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Legge 27
dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255
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Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di
recupero del patrimonio edilizio)
1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese
sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire
150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di
cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per
la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese
sostenute sono comprese quelle di progettazione e per
prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli
impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1o giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella
misura del 50 per cento.
2. La detrazione
stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno
in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi
d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali
costanti e di pari importo.
3. Con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di
controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di
banche, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato
richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione
agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono
deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni
possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori
al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati
nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle spese
sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o
gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di
vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni
previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di
imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare.
8. I fondi di
cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare
le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63
e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità
di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40,
41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per
i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in
sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il mancato pagamento del triplo della differenza tra la
somma dovuta e quella versata nel termine previsto
dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, o il mancato pagamento
dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma
5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale
annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta
giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. È
ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal
caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro
trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di
pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive
degli interessi maturati dal pagamento della prima rata,
allegando l'attestazione del versamento della prima rata
medesima.
42. Nei
casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto
pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove
dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e
successive modificazioni".
10. L'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i
quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche
competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella
tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è
inserito il seguente:
"127-duodecies)
prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;".
Art. 2.
(Trasferimento di alloggi ai comuni)
1. Gli alloggi e
le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti
in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad
esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli
appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali
scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo
gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono
ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge. Le relative
operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti
da imposte.
2. È fatto salvo
il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata
in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi
di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme
vigenti in materia alla medesima data.
3. Le
disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di
servizio oggetto di concessione amministrativa in
connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici
dipendenti.
Art. 3.
(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di
mutui)
1. All'articolo
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito
il seguente:
"1-ter.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee,
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti,
a partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da
ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni
alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente
comma".
2. All'articolo
5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause
diverse dalledimissioni volontarie, i mutuatari hanno
facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo
debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate
residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei
medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti".
Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole
e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla
disciplina comunitaria, che dal 1o ottobre 1997
al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a
partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10
milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni
di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta
non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60
milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta
successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di
cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque
situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle Comunità europee ha
riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836
dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)
D/4949 del 30 giugno 1997:
a) aree
interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) aree
urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a
120.000 abitanti che presentano indici socio-economici
inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto
alla media delle città cui appartengono, nella misura
stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione
giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri
appropriati indicatori socio-demografici e ambientali;
c) comuni
che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai
nuclei industriali istituiti a norma del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
comuni montani;
d) isole,
con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto
stabilito dalle lettere a), b) e c).
3. Per le aree
di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di
cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori
costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.
4. Il credito
d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova
applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è
rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al
rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le
agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione
che:
a)
l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione,
realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo
pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30
settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di
dipendenti esistenti a tale data;
b)
l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non
assorbono neppure in parte attività di imprese
giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività
sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il
livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo
agevolato;
d)
l'incremento della base occupazionale venga considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i
nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento
o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione
guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;
f) i
contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano
osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti
assunti;
h) siano
rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano
rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni.
6. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite anche le procedure di controllo in
funzione del contenimento dell'evasione fiscale e
contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di
decadenza dal diritto al credito.
7. Qualora
vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e
per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a
lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in
materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla
normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel
periodo in cui si applicano le disposizioni del presente
articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al
recupero delle minori imposte versate o del maggior credito
riportato e si applicano le relative sanzioni.
8. Per le
assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di
cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per
le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e
indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono
concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.
9. I crediti di
imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un
milione di lire qualora le imprese beneficiarie:
a)
abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e
audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993;
b)
abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione
delle emissioni inquinanti;
c)
producano prodotti che possiedono il marchio di qualità
ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del
Consiglio, del 23 marzo 1992;
d)
rientrino tra le imprese classificate alle lettere a)
e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento
alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
10. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si
applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le
agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefìci
eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione
purchè non venga superato il limite massimo previsto nel
comma 1.
11. Gli oneri
derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote
messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei
crediti di imposta di cui al comma 1.
13. Il primo
periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1o
ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente:
"A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da
soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo,
ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore
dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di
garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di
esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente
un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del
fondo di garanzia".
14. Il termine
di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina,
prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la
Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante
versamento, previo accertamento da parte della
Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello
Stato.
15. Le
agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di
attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di
cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che
presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15
giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno
carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle
risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in
una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse
destinate per analoghe finalità alle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni.
16. Per i
soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la
prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a
quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal
1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento
dei contributi dovuti per i due anni successivi
all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo
pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per
le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi
è effettuato nei quattro anni successivi alla data di
cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in
ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di
attuazione della presente disposizione ed il tasso di
interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di
quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico,
sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
17. Alle imprese
già beneficiarie dello sgravio contributivo generale
previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di
paga dal 1o dicembre 1997 fino al 31 dicembre
1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori
occupati alla data del 1o dicembre 1997 che
abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici
non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno
solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo
restando il requisito retributivo anzidetto, per i
lavoratori assunti successivamente al 1o dicembre
1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di
licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti
all'assunzione.
18. Il
contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella
misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote
mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di
ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni
previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza
dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore
interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire
1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.
19. Il
contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei
confronti dei dipendenti delle imprese del settore della
costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato
CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore
automobilistico, quale definito nella "Disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato all'industria
automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre
1997, il predetto contributo trova applicazione nei
confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli
stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle
seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare
complessivo del contributo non può, comunque, superare il
tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del
contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina
degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto
supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della
regola de minimis non deve far sì che l'importo
complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa
beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di
tre anni.
20. Al
contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato
dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il
contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione
prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali
ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.
21. Per i nuovi
assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30
novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento,
rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle
stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio
contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio
1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività
svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con
l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura
totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di
lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione
del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
22. L'onere
derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è
rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita
rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno
2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001.
Art. 5.
(Incentivi per la ricerca scientifica)
1. Alle piccole
e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina
comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime
destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui
all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine
di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi
progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in
corso al 1o gennaio 1998, un credito di imposta
pari:
a) a 15
milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno,
anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo
di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari
di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di
formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè
di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60
per cento degli importi per ogni nuovo contratto per
attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e
centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale
italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente
attività di ricerca scientifica, laboratori di cui
all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè
degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di
studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di
ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia
concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le
agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono
concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:
a) il
soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione,
realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta,
un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno
rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i
dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di
formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già
costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato
al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si
verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5,
lettere b), c), d), e) e g).
3. Le
agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono
concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il
territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale
di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca
ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello
in corso al 1o gennaio 1998 e negli stessi
periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento
netto dei predetti importi.
4. Le
agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono
essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo
2195 del codice civile, non comprese nella definizione di
cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato
annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai
sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente
ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in
ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria
vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo,
secondo modalità attuative e parametri di riferimento
determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
per i settori esclusi di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da
norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste
dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, e dall'articolo 13 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo
misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del
presente articolo. I predetti decreti possono altresì
determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al
presente articolo con benefìci concessi ai sensi della
comunicazione della Commissione delle Comunità europee di
cui al presente comma, purchè non sia superato il limite
massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera
a), relativamente al credito di imposta ivi previsto.
6. Si applicano
ai crediti di imposta di cui al presente articolo le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o più
decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono determinati le modalità
di attuazione del presente articolo, nonchè di controllo e
regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi
massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui
al comma 1, lettera b), nonchè possono essere
rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al
comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne
gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico
delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto
riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli
interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo
4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle
disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e
integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a
lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei
decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando
specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo
10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'articolo
14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono
inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451";
b) al
comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca"
sono inserite leseguenti: "e delle università" e dopo le
parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e
agli atenei";
c) al
comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro
con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al
terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono
inserite le seguenti: "o dall'ateneo";
d) al
comma 4, le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n.
451" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, dall'anno 1999
e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti
statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici
di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle università".
Art. 6.
(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche
da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).
1. Alle
università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un
personal computer multimediale completo, nuovo di
fabbrica e corredato di modem e software, è
riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000,
sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo
di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito
di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per
il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e in quello
successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli
importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati
in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
2. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno
disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di
ammissione al beneficio, nonchè le procedure di controllo,
prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al
contributo.
3. Il Ministro
delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari
opportunità di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di
evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo
di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di
dieci miliardi di lire.
Art. 7.
(Incentivi territoriali)
1. Ai soggetti
titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti
d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei
territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i
quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto
la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11
aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del
30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione
negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento,
così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta
commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi
di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il
contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato
all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei
limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione
delle Comunità europee.
2. Il credito di
imposta che non concorre alla formazione del reddito
imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è
concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30
per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi
successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento
dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale
normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile;
tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte
ad altro titolo spettante.
3. Le attività
di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione
dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della
disciplina comunitaria e in considerazione del criterio
della crescita del livello di occupazione, secondo le
procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della
delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con
quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i
contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione
delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attività delle imprese, è data contestuale
comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini
dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con
indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio,
degli estremi identificativi nonchè dell'entità del credito
di imposta spettante a ciascuna impresa.
4. Ai fini della
concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente
articolo sono considerati prioritariamente i progetti di
investimento che, per garantire la qualità ambientale e lo
sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto
ambientale.
5.
L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei
commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunità europee.
6. Gli oneri
derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote
riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri
accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle
risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di
base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei
crediti di imposta di cui al comma 1.
Art. 8.
(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di
handicap)
1. All'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e
54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purchè prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in
un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico
registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia
stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un
solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo".
2. Per i
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al
comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a
carico.
3. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di
motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nonchè di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma
1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore
a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore
diesel, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti
o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli
adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di
circolazione.
4. Gli atti di
natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono
esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione,
dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel
realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture
a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario
delle protesi.
6. Le regioni e
le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel
pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che
riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a
favore degli handicappati.
7. Il pagamento
della tassa automobilistica erariale e regionale non è
dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di
cui ai commi 1 e 3.
Art. 9.
(Disposizioni in favore delle imprese del settore
turistico-alberghiero)
1. Le
agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore
turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive
emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in
particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i
meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la
formazione di specifiche graduatorie.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di
tassa e sovrattassa di ancoraggio)
1. I canoni per
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma
1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità
turistico-ricreative, con esclusione delle strutture
dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si
applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al
31 dicembre 1997.
2. I canoni
comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso
rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono
definitivi.
3. Il canone
ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio
marittimo conferite alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di
aree destinate ad attività di conservazione della natura,
valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione
ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi
naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
4. I canoni per
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto
stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono
determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture
medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga
conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione
europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti
criteri:
a)
previsione di canoni di minori entità per le iniziative che
comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di
difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il
miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che
prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali
immediatamente fruibili;
b)
previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui
la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione
commerciale della struttura;
c)
previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto
diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.
5. Nelle more
della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e
sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite
a servizi regolari di linea, in attività di transhipment
di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in
alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista
dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio
per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della
tassa annuale.
6. Le navi di
cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero,
pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di
ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio
1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari
ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata
sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle
merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati
in coperta.
7. L'articolo
32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai
comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.
Art. 11.
(Incentivi fiscali per il commercio)
1. Al fine di
promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a
partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e
medie imprese commerciali, come definite dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al
dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e
bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni
strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti
di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle
"Attività non precedentemente specificate", di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive
modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni
concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici,
costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
2. Il credito
d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del
costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore
a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i
criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito
può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e
dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito
d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello
stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di
cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto
previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al
credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto
disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli
articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il
credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto
al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme
restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono
versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di
revoca delle agevolazioni costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate
come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
4. La
dichiarazione per l'accesso ai benefìci previsti dal
presente articolo è presentata agli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo
schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato
esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A
decorrere dalla stessa data non possono essere presentate
dichiarazioni per ottenere i benefìci di cui al presente
articolo.
5. Ove si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le
attività di controllo, così come previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le
necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.
7. Nei limiti
dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la
concessione dei benefìci il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alle spese di
funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive
sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
8. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a
carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime
finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi,
in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di
lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento
della somma di cui al presente comma è riservato alle
imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di
somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese
turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di
mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità
rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.
10. Le tariffe e
i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono
essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20
per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998.
Art. 12.
(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e
Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad
elevato rischio sismico)
1. Ai soggetti
danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi
nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è
concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo
corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di
rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di
beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti
per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle
opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non
compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per
rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale,
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli
edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma,
come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile. La distruzione o il
danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè
l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati
o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile
sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal
comune competente.
2. Il contributo
di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non
preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF
prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31
dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o
ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche
ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse
da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10
per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA,
relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi,
anche professionali, direttamente necessari per
l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di
misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può
superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in
relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non
compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia
formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
4. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di
cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli
interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici,
che interessano parti strutturali o che incidono
sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono
essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari
che comprendono interi edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente.
5. Agli oneri
derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei
risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 39.
Art. 13.
(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità)
1. Le somme
dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato
sospeso o differito da disposizioni normative adottate in
conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal
concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte dirette.
2. L'esclusione
dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi
assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è
stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che
opera anche per la quota dei contributi assistenziali e
previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i
quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi
dell'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si
applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta
relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli
interventi effettuati in seguito agli eventi sismici
verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria
nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per
le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di
inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che
risultinoinagibili sulla base di apposite certificazioni del
Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine
previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti
a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi
di giugno e ottobre 1996", è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 14.
(Disposizioni fiscali varie)
1. Il n. 20)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"20) bulbi,
tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e
radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli
di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi,
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d.
ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di
sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli
immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi
gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di
riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli
impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai
seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui
all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel
periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute
costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o
prestazioni a privati:
a)
iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b)
esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n.
537;
c)esercenti
tintolavanderie;
d)
esercenti attività commerciale con autorizzazione per la
vendita al dettaglio;
e)
esercenti attività di somministrazione di alimenti e
bevande;
f)
esercenti attività turistica;
g)
esercenti attività di estetista;
h)
esercenti attività di produzione con vendita diretta al
pubblico.
