Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa

Decr.Tesoreria
Mod.TFR N1
Mod.TFR N2
Decr.Fondo INPS
Finanziaria 2007
D.Lg.252 VARIATO
D.L.279/06
Memorandum 2006
D.Lg.252/05
Legge 243/04
Legge 449/97
Legge 335/95
D.Lg.124/93
D.Lg.503/92
Legge 421/92
Codice Civile

Materiali COVIP
Fisco
I Fondi
Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Memorandum d’intesa
sul Trattamento di Fine Rapporto


A seguito dell’incontro di giovedì 19 ottobre 2006 svoltosi a Palazzo Chigi tra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL sui temi del Trattamento di fine rapporto e della previdenza integrativa è intercorsa una verifica sui possibili ambiti di miglioramento del disegno di Legge Finanziaria.

In data 23 ottobre 2006 si è giunti al seguente accordo tra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, i cui elementi possono così essere sintetizzati:

  1. Viene anticipato al 1 gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge n. 252/2005. Esso comprende anche l’anticipo al 2007 delle compensazioni previste dalla legge, quale condizione per la destinazione di parte del TFR maturando ai fondi integrativi o all’INPS1.

  2. per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato all’INPS il trattamento di fine rapporto che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito alla previdenza integrativa2. Il Governo s’impegna a riesaminare questa disposizione nel 2008;

  3. il Governo si impegna a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l’intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei;

  4. il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione aperta con il sistema bancario, al fine di trovare forme per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell’accesso al credito. In questo ambito si studierà la costituzione di un fondo di garanzia.

  5. Resta confermato che tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR.

GOVERNO

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

Roma, 23 ottobre 2006

 

1 In particolare, verrà estesa anche alla quota di TFR destinata all’INPS la deduzione dal reddito d’impresa attualmente prevista per la sola quota di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dal 1 gennaio 2007 le imprese saranno inoltre esonerate integralmente (in misura pari allo 0,2% del monte retributivo) dal versamento al Fondo di Garanzia per la quota di TFR trasferita a previdenza complementare o al Fondo INPS; dal 1 gennaio 2008 entreranno infine in vigore gli ulteriori esoneri dal versamento parziale di alcuni contributi sociali a carico del datore di lavoro (le ultime due misure sono già previste dall’attuale disegno di legge).

2 Queste disposizioni compensano interamente l’ulteriore onere derivante dall’estensione delle deduzioni dal reddito d’impresa di quota del TFR destinato all’INPS di cui al punto 1).


  © by Fulvio Rubino - 2009