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Memorandum
d’intesa
sul Trattamento di Fine Rapporto
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A seguito dell’incontro di
giovedì 19 ottobre 2006 svoltosi a Palazzo Chigi tra
Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL sui temi del
Trattamento di fine rapporto e della previdenza integrativa
è intercorsa una verifica sui possibili ambiti di
miglioramento del disegno di Legge Finanziaria.
In data 23 ottobre 2006 si è
giunti al seguente accordo tra Governo, Confindustria, CGIL,
CISL e UIL, i cui elementi possono così essere sintetizzati:
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Viene anticipato al 1
gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa
secondo le norme della
legge n. 252/2005. Esso comprende
anche l’anticipo al 2007 delle compensazioni previste
dalla legge, quale condizione per la destinazione di
parte del TFR maturando ai fondi integrativi o all’INPS1.
-
per tutte le imprese con
almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato
all’INPS il trattamento di fine rapporto che matura dal
1 gennaio 2007 e non affluito alla previdenza
integrativa2. Il Governo s’impegna a
riesaminare questa disposizione nel 2008;
-
il Governo si impegna a
rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei
fondi integrativi con l’intento che questo sia in linea
con quello applicato alla previdenza integrativa degli
altri paesi europei;
-
il Governo si impegna a
riprendere e concludere la discussione aperta con il
sistema bancario, al fine di trovare forme per venire
incontro alle imprese che trovassero difficoltà
nell’accesso al credito. In questo ambito si studierà la
costituzione di un fondo di garanzia.
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Resta confermato che
tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti
da leggi e accordi collettivi in materia di
rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR.
GOVERNO
CONFINDUSTRIA
CGIL
CISL
UIL
Roma, 23 ottobre 2006
1
In particolare, verrà estesa anche alla quota di TFR
destinata all’INPS la deduzione dal reddito d’impresa
attualmente prevista per la sola quota di TFR destinato a
forme pensionistiche complementari. Dal 1 gennaio 2007 le
imprese saranno inoltre esonerate integralmente (in misura
pari allo 0,2% del monte retributivo) dal versamento al
Fondo di Garanzia per la quota di TFR trasferita a
previdenza complementare o al Fondo INPS; dal 1 gennaio 2008
entreranno infine in vigore gli ulteriori esoneri dal
versamento parziale di alcuni contributi sociali a carico
del datore di lavoro (le ultime due misure sono già previste
dall’attuale disegno di legge).
2
Queste disposizioni compensano interamente
l’ulteriore onere derivante dall’estensione delle deduzioni
dal reddito d’impresa di quota del TFR destinato all’INPS di
cui al punto 1).
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