3. Le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese
sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1o
gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la
deduzione delle spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate
al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel
comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui
commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67,
comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va
assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al
comma 2.
5. Gli esercenti
attività di commercio al minuto di prodotti tessili,
abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri
di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui
all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare
l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75
per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto
relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati,
risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di
dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei
prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per
il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I
contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal
comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a
quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta
trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel
comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella
misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese
successivo a quello in cui il versamento doveva essere
effettuato.
7. I soggetti di
cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta
sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza
di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di
un importo pari al 75 per cento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei
prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni
eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni
dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite
per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni
effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati
contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a
quello risultante dall'applicazione degli studi di settore
devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata
degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni
mese o frazione di mese successivo a quello in cui il
versamento doveva essere effettuato.
8. Le
disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei
confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno
esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali
relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti degli
stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui
all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo
l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta
detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e
1998.
9. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le
variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico
dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.
Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la
variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di
cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla
base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del
Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni
devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa
fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo
3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonchè
a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli
che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori
sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative
potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato
nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, è differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è
sostituito dal seguente:
"99. I
beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti
allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria
quando il loro valore di stima, determinato sulla base del
miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire,
a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante
asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante
trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di
vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria
deve informare della determinazione di vendere e delle
relative condizioni il comune dove il bene è situato.
L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire
entro i quindici giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i
quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".
13. Al fine di
consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il
recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il
31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di
attività finalizzato al completo classamento delle unità
immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite
convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi
particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di scelta del contraente
ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di
collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai
medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto
di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti
di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli
interventi previsti dal piano straordinario di attività di
cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata
sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA). Al fine della progettazione degli interventi
medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della
banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard
tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto
di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione
del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40
miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si
provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla
presente legge, nonchè, per quanto specificamente riguarda
gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate
derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998
di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo
1167 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
14. All'articolo
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è
sostituito dal seguente:
"22. Per
le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di
cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di
lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè a quelli di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 che hanno
stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis,
spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella
misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione.
Tale compenso è erogato direttamente dall'Amministrazione
finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e
delle relative schede di cui al comma 21, inviate
all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è
disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti
nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse
per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto
mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È
consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di
assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi
riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di
assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle
dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai
competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria,
l'erogazione in via provvisoria di una quota pari
all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione
del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni
dalla presentazione delle fatture e degli elenchi
riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare e pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno.
Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare e pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura
dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà
adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
l'applicazione di una percentuale pari alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno
precedente".
15. All'articolo
1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il
seguente comma:
"2-bis.
Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".
16. La norma di
cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore
della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi
erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli
interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità
immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi,
anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti
che non possiedono nel territorio dello Stato altro
fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo
uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i
contributi erogati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 15.
(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA
inattive)
1. I termini per
le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo
2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento
delle somme previste dal citato articolo 2-nonies del
decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la
comunicazione della data di cessazione dell'attività, è
condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione
delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti,
anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il
versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta
di cancellazione.
3.
L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998
ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano
essere titolari di partita IVA inattiva, una
comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.
Art. 16.
(Promozione del turismo)
1. Le somme
derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei
beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n.
192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si
intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del
programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7
della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio
1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17.
(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)
1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni,
è inserito il seguente:
"Art. 121-bis.
- (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) -
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai
fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per
l'intero ammontare relativamente:
1) agli
aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto,
alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere
a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli
adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella
misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai
ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello
indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale
è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza
di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in
forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta
misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo;
se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni
di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto
per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene
conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire
35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire
8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;
dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente
al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i
beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli
autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire
ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle
predette attività svolte da società semplici e associazioni
di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti
a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno,
possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture
è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai
fini della determinazione del reddito d'impresa, le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella
stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai
fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il
costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si
assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle
relative quote di ammortamento".
2. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis
dell'articolo 54, il comma 5-bis dell'articolo 66 e i
commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 sono
abrogati;
b)
nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: ";
per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono
soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è
soppresso.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa
l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio
1961, n. 729.
5. L'importo
della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le
autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose:
a)
omologati per la circolazione esclusivamente mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o
con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi
alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991,
e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE
del Consiglio, del 1o ottobre 1991, e successive
modificazioni;
b)
autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi
successivi al quinquennio di esenzione previsto
dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
6. È soppressa
la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21
luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi
all'anno 1998.
7. All'articolo
3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".
8. Sono
soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e la tassa di concessione governativa concernente
l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A
compensazione del mancato introito è assicurata alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una
quota pari a lire 210 miliardi annui.
9. Gli importi
delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille
lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire
cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere
dal 1o gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle
regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato
lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni
possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza
pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.
11. I tabaccai
possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione
all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione
disciplina le modalità di collegamento telematico con il
concessionario della riscossione e di riversamento al
concessionario stesso delle somme riscosse e determina il
compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di
versamento nonchè le garanzie che devono essere prestate per
lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in
modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.
13. I commi da
163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono abrogati.
14. La
convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e
l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre
1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre
1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11
e 12.
15. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse
automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i
motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta
all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di
potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di
pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.
16. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 i veicoli a motore, con
esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla
portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base
alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove
tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni,
comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La
facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a
decorrere dall'anno 1999.
17. A decorrere
dal 1o luglio 1998 gli atti e le formalità
relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte
I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1
della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva
anzichè ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle
finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di
gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del
presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e
tabella le predette lettere a) e b).
18. L'articolo
94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:
"Art. 94. -
(Formalità per il trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento
di residenza dell'intestatario). - 1.
In caso di trasferimento di
proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del
PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta
giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti
indicati, nonchè all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà.
2.
L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.
Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi
non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni.
4.
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a
lire 2 milioni e 500 mila.
5. La
carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata
all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, che provvede al
rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per
gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di
entrata in vigore della presente disposizione è consentito
entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di
sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai
fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti
dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico
registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai
competenti uffici idonea documentazione attestante la
inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione
della tassa.
8. In
tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del
bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di
riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".
19. All'articolo
3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla
applicazione della addizionale provinciale sulle formalità
di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando
l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di
presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del
concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente,
anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di
compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla
provincia di residenza del proprietario scaturente dalle
formalità, in tutti gli altri casi".
20. Per le
violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997
relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale
all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta
provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico
registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3,
comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè
all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con
esclusione della lettera f), della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le
soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il
contribuente provveda alla richiesta della formalità
prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti
nella misura e con le modalità vigenti al momento della
richiesta della stessa formalità al Pubblico registro
automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non
sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998
il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del
Pubblico registro automobilistico competente, apposita
istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo
versamento con le modalità stabilite con decreto
direttoriale.
21. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle
concessioni governative per le patenti di abilitazione alla
guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della
nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative
introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995.
22. Le tariffe
delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito
equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche
vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni
previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle
imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21,
nonchè delle riduzioni di cui al comma 5.
Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle
regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire
350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei
provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di
realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato
per almeno 100 miliardi di lire.
23. A
compensazione della perdita di gettito subita dalla regione
Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle
concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto
alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire
50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La
compensazione finanziaria del trasferimento è garantita
nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle
tasse automobilistiche.
24. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre
sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante
il pagamento della tassa automobilistica, nonchè l'obbligo,
per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il
contrassegno stesso.
25. Gli obblighi
di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè
quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo
252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.
26. È soppresso
il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di
cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli
articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni.
27. Al comma 4
dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per
la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in
occasione della conferma di validità della patente di guida"
e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi
anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti".
28. Al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della
Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano";
b)
all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di
polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club
alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti,
esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano".
29. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, viene istituita una tassa
sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di
azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000
per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000
per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai
grandi impianti di combustione. Per grande impianto di
combustione si intende l'insieme degli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo
sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente
purchè almeno uno di detti impianti abbia una potenza
termica nominale pari o superiore a 50 MW.
30. Obbligati al
pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti
di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli
Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro
la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita
dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno
precedente.
31. La tassa
viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali
sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il
versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo
trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto
sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
32. Ai fini
dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni
degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
norme regolamentari di applicazione.
33. Per il
ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di
mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa
si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti
per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa
dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di
applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 50 del predetto testo unico.
34. Il
contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo
29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per
un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è
riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in
Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature
agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il
contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le
politiche agricole, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, viene corrisposto, per la durata
di un biennio, a decorrere dal 1o gennaio 1998,
secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del
citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale
non è richiesto in caso di acquisti finalizzati
all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di
consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha
l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di
consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere
alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina
usata non può essere rimessa in circolazione nè
riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non
siano iscritte in pubblici registri fa fede la
documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario.
All'onere derivante dall'attuazione della presente
disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite
complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al
Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Tesoreria
centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono
integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi
vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, intestati alle
banche autorizzate ad operare, in forza di apposita
convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante
trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente
infruttifero n. 23507.
35.
L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le
imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e
motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza
del contributo per la rottamazione, processi di
ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è
riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai
predetti processi sui livelli occupazionali siano stati
individuati e le relative misure intese a regolarne
eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
36. Il comma 112
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle
procedure negoziali in corso alla data di emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto
dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre
pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di
beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani
regolatori generali.
37. Il comma 11
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
n. 656, è abrogato.
38. Al numero
27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "sia direttamente che in
esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti
in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".
39. L'imposta
prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta
per i motocicli di qualunque tipo.
Art. 18.
(Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili)
1. È istituita
un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in
aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli
aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio
1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
2. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri delle finanze e dei trasporti e della
navigazione, è emanato il regolamento concernente le
modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento
dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura
dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili,
secondo le norme internazionali di certificazione acustica.
3. L'importo
totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1,
risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno
successivo allo stato di previsione degli assessorati
regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli
stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle
amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone
limitrofe agli aeroscali.
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER
L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 19.
(Disposizioni in materia di manifestazionia premio e
manifestazioni di sorte locali)
1. All'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso è
detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio".
2. Nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui
premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:
"I premi
derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i
quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da
quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da
giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio,
da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da
persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a
una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di
rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni
già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le
ritenute alla fonte non si applicano se il valore
complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al
medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il
detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è
assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del
periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi
che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente".
3. Sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a)
nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma,
introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933
del 1938;
b)
l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
4. Con
regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a
premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui
agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle
citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la
nuova disciplina, secondo i seguenti princìpi:
a)
revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità
per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio,
nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare
riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla
durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei
premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle
forme di controllo delle singole iniziative;
b)
previsione della possibilità di effettuare le operazioni di
cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del
citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più
ditte in associazione tra loro; abolizione
dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle
operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e
definizione di eventuali modalità di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori;
previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi
non assegnati e non richiesti;
c)
attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e
sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei
medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della
pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità
per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e
del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e
delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali,
con contestuale adeguamento delle relative strutture
amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul
personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza
ulteriori gravami per i soggetti promotori;
d)
attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo
svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle
prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di
mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla
lettera a).
5. Al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l'articolo 113 è inserito il seguente:
"Art. 113-bis.
- 1. In caso di svolgimento
di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza
o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con
offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che
questa venga effettuata appositamente sia che si faccia
riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o
alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi
consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a
venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel
caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed
il premio risulti di scarso valore.
2. In
caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello
Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli
di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi
rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi,
nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i
prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da
due a venti milioni di lire.
3. Colui
che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni
indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione
amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La
sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga
effettuata tramite stampa o radio o televisione.
4. Il
giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti,
cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";
b) gli
articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
c)
l'articolo 124 è sostituito dal seguente:
"Art. 124. -
1. In caso di effettuazione
di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a
tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La
sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le
operazioni a premio siano continuati quando ne è stato
vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al
pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i
mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In
caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della
comunicazione si applica la sanzione amministrativa da
quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del
50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata
inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima
che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In
caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da
quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione
amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le
sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento
entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è
notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo".
6. Le
disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, i premi indicati
nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi
assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o
dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e
giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonchè ai
concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro
il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è
presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti
organizzatori, in deroga alla disposizione di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi
addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o
all'importazione di beni e di servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.
7. Al comma 1
dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, le parole: "tabaccai richiedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "tabaccai che ne facciano
richiesta entro il 1o marzo di ogni anno";
b) dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "Sulla base delle
domande presentate il Ministro delle finanze, con propri
decreti, definisce il piano di progressiva estensione della
rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di
ogni anno".
8. Per le
modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in
beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20
per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie
nazionali e delle giocate del lotto.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di
interessi sui diritti doganali)
1. All'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni
previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati
immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro
la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in
consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro
il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si
applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2
per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla
data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in
misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di
diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non
è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri
prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta".
2. Il primo
comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per il
ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli
altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un
interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito
dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di
quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a
decorrere dalla data in cui il credito è divenuto
esigibile".
3. L'articolo 93
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 93
(Interessi passivi) - 1. In
occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente
corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in
deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia
venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente,
sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso
stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui
all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere
dalla data in cui sia stata presentata la domanda,
rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse
nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei
diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì
al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a
qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di
intervento comunitarie".
4. Non si
applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il
dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede
spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli
interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle
disposizioni legislative inmateria doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di
revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta
giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto
definitivo.
5. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può
essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi
2e 3.
Art. 21.
(Disposizioni per il recupero d'imponibile)
1. Dopo
l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della tassazione separata, è
inserito il seguente:
"Art. 16-bis
- (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte
estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti
non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in
Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono
soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi
del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si
considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè di quelli
con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere
dal 10 settembre 1992".
2. La
disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale
percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 1997.
3. Nell'articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
lettera c) è abrogata.
4. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell'articolo 76, comma 1:
1) alla lettera
a), contenente disposizioni per la valutazione del
costo dei beni dell'impresa, le parole: "e degli eventuali
contributi" sono soppresse;
2) la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
"c) il
costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per
disposizione di legge non concorrono a formare il reddito";
b)
nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) i
proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53
e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il
quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonchè quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle
stesse. Non si considerano contributi o liberalità i
finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati".
5. La
disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4,
lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All'articolo
68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento
dei beni immateriali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: "dei marchi d'impresa e " sono
soppresse; dopo le parole: "un terzo del costo" sono
inserite le seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
decimo del costo.";
b) al
comma 3, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente:
"decimo".
7. Le
disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
anche per le quote di ammortamento relative ai beni
immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta
precedenti.
8. Le
disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e
b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998.
9. Al fine di
compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale
derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente
articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal
periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio
1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro
i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote
delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle
disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che
prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi.
10. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito
imponibile delle società cooperative e loro consorzi le
imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai
sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi
speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al
periodo precedente è applicabile solo se determina un utile
o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.
La disposizione del presente comma si applica dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
11. Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di
lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:
1) al comma 1,
dopo le parole: "imprese agricole," sono inserite le
seguenti: "le persone fisiche che esercitano arti e
professioni nonchè il condominio quale sostituto
d'imposta,";
2) il comma 5 è
abrogato;
b)
nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da
lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo
comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "La predetta ritenuta deve
essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta
anche sui compensi percepiti dall'amministratore di
condominio.";
2) al secondo
comma le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "30 per cento";
c)
nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla
ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per
prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di
affari, le parole: "del dieci per cento" sono soppresse, ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aliquota della
suddetta ritenuta si applica nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il
primo scaglione di reddito.";
d)
nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a
titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e
sui contributi degli enti pubblici, le parole: "e gli altri
enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli altri
enti pubblici e privati";
e)
all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli
uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di
accertamento, dopo il numero 8-bis) è aggiunto il
seguente:
"8-ter)
richiedere agli amministratori di condominio negli edifici
dati, notizie e documenti relativi alla gestione
condominiale".
12. Per l'anno
1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11,
lettera c), del presente articolo, è stabilita nella
misura del 19 per cento.
13. Nel decreto
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42,
recante disposizioni correttive e di coordinamento
sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la
ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro
autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i
redditi di cui alla lettera g)" fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi di
cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte
imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al
secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25
l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per
cento;".
14. Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del
codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo
alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe
tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:
"Gli
amministratori di condominio negli edifici devono comunicare
annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e
servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi
dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini
delle comunicazioni".
15. Le
disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè
l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso
in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche
presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora
il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle
predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla
fonte.
16.
Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali
dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
settimo comma, sono soppresse le parole: "e non ferrosi";
b)
nell'ottavo comma dopo le parole: "per le cessioni" sono
inserite le seguenti: "di rottami, cascami e avanzi di
metalli non ferrosi e dei relativi lavori,";
c) il
nono comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni
del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi
considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè
nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative
cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di
sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.";
d) il
decimo comma è sostituito dal seguente:
"I raccoglitori
ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono
esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello
di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le
fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle
importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni
effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il
cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa,
e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e
rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita
se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150
milioni di lire nell'anno precedente possono optare per
l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al
suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia,
nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata
all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse
nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati
di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al
settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma,
applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei
confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui
all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le
disposizioni del primo periodo".
17. Le
disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1o
gennaio 1998.
18. Al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 17 è sostituito dal se-guente:
"Art. 17. -
(Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti
di locazione e di affitto di beni immobili). - 1.
L'imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi,
è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti
giorni mediante versamento del relativo importo presso uno
dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237.
2.
L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle
risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato
all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il
contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto
ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a
ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del
contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha
diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità
successive a quella in corso. L'imposta relativa alle
annualità successive alla prima, anche conseguenti a
proroghe del contratto comunque disposte, deve essere
versata con le modalità di cui al comma 1.";
b)
nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto" sono
aggiunte le seguenti: ", con esclusione della cessione
prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";
c)
nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti
parole: "Qualora l'imposta sia stata corrisposta per
l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti
o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini
della determinazione della base imponibile in caso di
proroga del contratto.";
d)
nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le
seguenti note:
"NOTE:
I) Per i
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera
durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla
metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il
numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo
degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella
misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso
l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di
beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di
lire 100.000";
e) nella
tariffa, parte II:
1) nell'articolo
2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono inserite
le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui all'articolo
5 della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2-bis
è sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis.
- Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata di durata non
superiore a trenta giorni complessivi nell'anno".
19. Le
disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici
formati, alle scritture private autenticate nonchè alle
scritture private non autenticate e alle denunce presentate
per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche
tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di
locazione non registrati con corrispettivo annuo non
superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere
richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità
successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati
l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve
essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma
18, lettera a).
20. Con decreto
dirigenziale possono essere previste apposite procedure che
consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i
contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonchè
l'esecuzione delle relative formalità.
21. All'articolo
1 della tariffa, parte II, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, è aggiunta la seguente nota:
"NOTA: I
contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e
finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI
del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono
assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".
22. Il comma 2
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, è sostituito dal seguente:
"2. Si
applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5,
ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle
somme dovute".
23. La
disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si
applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1SD
OTTOBRE 1997.
Art. 22.
(Soggetti esenti dall'IRPEG)
1. Al comma 1
dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono
inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".
Art. 23.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. All'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, è
aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle
predette risorse e delle relative concorrenze è disposto,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri
e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione
del CIPE".
2. All'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente
disposizioni in materia di entrata, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei
commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del
30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine perentorio del 28 febbraio 1998";
b) nel
comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 1998";
c) nel
comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le
seguenti: "e i sostituti d'imposta".
3. Dagli importi
dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da
204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta
sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto
disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis
dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo
dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva
rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.
Art. 24.
(Disposizioni in materia di riscossione)
1. All'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la
formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel
terzo comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite
le seguenti: "il codice fiscale,";
b) dopo
il terzo comma è inserito il seguente:
"Non possono
essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione
del codice fiscale del contribuente. I concessionari del
servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare
riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo
allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo
stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso.
Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli
emessi a partire dal mese di settembre 1998".
2. All'articolo
19, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le
quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della
relativa dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo
le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le
seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la
presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza
della prima o unica rata del ruolo".
3. L'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 23. -
(Esecutorietà dei ruoli). - 1. Il visto di esecutorietà
dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne
costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla
competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto
è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Per i
ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da
amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze
il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o
dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con
decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli
uffici dell'amministrazione finanziaria competenti
all'apposizione del visto di esecutorietà".
4. All'articolo
25, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data
di consegna di esso all'esattore" sono soppresse.
5. L'articolo 72
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità dello
svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle
imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario
comunale o di un suo delegato, è sostituito dal se-guente:
"Art. 72. -
(Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto è
tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".
6. È abrogato
l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
7. All'articolo
42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato" sono
sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla
titolarità del servizio".
8. Al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo
l'articolo 42, è inserito il seguente:
"Art. 42-bis.
- (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza
del rapporto di concessione). - 1.
In caso di cambiamento di
gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di
revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario
sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o
commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei
residui sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica".
9. Le
disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai
cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi
successivamente al conferimento delle concessioni per il
periodo 1995-2004.
10. All'articolo
69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito
dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "dei comuni, delle
province anche autonome" sono sostituite dalle seguenti:
"delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni".
11. All'articolo
69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis.
Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle
province anche autonome la possibilità di avvalersi dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi è
condizionata al rilascio, con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione.
L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31
dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario
del servizio l'accordo di cui al comma 2".
12. All'articolo
9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, le parole: "entro il dodicesimo mese" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".
13. Il termine
di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo
periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato
al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti
impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni
altro controllo:
a)
l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato
chiesto il rimborso o il discarico;
b)
l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il
medesimo carico, in più domande;
c)
l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle
somme da rimborsare;
d) la
mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non
pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti
di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle
domande.
14. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento
del canone di abbonamento e della relativa tassa di
concessione governativa i detentori di apparecchi
radiofonici purchè collocati esclusivamente presso
abitazioni private.
15. I canoni
dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo
sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto
del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità
stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del
tasso programmato di inflazione, della produttività
aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica
e degli oneri imposti.
16. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico del Club alpino italiano e le
associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione
Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto.
17. Con
provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono
stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi
all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche
assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di
volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a
finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non
superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta.
Tale disposizione si applica anche alle concessioni
assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, con riferimento ai canoni il cui
pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima
data.
18. Non si fa
luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni
governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione
di apparecchi radiofonici, di importo non superiore
complessivamente a lire ventimila.
19. La
Convenzione tra il Ministero delle finanze e la
RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione
del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con
decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1989, per il periodo 1o gennaio 1988-31
dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20. Per l'anno
1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di
cui al comma 19 del presente articolo ammonterà a lire sette
miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di
cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.
21. Per gli anni
1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a
seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
22. All'articolo
38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del
rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "contestualmente all'esecuzione
del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al
termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "La garanzia concerne anche
crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel
periodo di validità della garanzia stessa".
23. All'articolo
78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di
utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di reddito di
impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle
seguenti: "di partita IVA".
24. I rimborsi
ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con
l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25. All'articolo
3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale
regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su
richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione
delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il
1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata,
comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di
concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal
caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore
nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse
per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello
stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa
alle Commissioni parlamentari competenti per materia".
26. Il comma 231
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
sostituito dal seguente:
"231. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote
di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da
destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla
legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per
cento, e delle spese relative all'accettazione e alla
raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del
totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa
con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi
netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione
dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad
infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente
nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e
delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da
facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i
cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve
altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti
proventi alle attività dei settori giovanili ed allo
sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali".
27.
L'accettazione di scommesse organizzate è consentita
esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti
stabiliti con legge o con regolamento.
28. All'articolo
3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti:
", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la
lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis)
revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione
di accertamento delle infrazioni e del diritto alla
restituzione delle imposte indebitamente pagate".
29.
L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di
cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso
impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al
di fuori di essi in strutture idonee, con apposito
regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
30. Gli utili
erariali del gioco del lotto riservati in favore del
Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati
all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella
misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva
dell'anno precedente determinata con il decreto
interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione
iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del
Ministro delle finanze possono essere previste modalità di
raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990,
n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze
sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e
documentazione delle giocate telefoniche nonchè di
commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate.
Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro
delle finanze può essere disciplinato con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne
il funzionamento e di favorirne la diffusione.
31. A favore dei
soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata
richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468,
recanti norme a sostegno delle vittime di richieste
estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge
7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime
dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno
dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali
sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di
tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione
dei benefìci previsti dalle disposizioni del presente comma
comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
32. Il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, e successive modificazioni, degli importi
corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.
33. Il diritto
alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale
su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia
e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del
codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia
del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle
parti nè a forme di pubblicità.
34. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su convenzione con le
organizzazioni sindacali a carattere nazionale,
rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del
commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad
assumere il servizio di riscossione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i
criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla
riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi
non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad
esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento,
semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole
per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto
camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il
suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da
ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione
della convenzione predetta.
35. L'avvenuto
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
è condizione, dal 1o gennaio dell'anno successivo
all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio
delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro
delle imprese.
36. Le
disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai
procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle
agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
37. Per la
regolazione contabile dei minori versamenti connessi al
recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di
importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio dello Stato.
38. Quando la
verifica delle superfici soggette alla applicazione della
tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori
di accertamento autonomamente effettuati dalla
amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a
ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri
oneri o soprattasse.
39. Il pagamento
dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato
anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso
di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta
scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera
omesso.
40. Le modalità
di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al
comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro
delle finanze.
Art. 25.
(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente
versamento delle imposte)
1. All'articolo
1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è
inserito il seguente:
"6-bis.
In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti
dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali
sussistono comprovate difficoltà di ordine economico,
l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente
per territorio può disporre la sospensione della riscossione
del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o
insufficiente e dei relativi interessi per i due anni
successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine
del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico.
La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio
di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di
durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa.
Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni".
2. I riferimenti
al responsabile della direzione regionale delle entrate
contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11
ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio
unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla
loro attivazione, alla sezione staccata della direzione
regionale delle entrate competente per territorio.
Art. 26.
(Riapertura dei termini per la riscossione)
1. Fino al 31
dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e
i commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione possono compiere validamente gli atti e gli
adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano
scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale
facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della
direzione regionale competente per territorio e al
versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al
dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene
esercitata.
2. Qualora il
concessionario della riscossione ovvero il commissario
governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti
previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a
crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in
domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario
ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali
domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale
riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai
sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate
devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al
versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al
10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda
revocata.
3. La
devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi
dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è
effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento
unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della
regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita
contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze,
dipartimento delle entrate, direzione centrale della
riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di
gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 27.
(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione
finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. All'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè
sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli
immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3,
comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2. L'articolo 4
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato.
3. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è
determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia
di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli
2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale
abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti
in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei
relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a)
assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche
del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche
presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè delle
esigenze connesse alla finanza locale;
b)
articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee,
diversificando tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali o di supporto;
c)
assicurare a livello periferico una efficace ripartizione
della funzione di comando e controllo;
d)
eliminare le duplicazioni funzionali;
e)
definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e
Reparti.
4. Agli effetti
di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo
regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le
corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti
individuati e quelle previgenti.
Art. 28.
(Norma interpretativa)
1. Il primo
comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da
applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere
interpretato nel senso che il termine in esso indicato,
avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di
decadenza.
Art. 29.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione
in società semplice).
1. Le società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata e per azioni che, entro il 1o settembre
1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli
indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni
mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote
di partecipazione in società, possono applicare le
disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i
soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto,
alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente
data certa anteriore al 1o ottobre 1997. Le
medesime disposizioni si applicano alle società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 1o settembre 1998 si
trasformano in società semplici.
2. Sulla
differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in
caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto
della trasformazione, e il loro costo fiscalmente
riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni
la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30
per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al
valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve
in sospensione di imposta annullate per effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società
che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva
nella misura del 20 per cento.
3. Per gli
immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle
condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione si assume il maggiore tra il costo
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione
del patrimonio netto della società partecipata.
4. Il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai
soci delle società trasformate va aumentato della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci
assegnatari non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui
redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al
netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le
assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura fissa dell'1 per cento, nonchè alle imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono
considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.
6. Le società
che intendono avvalersi delle disposizioni del presente
articolo devono chiederne l'applicazione con apposito
modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze,
da presentare all'ufficio delle entrate competente per
territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del
40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte
dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari
importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 30.
(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)
1.
L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre
1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo
40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 20 aprile
1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle
attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella
misura del 10 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta
sul valore aggiunto applicabile al valore normale con
l'aliquota propria del bene.
2. Per gli
immobili, il valore normale è quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale.
Art. 31.
(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31
dicembre 1997)
1.
Dall'attuazione delle disposizioni concernenti
l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso
maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500
miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno
1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.
2. All'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i)
coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza
tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei
contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria
o nelle controversie di carattere tributario;".
3. Nell'articolo
43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga
all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse.
4. La
disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1o
aprile 1998.
Titolo
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SANITÀ
Art. 32.
(Interventi di razionalizzazione della spesa)
1. Per l'anno
1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa
rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e
aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi
di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e
servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale,
un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla
corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio
1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione
programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella
determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio,
relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto
dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di
razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio,
in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in
misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno
ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di
risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli
obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni
in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonchè
gli standard qualitativi in atto nelle singole
strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la
regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i
direttori generali delle aziende unità sanitarie locali
delegano ai dirigenti dei presìdi ospedalieri e dei
distretti, nonchè dei dipartimenti extraospedalieri
complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale
quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito
dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita,
l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali
risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme
del diritto civile e nel rispetto dei princìpi di buona
amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza
e la verifica dei risultati delle attività di cui al
presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli
osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi
di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di
risparmio sopra indicati le regioni possono modulare
diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma
per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa
densità demografica e situate nelle isole minori e nelle
zone montane particolarmente disagiate.
2. In caso di
inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni,
nonchè delle relative aziende unità sanitarie locali e
aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello
Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel
caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo
sanitario i dati indispensabili alle attività di
programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del
Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, si applica una riduzione della quota
spettante che non può complessivamente superare il 3 per
cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità,
previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni
individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse
responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al
restante personale, per l'adempimento degli obblighi
derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del
presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di
tenerne conto ai fini della corresponsione della quota
integrativa del trattamento economico dei direttori
generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.
502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali, in base al principio di responsabilità, individuano
obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti
contrattuali variabili.
3. Le regioni
definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito
dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie
locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture
dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda
quali centri di costo e responsabilità, per le attività di
prevenzione sulla base delle competenze istituzionali
previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo
approvati a livello regionale e aziendale.
4. Alle regioni
che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato
attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la
tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano
provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali
necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali
psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità
per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le
sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il
Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la
realizzazione dei suddetti programmi, con particolare
riferimento alle dimissioni dai residui ospedali
psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che,
attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti
in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche
del privato sociale senza fini di lucro.
5. Le
disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle
riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate
per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla
rimozione degli ostacoli che hanno dato origine
all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione
organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle
fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di
cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla
dimissione di pazienti da strutture sanitarie private
accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo
"Tutela della salute mentale" nonchè, a titolo incentivante,
a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende
ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei
residui ospedali psichiatrici. Per le disponibilità
derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa
con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con
la nomina di commissari regionali ad acta al fine di
realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela
della salute mentale". La quota dei fondi da attribuire alle
regioni ai sensi del presente comma è determinata dal
Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità,
avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale
e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce i dati
relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180,
e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine
dell'individuazione degli indicatori di salute, della
tariffazione delle prestazioni e della redazione del
progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" all'interno
del piano sanitario nazionale.
6. All'articolo
3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "I beni mobili e immobili degli ospedali
psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività
di carattere sanitario, purchè diverse dalla prestazione di
servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità
di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere
destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente
alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche
parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli
enti pubblici, o la locazione"; dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente: "Qualora risultino disponibili
ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal
predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno
utilizzarle per altre attività di carattere sanitario".
7. L'obbligo del
pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere
dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso
ai presìdi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali
con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata
all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto
legislativo.
8. Le regioni,
in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza
con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
individuano preventivamente per ciascuna istituzione
sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi
ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni
sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con
il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni,
nonchè gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di
cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
9. Le regioni,
le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a)
raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti
le attività ospedaliere e le attività relative agli altri
livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano
tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato
scostamento dai valori standard nazionali o locali.
Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di
monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità,
dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali
fini sono promossi interventi di formazione degli operatori
regionali e locali dedicati all'attività di controllo
esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti
sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso
ai ricoveri ospedalieri;
b) le
aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di
indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell'individuazione di linee di
intervento appropriate al fine di ottenere il migliore
rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente
disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme
applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e
terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della
sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a partire dalle più comuni patologie
cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di
appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della
sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
c) al
fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto
di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle
aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere,
compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei
prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le
decisioni a livello locale.
10. All'articolo
14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono
aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione della
vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti
vaccinali". L'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. -
(Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui
all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi
che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria
competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad
esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di
altri trattamenti vaccinali".
11. Il Ministro
della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo
sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario
nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare
riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e
promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello
centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e
dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e
sprechi nell'utilizzo delle risorse.
12. A partire
dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del
Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici specialisti di
cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000
gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.
13. La
previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15
maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non
sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato
in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto
del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del personale
delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761". L'annullamento degli inquadramenti deve
avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto
sulla base di concorsi interni per titoli integrati da
colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare
dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni
nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di
studio prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente, non si procede alla rinnovazione della
procedura selettiva, semprechè venga confermato
dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle
forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino spesa
consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.
14. È fatto
salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto
previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per
quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con
contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e per il personale militare con contratto a tempo
determinato alla data del 31 dicembre 1996.
15. Le regioni,
nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad
esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della
sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in
programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per
alta specializzazione a favore di:
a)
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono o non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi
patologie e non sono invigore accordi di reciprocità
relativi all'assistenza sanitaria;
b)
cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente
non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di
altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
16. Le province
autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e
la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di
cui al presente articolo nell'ambito delle competenze
derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme
di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 33.
(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale)
1. Dopo il comma
34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
inserito il seguente:
"34-bis.
Per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti
sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano
stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i
progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal
fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del
comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni".
Art. 34.
(Specialisti ambulatoriali convenzionati)
1. Entro il 31
marzo 1998 le regioni individuano aree di attività
specialistica con riferimento alle quali, ai fini del
miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1o
luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo
livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli
specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e
delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31
dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale
con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale
data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti
ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano
almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di
medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in
trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se
titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio
sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1o
marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto
convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano
in possesso dei requisiti di cui al presente comma,
mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già
coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma
sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le
regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1o
luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche
gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo
maturato i requisiti richiesti successivamente al 31
dicembre 1997.
2.
L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio
di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n.
365.
3. Dal 1o
luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli
specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone
titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l'anno
1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il
31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte
delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da
attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da
realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero
anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per
cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi
relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e
quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo
periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a
tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio
1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del
coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno
professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente
comma non deve comunque comportare diminuzione
dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, nè
una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province
autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito
delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione.
Art. 35.
(Modifica della partecipazione alla spesa per le
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione
ambulatoriale)
1. Il comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990,
n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Le
prescrizioni di prestazioni relative a branche
specialistiche diverse devono essere formulate su ricette
distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad
un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno
eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione
incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del
ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a
tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono
individuate con apposito decreto del Ministro della sanità,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia".
2. Il decreto
del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato
decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Fino
all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in
vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382
del 1989.
3. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, le regioni e le province
autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano
determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale come definite dal citato
decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale
decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 36.
(Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per
assistenza farmaceutica)
1. La
disposizione di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1o
gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi
i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di
sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non
possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti
similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito
della Comunità europea, deve essere intesa nel senso che è
rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della
Comunità prendere a riferimento per il confronto, con
applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati
sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data
del 1o settembre 1994 fino all'entrata in vigore
del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto
dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i
criteri indicati per la determinazione del prezzo medio
europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16
marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre
1994.
3. A decorrere
dal 1o luglio 1998, ai fini del calcolo del
prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio
ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in
vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre
precedente quello in cui si opera il calcolo.
4. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla
definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio
europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle
medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in
tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano
disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La
deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilità del metodo ai medicinali che non siano in
commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime
di prezzi amministrati.
5. Per i
medicinali già in commercio, l'adeguamento del prezzo alla
media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha
effetto immediato qualora la media risulti inferiore al
prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento è attuato
in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo.
6. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si
applicano gli adeguamenti alla media comunitaria già
previsti dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
7. Il prezzo
delle specialità medicinali a base di princìpi attivi per i
quali è scaduta la tutela brevettuale è pari all'80 per
cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal
CIPE per le specialità medicinali. Per le specialità
medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, il disposto del primo
periodo del presente comma si applica con effetto immediato,
mentre per le specialità già autorizzate la riduzione del 20
per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a
decorrere dal 1o luglio 1998, per scaglioni di
pari importo. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle specialità medicinali che hanno goduto della
tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della
relativa licenza.
8. I medicinali
con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo
prevista dal presente articolo sono collocati nelle classi
di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie
terapeutiche omogenee.
9. La
percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, ai fini della classificazione del generico nelle classi
dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della
corrispondente specialità medicinale che ha goduto della
tutela brevettuale o delle specialità medicinali che hanno
usufruito della relativa licenza.
10. In deroga
alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal
presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei
prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per
due anni, alle specialità medicinali autorizzate in Italia
secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione
per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato
comma 41, la cui applicazione alle specialità medicinali
predette è differita al 1o gennaio 1999; gli
accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999
restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole
contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai
medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema
del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del
richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del
1996, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro
della sanità adotta misure atte a favorire la produzione e
l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata
informazione del pubblico sui medicinali attraverso
strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a
rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialità
medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e
quantitativo complessivo di principio attivo, risultino
ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12. Il Ministro
della sanità adotta iniziative dirette a impedire aumenti
non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella
classe c) prevista dall'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei
prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a
decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero
della sanità e al CIPE e con frequenza annuale.
13.
Nell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n.
67, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, dopo la parola:
"deducibili" sono inserite le seguenti: "nella misura
dell'80 per cento". La pubblicità di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e
congressi, è soggetta al disposto dell'articolo 19, comma
14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal
primo periodo del presente comma. La deducibilità della
spesa è subordinata all'ottenimento da parte delle aziende
della prescritta autorizzazione ministeriale alla
partecipazione al convegno o congresso in forma espressa,
ovvero per decorrenza dei termini nei casi in cui la legge
preveda la procedura del "silenzio-assenso".
14. Per
iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli
operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli
effetti indesiderati dei medicinali, nonchè per le campagne
di educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata,
a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi.
Tale importo è iscritto ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della sanità ed
è utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle
regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal
fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante
50 per cento direttamente dal Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanità. Al conseguente onere si provvede con
le entrate di cui al comma 13.
15. L'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica è determinato in lire 11.091 miliardi per
l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far
fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei
farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il
trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999
e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa
determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con
apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di
essi relativa. L'onere predetto può registrare un incremento
non superiore al 10 per cento, fermo restando il
mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei
limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i
medesimi anni.
16. Nel caso che
la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo
proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi
previsti dal comma 15, il Ministro della sanità, avvalendosi
di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto,
che includa una rappresentanza delle aziende del settore,
ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale,
e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entità delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine
dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti
previsti dal comma 15, le imprese titolari
dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e
le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario
nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza.
La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette
avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di
cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi
delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi
40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
17. Al fine di
consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due
anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate
di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali,
il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi,
mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite
complessivo di cinquanta unità, di medici, chimici,
farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e
personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica
amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa
selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo
non superiore a due anni e possono essere revocati in
qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa
l'opportunità di sostituire, entro lo stesso biennio,
l'incaricato con persona di altra professionalità. La misura
dei compensi per gli incarichi è determinata con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
tenuto conto della professionalità richiesta. Gli oneri per
il conferimento degli incarichi non possono eccedere il
valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si
provvede mediante utilizzazione di quota parte degli
introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.
44.
Art. 37.
(Fornitura gratuita di protesi mammarie)
1. Il Servizio
sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi
mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta,
dietro presentazione di idonea documentazione
dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che
bilaterale.
Art. 38.
(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di
rivalsa)
1. L'aliquota
del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge
24 dicembre1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla
misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1o
gennaio 1998.
2. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina
concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore
dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di
infortuni sul lavoro o malattie professionali.
3. Il
regolamento di cui al comma 2 è emanato nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei
criteri dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonchè
della commisurazione dell'entità del rimborso al costo della
prestazione e della massima tempestività del versamento
delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie.
4. Le
disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in
vigore il 1o gennaio 1999; da tale data non è più
dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 39.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del part-time)
1. Al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in
servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo
criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore
riduzione complessiva del personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per
cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31
dicembre 1998.
3. Il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delibera trimestralmente il numero
delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al
comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in
ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento
dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra
i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate
alla data del 27 settembre 1997, nonchè di quanto previsto
dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4
dell'articolo 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure
di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni
vigenti, fermi restando i criteri generali indicati
dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle assunzioni previste da
norme speciali o derogatorie.
4. Nell'ambito
della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo
le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il
potenziamento delle attività di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e
le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità
di personale.
6. Al fine di
potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza,
si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale
destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali
e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il
predetto Istituto provvede a destinare un numero non
inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con
regolamento da emanare su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono indicati i criteri e le modalità, nonchè i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo
delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni
sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i
concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il
numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale
è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze
di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per
quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di
Bolzano, con riferimento ai profili professionali di
settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti
vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore
la determinazione dei posti da mettere a concorso viene
effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il
profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i
concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle
attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche
nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile,
economico e finanziario, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la
prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito
di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e)
ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le
graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni
dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4
agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico,
nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. Per
assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del
fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze individua all'interno
del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di
alta professionalità destinato ad operare in sede regionale,
nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa specifica formazione da
svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al
Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè
altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti
sulla base della loro esperienza professionale e formativa,
secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo
l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si
procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima
nella misura complessiva corrispondente al personale
effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma
4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
"47. Per
la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale,
approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono
essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
13. Le
graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della
loro approvazione.
14. Per far
fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni
culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il
Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza
di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei
limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere
600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti
previsti per i singoli profili professionali, ferme restando
le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni
sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle
attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche
nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente
profilo professionale. I candidati che hanno superato con
esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo
di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e successive modificazioni.
15. Le
amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
200 unità complessive, con le procedure previste dal comma
3, personale dotato di alta professionalità, anche al di
fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione
dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle
necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito
di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello
Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente
comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le
assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le
cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o
gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma
4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine
del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in
materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è
ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento
delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo
pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore
al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e
lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
19. Le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i
propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1
finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti
pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie
per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18,
adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo
di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si
applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le
attività connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono avvalersi dipersonale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente
determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine
dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in
deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più
di un triennio, di un contingente integrativo di personale
in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti pubblici
economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il
servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri è valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
23. All'articolo
9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani
iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva
nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed
al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle
rispettive dotazioni organiche.
25. Al fine di
incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e
garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota
negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un
basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le
comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere
che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri
istituti contrattuali non collegati alla durata della
prestazione lavorativa siano applicati in favore del
personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I
decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono
essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata
esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta
presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza
con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra
l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio
secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25,
tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le
disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a
tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle
regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto
da ciascun ente con proprio atto normativo.
28.
Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della
guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia
tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il
segreto d'ufficio.
Art. 40.
(Personale della scuola)
1. Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
il limite massimo del personale in servizio. Tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati
a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi
non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi
necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione
della consistenza numerica del personale alla data del 31
dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le
modalità per il raggiungimento delle finalità predette
mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto,
sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul
contenimento delle supplenze temporanee di breve durata
assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo
tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per
classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole
isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree
metropolitane a forte rischio di devianza minorile e
giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione
scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati
al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il
ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale
delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè la possibilità di
assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al
comma 3, in presenza di handicap particolarmente
gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del
presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3,
319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista
dell'attribuzione della personalità giuridica e
dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle
istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari,
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di
incrementare la preparazione tecnico-professionale dei
giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di
istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema
formativo integrato e della programmazione regionale
dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano
modalità di intese per la realizzazione, anche nelle
istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore
non universitaria, anche mediante la costituzione di forme
associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando
le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea,
dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni
pubbliche e private.
2. I docenti
compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti
accantonati al 1o settembre 1992 secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee del
personale docente nella provincia per cui è valida la
graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di
quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico
di cui al comma 1.
3. La dotazione
organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli
alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante
per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti
gli istituti scolastici statali della provincia,
assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura
non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di
organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico
1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo
del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di
sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente,
tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè
di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono
stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la
continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun
grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli
efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad
assicurare il successo formativo di alunni con particolari
forme di handicap sono approvati dai provveditori
agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle
risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per
l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici
funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei
medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale.
Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre
scuole.
4. Al fine del
raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si
procede, altresì, alla revisione dei criteri di
determinazione degli organici del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti
di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti
connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree
e profili professionali.
5. In coerenza
con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono
rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni
organizzative, amministrative e gestionali che assicurano
efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi,
consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche
consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto
dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro
pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di
istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base
di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni
di soprannumero del personale, in misura tale da consentire
economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata
a livello provinciale sono ridefinite le modalità di
organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non
svolga attività di pulizia.
6.
Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi
complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per
l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire
977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono
calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla
costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi
derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione
delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa
alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire
1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno
scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento,
quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire
630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione
di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi
di istituto per la retribuzione accessoria del personale,
finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative
connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le
risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base
provinciale. Previa verifica delle economie derivanti
dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene
integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore
quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie
riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle
singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti
di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. Con
periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi
effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al
fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del
fondo di cui al comma 7.
9. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli
uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica la competenza all'ordinazione
dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle
retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina
del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e
supplenze fino al termine delle attività didattiche, in
attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi
per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle
scuole secondarie possono essere indetti al fine di
reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano
maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di
insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di
diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il
medesimo titolo di studio.
11. È estesa
all'anno scolastico 1998-99 la validità delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a
posti di coordinatore amministrativo, nonchè delle
graduatorie di conferimento delle supplenze del personale
docente e del personale amministrativo tecnico ed
ausiliario.
12. Con effetto
dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi
giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di
licenza media.
13. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito
delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle
norme di attua-zione.
Art. 41.
(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per
lavoro straordinario e mis-sioni, disposizioni in materia di
altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni
in soprannumero)
1. Al fine di
conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei
tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione
politica responsabile, con provvedimento da emanare entro
sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario,
individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni
altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi
non identificati come indispensabili sono soppressi a
decorrere dal mese successivo all'emanazione del
provvedimento.Le relative funzioni sono attribuite
all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per il
triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli
uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli
stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze
armate per il personale impegnato nei settori operativi ed
all'Amministrazione della giustizia per i servizi di
traduzione dei detenuti e degli internati e per la
trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di
criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi
all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la
riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3.
L'attribuzione di trattamenti economici al personale
contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di
contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo
rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le
disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi
generali che recano incrementi retributivi al personale
contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella
misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di
spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili
per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica
al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
dei Vigili del fuoco.
4. Nell'articolo
40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il
termine "direttivo" si interpreta come riferito
esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle
qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili
professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito
di concorso. Nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28
agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della
carriera direttiva" si interpretano come riferite
esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle
qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto
accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1o
gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il
trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis
del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì
corrisposto al personale civile dell'Amministrazione
penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai
sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di
"assistente sociale coordinatore" e di "educatore
coordinatore" applicato presso istituti penitenziari, o
centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che
abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i
predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al
periodo di permanenza in tali posizioni e purchè comunque in
possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio
senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della
programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene
conto degli effetti applicativi della presente disposizione,
operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo
finanziario, delle assunzioni ivi previste.
5. L'articolo 4-bis
del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n, 436,
l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85,
cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo
rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al
comma 3. Per il personale cui non si applicano le
disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di
sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il
trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis
del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo
alla corresponsione del relativo trattamento e le somme
eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione
dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi
in favore del personale cui si applicano le disposizioni di
cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore
al 1o gennaio 1998 e sino al primo rinnovo
contrattuale.
6. All'articolo
54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre
1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole:
"anche se non esiste vacanza nel grado superiore" e il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "La promozione è
computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui
viene rinnovato il giudizio".
Art. 42.
(Affari esteri)
1. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini
dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno
venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere
l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote
base espressamente previsti nella Tabella b) allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991,
n. 457, il termine "Amministrazione" deve essere
interpretato come riferentesi al Ministero degli affari
esteri.
3. Le
retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli
uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte
seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio
1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio
dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario
adeguarsi alle normative locali o per tener conto di
situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte
siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei
termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo
157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967.
4. Il termine
per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari
esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza
italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la
cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31
dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo
concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell'ammissione
al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i
requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo
status di dipendente a contratto, alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
5. Al fine di
utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse
finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle
Comunità europee da versare nell'apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base,
l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al
perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di
Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare
interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti
dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
6. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, l'espressione: "Fatti salvi i
rapporti contrattuali in atto" deve essere interpretata come
riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con
decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del
1996.
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,
contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali
e misure di incentivazione della produttività)
1. Al fine di
favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e
di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità
dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza
fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative
di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di
interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di
interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota
dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata
ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione
di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di
responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari
al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della
amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette
finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. La rimanente somma
costituisce economia di bilancio. La presente disposizione
non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli
accordi di collaborazione sono diretti a finanziare
interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di
spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le
particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed
accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni
culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni
altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di
cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati
dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei
ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese
di personale, costituisce economia di bilancio. Le
disposizioni attuative del presente comma, che non si
applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Con uno o più
regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le pubbliche
amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti
tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia
di diritti fondamentali, per le quali richiedere un
contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del
contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per tali amministrazioni gli
introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per
cento, alla corrispondente unità previsionale di base del
bilancio per incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttività del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri
di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di
responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di
risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed
accantonano, nel corso della gestione, una quota delle
previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in
termini di competenza che di cassa, aventi natura non
obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli
importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme
sono destinate, nell'ambito della medesima unità
previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse
relative all'incentivazione della produttività del personale
e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come
disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per
l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo
che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per
cento della quota accantonata ai sensi del presente comma;
l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse
relative all'incentivazione della produttività del personale
tecnico e le retribuzioni di risultato del personale
dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il
Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5
non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali
di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento),
nonchè alle spese, specificamente afferenti alle
infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità
previsionale di base "accordi ed organismi internazionali"
(interventi), di pertinenza del centro di responsabilità
"Bilancio e affari finanziari".
7. Per le
Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di
cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della
produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì
destinate, nelle misure e con le modalità determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri interessati, in analogia alle
ripartizioni operate per il personale del "comparto
Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare
attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334.
Art. 44.
(Dismissione di attività pubbliche)
1. Al fine di
dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3,
comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente
alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni
di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono
state attribuite le attività dismesse sono tenute a
mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non
inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni
trasferite.
2. Le
amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di
attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire,
per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con
la compartecipazione del personale adibito alle funzioni
dismesse e di altri soci scelti secondo procedure
concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali
società non può avere durata superiore a cinque anni e deve
concludersi con la completa privatizzazione della società.
3. Il personale
risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione,
che non transita nelle società private cui sono attribuite
le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della
dotazione organica così come determinata entro sei mesi
dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha
operato la dismissione. Al personale assorbito si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
4. Le
disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si applicano altresì alle trasformazioni delle
strutture, anche a carattere aziendale, delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Il Ministro
dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze,
individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun
anno le case cantoniere non più utili per i fini
istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le
case cantoniere così identificate sono dismesse su
iniziativa dal Ministro delle finanze, con le procedure
previste per le dismissioni di beni immobili e con la
concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali
sono catastalmente ubicati gli immobili.
Art. 45.
(Difesa)
1. Al fine di
realizzare economie di spesa nel settore del
vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con
decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, adotta
disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in
contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi
nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni
statistiche delle presenze effettive al pasto serale,
nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate
negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione
percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata
al costo della razione viveri relativa al pasto serale.
2. Il Ministro
della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede ad armonizzare con i contentuti del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale
dell'Esercito da destinare alla specialità del genio
ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di
trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I
predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno
avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa
in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla
legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.
3. La validità
delle previsioni contenute nel comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei
volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332.
4. L'articolo
179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità
degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma
183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
"Art. 179. -
1. La direzione di amministrazione provvede al
rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente
dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla
contabilità speciale della competente sezione di tesoreria
provinciale. Per ogni ente a cui provvede, con esclusione
delle unità navali, la direzione emette mensilmente distinti
ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri
creditori, con accreditamento sul conto corrente postale
dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al
personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla
corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti
responsabili di cassa degli enti medesimi".
5. Al comma 4
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come
sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Per i militari che, a causa della dislocazione sul
territorio nazionale delle unità delle Forze armate
derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle
limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano
destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso
unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla
località di residenza, dovranno essere previste, con decreto
del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il
rientro periodico alla località di residenza. Tali
agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra
la sede di servizio e il comune di residenza".
6. Il primo
periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che la
cessione a titolo gratuito ivi prevista è autorizzata anche
in favore degli organismi di volontariato di protezione
civile iscritti negli appositi registri.
Art. 46.
(Servizio sostitutivo di leva)
1. In attesa
dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile
nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in
servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al
servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al
termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle
armi non sia stato incorporato, da destinare con priorità
nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia
municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle
bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni
culturali e ambientali. L'entità del contingente è
determinata annualmente sulla base delle richieste
comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del
consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'anno
precedente all'impiego.
2. I volontari
devono essere in possesso dei requisiti prescritti per il
reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa.
La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva
di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della
visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione
delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio
militare, secondo le modalità stabilite dal bando.
3. Il servizio
prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli
effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a
quella della ferma di leva. Al termine del periodo di
servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato.
Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni
effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè
nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il
normale servizio militare.
4. I volontari
in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia
municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni
culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con
apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.
5. Gli oneri
relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1,
compresi quelli relativi al compenso, al vitto e
all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive
amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili;
il Ministero per i beni culturali e ambientali vi fa fronte
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano
a carico del Ministero della difesa gli oneri per il
reclutamento e le visite di leva.
Capo III
FINANZA DECENTRATA
Art. 47.
(Disposizioni generali)
1. Al fine di
ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di
tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o
in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del
bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento
dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di
competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica
alle province con popolazione superiore a quattrocentomila
abitanti e ai comuni con popolazione superiore a
sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti
erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate
le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti
sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni
dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da
quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di
calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i
riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi
riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni
dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del
1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95
per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine
di ciascun bimestre dell'anno precedente.
4. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo
di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze.
L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione
dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è
disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Per i
finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al
comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di
riparto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate
con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno
precedente.
6. I nuovi
tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non
concorrono alla determinazione del limite massimo di
indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito
dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente
vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle
leggi dello Stato.
7. Le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più
regioni e università statali a partire dal 1o
luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato
articolo 9, dopo le parole: "non si tiene conto", sono
inserite le seguenti: "della rateazione degli importi e".
8. Le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei
confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000
abitanti a partire dal 1o luglio 1998. Le somme
riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono
riversate dai concessionari ai comuni interessati in
apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
9. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare
la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni
di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
10. Per le
attività connesse alla attuazione del presente Capo, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica può avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle
amministrazioni stesse, nonchè di personale a tempo
determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili
per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità.
Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in
ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere
sulle economie realizzate con il presente Capo.
Art. 48.
(Regioni ed enti locali)
1. Il sistema
delle autonomie regionali e locali concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario
da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando
la spesa sanitaria nonchè la spesa relativa a nuove funzioni
acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni
statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia
superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che
per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello
dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso
programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al
monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare
che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno
precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione;
dell'esito viene data informazione alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri
operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e
le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono
realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa
tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e
provinciali nell'ambito delle procedure previste negli
statuti e nelle relative norme di attuazione.
3. La Conferenza
Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi
per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le
procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per
le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi
di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione
demografica.
4. Nel caso che
si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli
obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, secondo le rispettive competenze, propongono le
iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale
introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità
esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. In attesa
delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione
delle relative misure, le regioni e gli enti locali
interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli
che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a
soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e
negoziali.
6. A valere
sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende
erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di
interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei
crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le
assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di
cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula
da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni
di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
7. Alla
determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei
crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni
obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si
provvede, senza applicazione di interessi ed oneri
aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'INAIL.
8. Le regioni a
statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze
debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di
ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo
importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di
cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di
inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a trattenere alle
regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse
spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme
annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato
sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nei limiti delle
occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze
determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
9. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 le regioni a statuto
ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della
tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle
norme in materia di agevolazioni contributive agli
apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei
propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni
la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle
norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere
consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale
comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e princìpi
direttivi:
a)
decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non
anteriore a quello in corso al 1o gennaio 1998;
b)
determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun
anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima
applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei
compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso
dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali;
c)
riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una
misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
d)
previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota
dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento
nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per
cento annuo; il comune stabilisce la variazione
dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni
anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto
obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali
relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale
nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente
in un unico numero;
e)
applicazione dell'addizionale al reddito complessivo
determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri
deducibili, purchè sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
f)
versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini
previsti per il versamento delle ritenute e del saldo
dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto
della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative
a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base
dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di
domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune
stesso;
g)
applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la
dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni,
e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di
modalità di partecipazione alle attività di accertamento da
parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie
utili, nonchè di accertamento ed erogazione degli eventuali
rimborsi di competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di
cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità
complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal
bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza
degli enti locali, determinata dai decreti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:
a) la
distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo
Stato per le materie trasferite;
b) la
distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli
obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello
Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di
ripartizione delle risorse sulla base di parametri
oggettivi;
c)
l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il
quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla
lettera a), rilevata al momento del trasferimento
delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione
programmato, deve essere riportata ai valori fissati in
applicazione della lettera b);
d)
previsione della copertura degli oneri relativi alle
funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle
province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti
erariali;
e)
previsione di una riduzione o di un aumento dei
trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla
differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui
al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere
a), b) e c) del presente comma.
12. I decreti di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri
relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera
b).
13. Al comma 144
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla
lettera p), le parole: "delle province" e "alle
province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
"degli enti locali" e "agli enti locali";
b) la
lettera q) è sostituita dalla seguente:
"q)
previsione di una compartecipazione delle province e dei
comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive tale da compensare per ciascun comune e per
ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
e delle tasse sulle concessioni comunali";
c) alla
lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in
ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla
lettera q)".
14. I termini di
cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e successive modificazioni, sono prorogati per i
periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La
domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro
il 30 giugno 1998.
Art. 49.
(Norme particolari per i comuni e le province)
1. Per l'anno
1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere
sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire
2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni
corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per
l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo
seguente:
a)
245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244;
b)
134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo
per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c)
165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e
sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È
altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto
per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le
variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1o al 14
novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti:
"e a partire dal 1o novembre per la terza rata".
L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del
decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
3. Per l'anno
1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e
per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8
e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al
31 marzo 1998.
4. Il comma 1
dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"1.
L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9
decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono
nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la
seguente gradualità del valore calcolato con i criteri
dell'articolo 71:
a) per il
1999 il 6 per cento del valore;
b) per il
2000 il 12 per cento del valore;
c) per il
2001 il 18 per cento del valore;
d) per il
2002 il 24 per cento del valore".
5. Il termine di
un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più
decreti legislativi, delle disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è
prorogato al 31 luglio 1999.
6. Per gli anni
1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa
vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei
trasferimenti statali correnti da attribuire alle province,
ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle
dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario,
al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento
dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di
inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
predette risorse aggiuntive.
7. I proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui
all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima
legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al
finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio
comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato
dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno
1998". Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma
4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande
di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio
assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria
per legge.
8. I mutui di
cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, atotale carico dello Stato, relativi
agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonchè i
mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad
esaurimento dei fondi stessi.
9. Il comma 6
dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è abrogato.
10. La lettera
a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico
approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) in
prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni,
comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica,
irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti
locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico che gestiscono pubblici servizi;".
11. Il fondo
nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo
41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive
ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e
alle comunità montane.
12. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai
fini della determinazione del costo di esercizio della
nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i
comuni possono, con apposito provvedimento consiliare,
considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti
solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
13. Entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993
non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie
provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con
riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità
immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più
categorie o classi e all'intero territorio comunale o a
porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone
censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, e successive modificazioni.
14. Per gli anni
1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione
d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una
nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in
via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi
fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di
Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni
geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei
proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione
diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del
comune di Campione d'Italia non potranno superare le
previsioni di spesa definite in sede di approvazione del
bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono
destinate per il 50 per cento allo Stato per il
finanziamento del fondo nazionale speciale per gli
investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e
per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme
assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere
utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in
ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per
opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate
alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del
bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
15. Gli enti
locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005
all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai
mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante
la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25
per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente
attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo
eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in
precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna
modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare
del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli
enti locali possono altresì procedere alla estinzione
anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale,
compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la
disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui
per le medesime finalità alle quali è vincolata la
utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in
cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a
completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso
l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le
quote residue per la realizzazione di altre opere
finanziabili dalla Cassa medesima.
17. Al sesto
comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune
utilizza le aree espropriate per la realizzazione di
impianti produttivi di carattere industriale, artigianale,
commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o
la concessione del diritto di superficie sulle aree
medesime".
18. Sono
considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi
approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti
che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso
previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25
novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo
1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310,
20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24
gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996,
n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495,
i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2,
comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini
della presente disposizione, il termine di centottanta
giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non
maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge,
si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi
decreti- legge.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di accertamento e definizione
dei tributi locali)
1.
Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in
materia di disciplina delle proprie entrate, anche
tributarie, le province ed i comuni possono prevedere
specifiche disposizioni volte a semplificare e
razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al
fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e
potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente,
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, nonchè la possibilità di riduzione
delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili
dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
Art. 51.
(Università e ricerca)
1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che
il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali,
ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato
di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di
riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle
esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli
insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29
febbraio 1996.
2. Il Consiglio
nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto
nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario
da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore
a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentiti i
Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal
1o gennaio 1999 alle università statali, sentita
la Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica determina, con proprio decreto, le
modalità operative per l'attuazione delle disposizioni
predette.
4. Le spese
fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle
università statali non possono eccedere il 90 per cento dei
trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento
ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si
tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento
erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le
università nelle quali la spesa per il personale di ruolo
abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto
limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo
il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento
delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le
cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale
disposizione non si applica alle assunzioni derivanti
dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30
settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il
personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente
comma.
5. Al comma 3
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo
le parole "a standard dei costi di produzione per
studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il personale
di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono
abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1 dell'articolo 6
della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali
definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i
rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1o
gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale
di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente
articolo.
6. Le
università, gli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito
delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie
disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con
esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui
al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno
durata non superiore a quattro anni e possono essere
rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso
soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito
della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il
cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al
numero determinato, per ciascuna università, ai sensi
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione. Le università possono fissare il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in
soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio
presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in
aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente
comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazione e integrazioni, nonchè, in materia
previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalità di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a
stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti
di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed
enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti
di cui al primo periodo del presente comma.
7. Ai fini
dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca
o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè l'ENEA. All'ASI si
applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e
6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 5.
8. Il comma 93
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
"93. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri
competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e
gratuito alle università, con spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli
immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato
articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.
9. A partire
dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di
base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme
alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo
sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare
al finanziamento di specifici progetti, un importo
opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5
per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da
autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della
materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del
Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale
per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè delle disponibilità a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere del competente organo consultivo del
Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e
le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota
prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno
1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6
per cento dello stanziamento totale.
Capo IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 52.
(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)
1. Il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
attua, dal 1o giugno 1998 al 31 marzo 1999, un
piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di
verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di
benefici economici di invalidità civile che non hanno
presentato l'autocertificazione di cui al comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425.
2. In caso di
mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al
comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, il Ministero del tesoro - Direzione generale
dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede entro e
non oltre centoventi giorni alla verifica della sussistenza
dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze
economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo
impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli
articoli 2033 e 2946 del codice civile.
3. Nel caso di
accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari,
si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
4. Il comma 3-octies
dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, è sostituito dal se-guente:
"3-octies.
I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono
le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto
del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive
modificazioni, nonchè le verifiche reddituali di cui al
decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e
successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni
relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi,
al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio
del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da
parte degli interessati".
5. I
procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti
per continuare a fruire delle provvidenze economiche di
invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica anteriormente al
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono
essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale
termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento,
i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti
a verifica si intendono confermati.
6. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede
agli accertamenti di competenza delle aziende unità
sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche.
Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita
diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del
Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni
mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre
l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici,
possono richiederne l'effettuazione alle aziende unità
sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
7. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e
di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
Art. 53.
(Ente poste italiane)
1. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, l'Ente poste italiane è
autorizzato:
a) alla
distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie
nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
b) alla
vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha
l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori
secondari.
2. Le modalità e
le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate
con apposite convenzioni da stipulare con gli enti
interessati.
3. Lo Stato
riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo
svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore
dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente
determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli
anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di
programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il contratto
di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all'Ente poste
italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni
contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello,
anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche
esercenti attività commerciale, operanti o che intendano
operare in detti comuni o frazioni.
5. Alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli
effettivi costi" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: ": 1) a una contabilità analitica per centro
di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in
mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali
costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2)
alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale
da generare un utile per il servizio coerente con le regole
del mercato".
6. A decorrere
dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in
società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente
dalla società medesima spettano:
a) il
trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente,
l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la
normativa vigente prima delladata di cui all'alinea del
presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo
dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai
sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A
decorrere dal 1o gennaio del secondo anno
successivo alla trasformazione in società per azioni
dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata,
istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di
buonuscita spettante, dal 1o agosto 1994, a tutto
il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6,
comma 7, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario
nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento
alla società "Poste italiane" del patrimonio di detta
gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti
capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali
riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;
b) le
prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi,
regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di
lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;
c) le
prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da
rilevare in apposita gestione;
d) il
trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente
alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto
postelegrafonici.
7. Dalla data di
cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste
italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto
al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla
stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite
e tutte le altre prestazioni in essere alla data della
trasformazione nonchè quelle relative agli eventi
infortunistici ed alle manifestazioni di malattie
professionali verificatisi prima di tale data e non ancora
definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentiti
l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e
modalità per il trasferimento delle competenze in materia
infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo
127 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.
8. Per il
periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6
valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico
economico. Per i dipendenti della società "Poste italiane"
sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e
quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente
di appartenenza.
9. A decorrere
dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è
tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i
termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1o giugno 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.
10. Al personale
dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è in posizione di comando o fuori
ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla
mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a
decorrere dalla data di cui al comma 6.
11. Il personale
dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che
alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il
Ministero delle comunicazioni in posizione di comando
transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e senza
oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della
spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della
dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero rispetto
al contingente stabilito per singola categoria o qualifica,
procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni
organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto
personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico
che sarebbe ad esso spettato al momento dell'inserimento
nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1o
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71.
12. La società
"Poste italiane" versa i contributi a proprio carico nella
misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6
all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di
competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione
ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a
riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita
maturata fino al 31 dicembre 1997.
13. All'atto
della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per
azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società
medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi
ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999,
nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge
finanziaria.
14. I contributi
previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di
agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali
in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono
dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento
previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno 1998.
15. Ai fini
dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1o
gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle
agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono
equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente
poste italiane.
16. All'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"15-bis.
A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e
purchè sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle
vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50
per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti
per l'anno precedente. La liquidazione del contributo
residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione
del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria
certificazione nonchè della residua documentazione prevista
dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di
una società di revisione, è limitata alla verifica ed al
riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il
conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni
esercizio".
Art. 54.
(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)
1. Il comma 36
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
"36. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e
disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di
terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE,
nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo
previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i
quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale
tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma
possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a
quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di
protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o
commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche
attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a
fondi espressamente destinati alla realizzazione delle
suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti
dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con
le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso
la Tesoreria centrale dello Stato intestati,
rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al
richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
possono essere utilizzate per le finalità indicate nel
presente comma, nonchè per le attività previste dalla legge
24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del
richiamato fondo rotativo".
2. Al n. 1-bis)
dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n.
313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite
dalle seguenti: "titoli di Stato".
3. Il fondo di
cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità
sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla
copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia,
previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto
legislativo.
4. Dopo il
secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745, è inserito il seguente:
"In deroga a
quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere
gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le
proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale
dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del
tesoriere".
5. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e
cessano di fruttare interessi i titoli del prestito
nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio
decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al
precedente periodo, purchè non prescritti, di importo
inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore
senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È
prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito
pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se
non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di
rimborsabilità.
6. Dopo il comma
3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
inserito il seguente:
"3-bis.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico
previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio
1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della
legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente".
7. Il comma 3
dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è
sostituito dal seguente:
"3.
L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per
azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito
centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
assicura il perseguimento delle finalità degli enti
originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse
delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in
operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e
la cooperazione economica internazionale, e l'altra
esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei
consorzi a cui esse partecipano".
8. Fino al 31
dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del
comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè dell'intervento di
cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di
spesa prevista dal comma 5".
10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al
fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di
efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le
procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle
relative fasi, prevedendo la revisione degli organi
consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il
riordino delle relative competenze, con particolare
riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;
b)
semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei
all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto
relativi ai sistemi informativi militari a carattere
operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti
la difesa nazionale.
11. I decreti
legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei
relativi schemi.
12. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, ogni rinvio normativo o
contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai
fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi
riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di
impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta
Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni
di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice
sindacale è soppressa.
13. Sono
abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da
parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi
comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese
pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella
F allegata alla legge finanziaria.
14. In relazione
all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per
il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per
l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti
del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi
della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio
1998.
15. Ai fini
della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede
comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica le caratteristiche delle emissioni
deliberate.
16. Le spese del
bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a
regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni
alle categorie protette sono imputate alla competenza
dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti.
Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da
conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in
attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono
eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella
competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del
relativo piano di ammortamento, semprechè l'impegno formale
avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla
prima iscrizione in bilancio.
Art. 55.
(Disposizioni varie)
1. In vista
della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e
l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui
agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del
Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la
valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo
d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Società
Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto
alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante
alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da
tale variazione, saranno regolate mediante variazione del
patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente
al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla
Conferenza di produzione della Società Ferrovie dello Stato
spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione
societaria dell'Azienda.
2. È abrogato,
con effetto dal 1o gennaio 1998, l'articolo 10
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
3. Con
decorrenza dal 1o gennaio 1998 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
definisce i criteri ai quali si attengono gli organi
preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche
amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in
società per azioni.
4. Al fine di
avviare processi di razionalizzazione e di maggiore
efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle
pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998
nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne
particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi
dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla
Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio
1966, n. 559.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a:
a)
trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in
materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate
dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al
Ministero della difesa, fermo restando il concorso del
predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità
nello specifico settore e fermi restando la continuità e il
livello qualitativo del servizio;
b)
disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla
base della capacità operativa delle unità di rifornimento
idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi
stanziamenti di bilancio.
6. All'articolo
34 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il
terzo comma sono sostituiti dai se-guenti:
"La divisione in
sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso
maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il
numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè
inferiore a 500.
Quando
particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono
difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono
costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non
inferiore a 50.
Con decreto del
Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la
ripartizione del corpo elettorale in sezioni".
7. Il decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del
presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la
riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali
con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi
in occasione della prima revisione semestrale delle liste
elettorali utile.
8. Fermo quanto
previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte
all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni
elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al
fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese
rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale
scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la
misura massima del finanziamento delle spese per lo
svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da
rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e
l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma
dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e
successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a
carico dello Stato.
9. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta, con il
supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre
gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da
privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con
privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa
almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di
locazione vigente.
10. Per gli atti
di acquisto degli immobili degli enti previdenziali
pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n.104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari
possono regolarizzare la propria posizione debitoria
maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al
prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione
di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di
morosità locativa per canoni ed oneri accessori, oppure
mediante versamento rateale, secondo modalità e tempi da
concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del
debito locativo senza interessi.
11. All'articolo
9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:
"I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente
inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità
della necessaria documentazione probatoria, possono essere
dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono
provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di
attività liquidatoria". All'articolo 11, secondo comma,
della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "si avvale"
sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi anche". Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
12. All'articolo
7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: "Detta
aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima
tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata
all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la
realizzazione delle altre tratte".
13. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 la società Autostrada del
Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al
proprio piano finanziario ed economico, una quota anche
prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed
alla realizzazione delle relative gallerie. Tale
accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.
L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a
un piano di investimento da presentare dalla società
Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da
approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31
dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità
su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non
possono comunque essere utilizzate per le spese di
progettazione. A decorrere dal 1o gennaio 1998 il
canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in
misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi
dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto
ai proventi del 1997.
14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale
e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si
esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria, con
particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione
con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle
imprese agricole, al fine di accrescere la competitività,
favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria
giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine
il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per le politiche agricole, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) contenimento
ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori
di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle
imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri
fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici,
ai costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento
delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare
nel mercato europeo ed internazionale, anche con
l'estensione del credito specializzato e dei servizi
assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi
extracomunitari;
c) adeguamento e
modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole e l'integrazione
economica della filiera agro-industriale;
d) accelerazione
delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati
al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del
sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso
settore.
15. Per le
finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad
utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili
dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le
riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti
dalla rivalutazione della lira determinate con il
regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile
1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n.
806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformità
alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste
procedure nazionali.
16. Al primo
comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le
parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono
sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei
servizi".
17. Per la
realizzazione degli interventi già approvati relativi alle
infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua
danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge
24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni,
dalla legge21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui
all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29
dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 1998.
18. All'articolo
unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti
sociali";
b) al
secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ",
entro i limiti massimi della tariffa medesima," e le parole:
", mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa
fra le varie cate-gorie";
c) al
secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola:
"minima".
19. Le riserve
naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti
morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
20. All'articolo
11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, dopo le parole: "società promotrici di centri
commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai
consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche
destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da
capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione
e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività
mercatale,".
21. Le indennità
ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del
Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di
fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del
Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla
formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione
del precedente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno
1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del
Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982,
n. 41.
22. L'Ente
nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998
ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione
contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato con riferimento alla data del 29
febbraio 1996. I residui passivi di cui all'articolo 275,
secondo comma, lettera c), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si
riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture
contabili sulla base di atti formali per i quali sono
maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di
prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva.
Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma
con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini
istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal
contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31
dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui
residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275,
secondo comma, lettera f), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
23. Le entrate
proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico
economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti
per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni
anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a
delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa,
da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale
termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo
adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare
di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per
cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.
24. L'articolo 2
della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel
senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle
risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una
completa informazione attraverso la più ampia pluralità
delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante
appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi
giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro
raccolte anche su supporto informatico, nonchè il servizio
di diramazione di notizie e di comunicati degli organi
centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato.
Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo
7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157.
25. All'articolo
10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto
1982, n. 610, le parole: "disponibilità finanziarie" si
interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti
dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita
posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo.
26. L'articolo
10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve
intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti
finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.
27. Il primo
periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo
periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, è sostituito
dal seguente: "A decorrere dal 1o gennaio 1997, i
contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese
indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente
articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali
quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a
quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie
che non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo,
compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come
cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e
dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, o, se costituite in altra forma
societaria, a condizione che la maggioranza del capitale
sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o
enti morali che non abbiano scopo di lucro".
Art. 56.
(Proroga termini)
1. Il termine di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997
dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno
beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero
della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19
del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del
Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli
interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine
dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del
1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine
supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
2. Il termine di
cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre
1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al
31 dicembre 1998.
3. Il termine
per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono
attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1o
dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge
27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1o
dicembre 1998.
4. Il termine di
cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, è prorogato al 1o dicembre 1998.
5. Il termine
per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma
6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di
macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, e successive modificazioni, per i quali sia stata
presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione
rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30
settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 57.
(Miniere del Sulcis)
1. La gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata
alla "Car bosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in
consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998.
2. Nelle more
della presa in consegna delle strutture minerarie da parte
del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al
comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate
alla "Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle
miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di
lire.
3. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del
concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi
per la gestione temporanea alla "Carbosulcis spa" e le
modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.
Art. 58.
(Disposizioni concernenti bacini minerari)
1. Nei bacini
minerari interessati da processi di ristrutturazione,
comportanticontrazione di manodopera o sospensione totale o
parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i
contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma
7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità
all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato
dall'articolo 9, comma 13, della legge 1o marzo
1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di
locazione finanziaria agevolata di impianti industriali,
impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato
articolo 3 della legge n. 221 del 1990.
2. Nell'ipotesi
di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere e
liquidare semestralmente, dal momento della registrazione
del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la
banca o la società locatrice, purchè autorizzata
all'esercizio della locazione finanziaria e purchè iscritta
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed il
conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al
contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7,
della legge 30 luglio 1990, n. 221.
3. La società
locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in
misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza
del contratto, gli impianti oggetto della locazione
finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal
conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro
valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti
su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto,
per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.
5. Ai contratti
di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini
dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le
disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici
registri e di imposta di registro.
6. Le
disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato
emesso il decreto di concessione del contributo in conto
capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da
parte del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato alla data di entrata in vigore della
presente legge, purchè detto contributo non sia stato già
erogato.
7. Ai soggetti
attuatari degli interventi di recupero ambientale dei
compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui
all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile
1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 204, è concessa, a domanda, un'anticipazione
del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali
risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal
medesimo soggetto attuatore.
8. Un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene
concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre
il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa
verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle
opere realizzate.
9. Gli articoli
10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive
modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo
delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge
n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono
oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi
effettuati in applicazione del citato articolo 10.
10. Per tutte le
iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n.
896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990,
n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la
verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti
mediante commissioni di accertamento nominate con le
modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle
disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 59.
(Disposizioni in materia di previdenza,assistenza,
solidarietà sociale e sanità)
1. Con effetto
sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1o
gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme
pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed
esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il
comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di
cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua
a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto
dalla medesima data:
a) gli
aumenti di periodi di servizio computabili a fini
pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni
in relazione allo svolgimento di particolari attività
professionali non possono eccedere complessivamente i cinque
anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti
i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono riconosciuti validi a fini
pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono
ulteriormente aumentabili;
b) per la
determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del
diritto che della misura della prestazione, le frazioni di
anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per
difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre
1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45
e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per i
trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1o
gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive,
esclusive o esonerative nonchè di quelle integrative degli
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di
quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che
prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di
capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997,
limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale
somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e
possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad
eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di
età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo
restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva,
nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in
forma capitale viene erogata nella misura percentuale
maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7,
comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui
confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni
del medesimo decreto.
3. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui
confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè le
forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al
trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue
esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza
previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale
obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente, stipulati anteriormente alla
costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli
iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato
decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione
collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione
aziendale che determinano esuberi di personale, può
diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei
menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi
riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari
della riscossione cui si applicano i contratti collettivi
del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la
medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale
dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di
agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche
ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età
ivi previsti, nonchè in conformità all'articolo 6, comma 4,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del
1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato
articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come
modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni
eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati
fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei
datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il
criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità
alla maturazione del diritto a pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè siano
contestualmente previste forme di sostegno del reddito,
comprensive della corrispondente contribuzione figurativa,
erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4
anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di
cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste
a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed
alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei
versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione
figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la
costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del
credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti
dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente
comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in
carico le residue prestazioni previste dagli accordi
medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente
l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti
pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in
attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996,
n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997,
n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la
privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate,
trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni
degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998,
compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette
aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria
della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e
di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme
pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando
quanto previsto dal comma 33, nonchè dal citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forme a contribuzione definita mediante
accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove
prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente
comma esercitata dalla data di entrata in vigore della
presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui
al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30
giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette con quella
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei
princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di
cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al
predetto personale si applicano le disposizioni di cui al
presente comma.
4. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, per l'adeguamento delle
prestazioni pensionistiche a carico delle forme
pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione
esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove
ancora previste, di adeguamento anche collegate
all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio.
Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1o
gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si
applicano le disposizioni in materia di cumulo tra
prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o
autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria.
5. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano
applicazione nei confronti di tutto il personale comunque
dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali
operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto
sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1o
gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al
trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7,
al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di
anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati
nella tabella C allegata alla presente legge per i
lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella
tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori
dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori
autonomi l'accesso al trattamento si consegue al
raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a
35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età.
Per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre
2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i
termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di
quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al
pensionamento al raggiungimento del solo requisito di
anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la
riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie
dello Stato Spa in considerazione del processo di
ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto
ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un
fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
procede ad una verifica degli effetti sul piano
occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento
alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il
perseguimento di politiche attive del lavoro e per il
sostegno al reddito per il personale eccedentario, da
individuare anche sulla base di criteri che tengano conto
della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale,
nei cui confronti operinole predette misure, trovano
applicazione i previgenti requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro
anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente
legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari.
7. Le
disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei
confronti:
a) dei
lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai
contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi
equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei
lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a
forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in
età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo
svolgimento di attività lavorativa;
c) dei
lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in
cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi
compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno
presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il
numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella
domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo
intervenga entro il 31 marzo 1998, nonchè dei lavoratori
ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione
volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso
alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335
del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di
anzianità al termine della fruizione della mobilità, del
trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero,
per i prosecutori volontari durante il periodo di
prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31
dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a
disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997
continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.
8. I lavoratori,
per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in
possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a)
e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento di anzianità dal 1o
luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57
anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1o ottobre dello stesso anno,
se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1o aprile
dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di
accesso al pensionamento di anzianità sono comunque
differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al
comma 7, lettera c), nonchè per quelli che abbiano
raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40
anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle
previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che
risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro
il primo trimestre dell'anno possono accedere al
pensionamento dal 1o ottobre del medesimo anno;
entro il secondo trimestre, dal 1o gennaio
dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1o
aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal
1o luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che
abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre
1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere
dal 1o aprile 1998. Le disposizioni di cui al
presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai
casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per il
personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione
dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data
del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il
personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione,
presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per
effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19
maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due
scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno
scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con
priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al
personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con
maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le
cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchè quelle del
personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a
cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei
quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze
di organico e fino alla concorrenza del relativo
soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi
della suddetta condizione è accertato al termine delle
operazioni di movimento del personale.
10. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto
degli equilibri di bilancio definiti anche con
l'applicazione della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da
considerare equivalenti, in base al criterio della pari
gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti
di cui al comma 7.
11. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da
34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di
lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle
mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su parere di una
commissione tecnico-scientifica, composta da non più di
venti componenti, costituita con carattere paritetico da
rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori.
12. Ai decreti
legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165,
30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n.
164 del 1997, le parole: "dei requisiti di cui alla allegata
tabella A" sono sostituite dalle seguenti: "di requisiti
anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli
previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di
lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un
massimo di cinque anni";
b) la
tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:
Tabella
B
(Art. 6, comma 2)
Anno |
Età
anagrafica |
dal 1o
gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
50 |
dal 1o
luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
51 |
dal 1o
gennaio 2001 al 30 giugno 2002 |
52 |
dal 1o
luglio 2002 |
53"; |
c)
all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.
166 del 1997, le parole: "ogni 24 mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ogni diciotto mesi";
d) la
tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:
Tabella
C
(Art. 4, comma 2)
Decorrenza della pensione |
Uomini |
Donne |
dal 1o
gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
61 |
56
|
dal 1o
luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
62 |
57
|
dal 1o
gennaio 2001 |
63 |
58"; |
e)
all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.182
del 1997, le parole: "ogni 30 mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ogni diciotto mesi".
13. Sui
trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e
dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la
perequazione automatica al costo della vita prevista per
l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale
limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento
di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal
1o gennaio 1999 e per un periodo di tre anni
l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è
applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e
otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non
trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto
volte il predetto trattamento minimo.
14. Le quote dei
trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare
del trattamento corrispondente al trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento
fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti
liquidati in data precedente al 1o gennaio 1998
si applica la relativa previgente disciplina se più
favorevole.
15. Con effetto
dal 1o gennaio 1998 le aliquote contributive per
il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le
stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni
anno a decorrere dal 1o gennaio 1999 fino al
raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per
l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata
rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni
nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori
autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con
più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere
a richiesta applicato nella misura della metà e per i
lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in
parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di
pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli
scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i
decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna
che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in
forma di ditta individuale sono considerati lavoratori
autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente
sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal
presente comma per la relativa gestione pensionistica.
16. Per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998 il
contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di
1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con
effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti
percentuali ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto
percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva
pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere
derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa
alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal
fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è disciplinata
tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo.
17. A decorrere
dal 1o gennaio 1998, l'aliquota contributiva
pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche
sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a
quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione
delle predette forme pensionistiche, possono essere
modificati, previo conforme parere del consiglio di
amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei
trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri
finanziari di carattere permanente.
18. Con effetto
dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai
lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire
200.000 su base annua.
19. L'articolo
67 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova
applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il
secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965, è inserito il seguente:
"Il pagamento
all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore
di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale
importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata
di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze
successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno
maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio
di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno
precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento
della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in
un'unica soluzione, entro il 20 febbraio".
20. Agli enti
privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del
presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al
pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a
quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma
12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente
gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i
medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque
annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti
importi sono adeguati, secondo misure e criteri da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in occasione
dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
21. Le domande
per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della
pubblica amministrazione non possono essere presentate prima
di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al
pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale
data comporta la decadenza della domanda.
22. All'articolo
1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a decorrere dal 1o gennaio 1997 le
parole da: "; qualora" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "; qualora la denuncia della
situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e
comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla
presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa".
23. All'articolo
1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole:
"31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
1999".
24. All'articolo
1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al
terzo periodo, le parole da: "le modalità" fino a: "di
valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco"
sono inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione
delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di
funzionamento";
b) al
quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite
le seguenti: "nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai
sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso
convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo".
25. All'articolo
4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I
datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui
all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui
crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano
stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere
alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi
rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal
comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine
prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro
quattro mesi dalla presentazione della domanda di
regolarizzazione accompagnata da specifica istanza,
procederanno alla formale retrocessione, a favore dei
cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo
destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della
regolarizzazione".
26. Per le
finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, nonchè per favorire il programma straordinario di
cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della
collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in
apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di
amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei
limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento.
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera
d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente:
"d) ad
individuare tramite procedura competitiva il soggetto
disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai
rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero
complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il
compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato,
ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun
compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso
proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati,
a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli
eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e
all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; deve altresì indicare un istituto bancario che si
impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate
in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in
locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
27. La lettera
b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"b) per i
giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità
ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei
casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità
contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni
Amendola' (INPGI) del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con
decreto ministeriale 1o gennaio 1953, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953.
L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura
e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini
di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31
marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni
correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8
agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto
legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998;".
28. All'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996,
n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel
caso in cui il predetto contratto nel corso del suo
svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per
l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli
oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli
stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei
contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2,
3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è
autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza
per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto
stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del
disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari
importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e
dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto
da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di
un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto
medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria".
29. La normativa
prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14
giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare
applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti
dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o
trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge accordi sindacali
relativi al riconoscimento delle causali di intervento di
cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
30. L'INPGI è
esonerato dal versamento del contributo di solidarietà
previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
31. Al fine di
favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso
attività di promozione e formazione nonchè attraverso
l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento
per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei
portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa
di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità
previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per il finanziamento di
apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito
Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nella convenzione saranno
definite, anche attraverso il concorso delle fonti
istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative
adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma,
anche attraverso la costituzione di apposita società di
capitali.
32. Per gli
iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito
che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di
cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai
datidell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) per
gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico
integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti
di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle
anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della
presente legge o, se le anomalie si verificano
successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo
bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico
della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante
alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al
momento del pensionamento secondo i criteri di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503;
b) per
gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico
integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo
con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per
le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente
alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento
pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il
regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente
alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda,
alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato
decreto legislativo n. 357 del 1990.
33. Venute meno
le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32
per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le
associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono
prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto
indicato nelle lettere a) e b) del predetto
comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi
integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o
l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai
regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel
citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano
state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si
applicano con decorrenza dalla data di emanazione del
decreto di liquidazione.
34. L'importo
dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche,
di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come
rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1o gennaio 1989, è incrementato
della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno
1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per
lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560
miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è
annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto
articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere
dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo
consuntivo approvato, sono definite le percentuali di
riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo
al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo
assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per
il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove
occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane
fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.
35. Al comma 2
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503,le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c),
e 3, e 31".
36. Al comma 20
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
aggiunto il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si
applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata
maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio
utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni".
37. Al comma 1
dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici
mesi".
38. Il comma 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:
"5. La
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un
limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello
Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi
compreso il personale con qualifica di dirigente, sono
collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di
comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di
comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi
del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al
trattamento economico previsto dagli ordinamenti di
appartenenza restano a carico delle amministrazioni di
provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare,
con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non
superiore a venti unità nei limiti della dotazione
finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31
dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi
interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti
che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici
mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di
contratti di lavoro a tempodeterminato in numero
complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti
della pianta organica".
39. La spesa
autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8
agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione
di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal
comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335
del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire l
miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai
predetti incrementi si provvede mediante corrispondente
utilizzo del gettito assicurato dal versamento del
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma
1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definite le modalità di
trasferimento delle relative somme alla commissione di
vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al
rispettivo gettito del predetto contributo.
40. All'articolo
18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis.
Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di
diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione
a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di
stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è
avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo
piani di attività differenziati temporalmente anche con
riferimento alle modalità di controllo e alle diverse
categorie delle predette forme pensionistiche e definiti
tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del
comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche
statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al
comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione
dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della
iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi
pensione disposta dalla commissione, non si applicano
l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre
procedure di autorizzazione".
41. Il primo
periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di
cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica l'esito del
procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di
autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento
che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta
giorni dal ricevimento da parte della commissione
dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in
sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni
dal ricevimento dell'istanza; la commissione può
determinare, con proprio regolamento, le modalità di
presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell'autorizzazione". Fino all'adozione da parte della
commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo
4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come
modificato dal presente comma, le modalità di presentazione
dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a
corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto
applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993 le parole da: "l'autorizzazione"
fino a: "del mercato" sono sostituite dalle seguenti:
"l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è
rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla
commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le
rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei
fondi pensione aperti".
42. All'articolo
16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n.
335, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. I
regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nel bollettino della commissione".
43. Alla lettera
b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14
della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: "decreto"
sono aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la
compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere
generale da essa emanati".
44. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo
per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28
miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno
1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.
45. In attesa
dell'entrata in vigore della legge generale di riforma
dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44
sono le seguenti:
a) la
promozione di interventi per la realizzazione di standard
essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto
il territorio dello Stato concernenti i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli
anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di
handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed
il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e
l'integrazione dei cittadini stranieri;
b) il
sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e
dagli enti locali;
c) la
promozione di azioni concertate ai livelli nazionale,
regionale e locale per la realizzazione di interventi
finanziati dal Fondo sociale europeo;
d) la
sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
e) la
promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali
da parte di enti, associazioni ed organismi operanti
nell'ambito del volontariato e del terzo settore.
46. A decorrere
dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio
1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n.
104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo
di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con le
amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare
nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la
destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente
comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce
annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri
interessati, le complessive risorse finanziarie confluite
nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio.
47. A decorrere
dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma
degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle
persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto
l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei
soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a
carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche,
fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è
delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo volto a
disciplinare:
a) la
durata della sperimentazione, che non può comunque superare
il periodo di due anni;
b) i
destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento,
tenendo conto delle loro condizioni di reddito in
riferimento ad una determinata soglia di povertà e
prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento
con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche
attive per il lavoro;
c) i
criteri di accertamento e verifica delle condizioni di
reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i
criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le
modalità di individuazione delle aree territoriali nelle
quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f)
l'ammontare pro capite del reddito minimo di
inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una
percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro
capite nazionale;
g) la previsione
di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a
coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una
nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
h)
l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre
prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali
da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la
titolarità ai comuni dei compiti relativi alla
sperimentazione e le modalità di presentazione presso i
comuni di residenza delle domande per accedere al reddito
minimo di inserimento;
l) i
criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della
sperimentazione;
m) le
funzioni consultive della Commissione di indagine sulla
povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della
sperimentazione.
49. Le somme
stanziate per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono
essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
dall'Unione europea.
50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema
della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative
esenzioni, nonchè di evitare l'utilizzazione impropria dei
diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il
Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nonchè il Garante
per la protezione dei dati personali uno o più decreti
legislativi di riordino, con decorrenza 1o maggio
1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il
Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della
salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini
senza distinzioni individuali o sociali;
b)
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci,
appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario
nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida
e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui
fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte
dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono
escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni
rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e
diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di
pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime
di ricovero ordinario, nonchè le prestazioni di cui alla
lettera f);
d)
l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è
stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da
parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche,
del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno
di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
e) la
condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita
con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di
elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai
criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma
51 del presente articolo, in relazione alla composizione
qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo
dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e
superando la discriminazione fra persone in cerca di prima
occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori
correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano
convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che
comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di
assistenza;
f)
l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme
morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate
prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e
specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione,
in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o
invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle
patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo si provvede con
regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) la
partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo
delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione
alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei
soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la
revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle
esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a
carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non
inferiore a lire 10 miliardi annui;
i) è
promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle
province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione
del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle
esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato,
nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le
province autonome, di una tessera sanitaria, valida
sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito
della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali
di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel
rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme
di attuazione;
l) è
assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti
emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di
prescrizione e pagamento della partecipazione, nonchè di
riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso
l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera
i).
51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la
protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi
per la definizione, con effetto dal 1o luglio
1998, di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonchè
di modalità per l'acquisizione delle informazioni e
l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
determinazione, anche mediante procedura informatica
predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, della situazione economica del soggetto che
richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni
reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti
con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai
fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi
reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e
natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei
dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e
n. 676;
b)
correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la
composizione dell'unità familiare mediante scale di
equivalenza;
c)
obbligo per il richiedente la prestazione di fornire
preventivamente le informazioni necessarie per la
valutazione della situazione economica alla quale è
subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonchè
di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d)
possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le
prestazioni, nonchè per i comuni e per i centri autorizzati
di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento
telematico, compatibile con le specifiche tecniche della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il
sistema informativo del Ministero delle finanze, una
certificazione, con validità temporalmente limitata,
attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai
fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e)
obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di
provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare
dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate
con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte
delle stesse pubbliche amministrazioni;
f)
inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della
Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni
agevolate individuati sulla base di appositi criteri
selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini
bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori
individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti, le condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e
sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri
differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non
diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto
previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa
pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di
attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al
presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede a trasmettere tale
rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste
possono essere, con le stesse modalità, modificate
annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto
degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive.
54. Resta
confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997
alla data di entrata in vigore della presente legge, la
sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento
o di accordo collettivo attributive del diritto, con
decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti
pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età
pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal
servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione
per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo
periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una
anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente
disposizione non si applica ai lavoratori per i quali,
anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione
del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati
dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui
dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data,
accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è
già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in
servizio a domanda; le predette facoltà possono essere
esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati
che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997
il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso
al trattamento pensionistico di anzianità al 1o
gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, richiedere il
prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai
fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o
aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che
potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del
1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto
successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1o
gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è
consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o
gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori,
con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico
di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso
stesso.
55. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio
relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di
accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da
quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno
presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda,
accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza,
per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi
quelli che hanno presentato domanda di revoca o di
riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà
da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I termini di accesso sono
determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed
anzianità contributiva, nonchè di data di presentazione
della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto
di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di
revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
56. Fermo
restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, in materia di applicazione delle
disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di
favorire il processo di attuazione per i predetti delle
disposizioni in materia di previdenza complementare viene
prevista la possibilità di richiedere la trasformazione
dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine
rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della
vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine
servizio prevista dalle gestioni previdenziali di
appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a
previdenza complementare nei modi e con la gradualità da
definirsi in sede di specifica trattativa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
57. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
58. A decorrere
dal 1o gennaio 1998 la disciplina di cui al
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai
soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e
successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n.
287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1o
gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del
1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle
disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo.
59. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione
fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti,
comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere
erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla
applicazione delle predette disposizioni.
Art. 60.
(Invalidi civili)
1. Agli invalidi
civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato
entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che
vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si
applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263
dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.
Art. 61.
(Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche
colpite dagli eventi sismici)
1. I termini
sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26
settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa
legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che,
alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano
sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e
Marche non compresi in quelli individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
Art. 62.
(Organico della CONSOB)
1. Al fine di
realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonchè quelle che
deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando
testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del
proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma
186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi
pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di
posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura
concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'aricolo
39, comma 3.
Art. 63.
(Abrogazioni - Norma di sanatoria)
1. Sono
abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13
novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n.
375, e 13 novembre 1997, n. 393.
Art. 64.
(Norme finali)
1. Le entrate
derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del
debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove
necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.
2.
Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati
dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il
triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse
sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1998 e la
spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni
contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di
cassa da presentare nel febbraio 1998 sarà, nell'anno 1999,
impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo
tributario sui redditi.
Art. 65.
(Entrata in vigore)
1. Le
disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o
gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una
diversa decorrenza.
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