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Legge 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio
e complementare
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O. |

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Art.1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti
pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei
cumuli.
1. La
presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti
alla contribuzione, le condizioni di accesso alle
prestazioni con affermazione del principio di flessibilità,
l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel
rispetto della pluralità degli organismi assicurativi,
l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo
scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura
previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del
sistema previdenziale medesimo.
2. Le
disposizioni della presente legge costituiscono princìpi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre
eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante
espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto
speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i princìpi
della presente legge segue le procedure di cui all'articolo
48-bis dello Statuto stesso.
3. La
presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli
anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della L.
23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le
successive disposizioni determinano gli effetti finanziari
di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 5, della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Per gli
anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari
in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate
le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e
per lire 1.880 miliardi.
5. Nel
triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa
previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo
della Repubblica adotta misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a
ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le
modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti
nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del
riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può
prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato
periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti
dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel
documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo
decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma
3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi,
ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento
l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi
del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le
correzioni da apportare alla presente legge con apposito
provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la
dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi
previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale
obbligatorio.
6.
L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della
stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
relativo all'età dell'assicurato al momento del
pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'età dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'età immediatamente superiore e il
coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed
il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
7. Per le
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni,
in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo
delle predette anzianità non concorrono le anzianità
derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti
il raggiungimento del diciottesimo anno di età è
moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini
della determinazione del montante contributivo individuale
si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad
obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno,
con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al
tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso
annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo
del montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi.
10. Per gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota
per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per
i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per
cento.
11. Sulla
base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione
di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le competenti Commissioni parlamentari e le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i
lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma
6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
pensione è determinata dalla somma:
a) della
quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento
alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente
alla predetta data;
b) della
quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i
lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la
pensione è interamente liquidata secondo la normativa
vigente in base al sistema retributivo.
14.
L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma
12, lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia
ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di
trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai
superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età
inferiore ai 57 anni.
15. Per il
calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui
ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano,
secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di
un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40
anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto
all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota
di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato
computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume
il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al minimo.
17. Con
decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto
nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del
66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra
il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione,
con arrotondamento per difetto.
18. Per i
lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai
fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima
decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il
limite delle ultime 780 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i
lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono
sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di
vecchiaia".
20. Il
diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della
pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si
prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a
40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo,
nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano
diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale in conseguenza del predetto evento e che si
trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3,
comma 6, compete una indennità una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3,
comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di
contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la
predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane
coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina, con decreto, le modalità e i termini per il
conseguimento dell'indennità.
21. Per i
pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da
lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da
lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i
pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da
lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento
per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i
lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via
transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi
lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del
sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai
requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva
pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel
sistema medesimo.
24. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di
retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla
ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai
fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
presente, ai fini del computo del montante contributivo per
i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995,
l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel
limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il
diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue:a) al
raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore
a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età
anagrafica;
b) al
raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a
40 anni;
c) [Lettera
abrogata dall'art.1, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662
].
26. Per i
lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di
cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella
fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di
anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui
alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere
dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore
anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il
diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile,
nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal
comma 26, anche:
a) ferma
restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B,
in base alla previgente disciplina degli ordinamenti
previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione
delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
b) a
prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D
che operano altresì per i casi di anzianità contributiva
ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre
1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella
D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i
lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25,
lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si
consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo
anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito
di età anagrafica è fissato al compimento del
cinquantaseiesimo anno di età.
29. I
lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di
anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se
di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di
prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata
con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E
per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che
accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma
27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1
gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianità contributiva.
30.
All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono
sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i
lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove
non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi
del medesimo comma, è fissata al 1 settembre 1995. I
lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del
requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla
data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il
personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha
effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il
relativo trattamento economico decorre dalla stessa data,
fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano
presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono
disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio
relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del
personale del comparto scuola che ha presentato domanda di
pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre
1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo
13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le
previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità
continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione
dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di
servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme
specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad
esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di
vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i
lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore
della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero
collocati in mobilità in base alle procedure avviate
anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo
previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità;
b) per i
lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile
1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13,
commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996
presentino domanda di pensionamento.
33.[Aggiunge
un periodo al comma 2 dell'art.11, D.Lgs. 30/12/1992, n. 503].
34.[Sostituisce
l'art.3, D.Lgs. 11/08/1993, n. 374].
35.[Aggiunge
un periodo al comma 1 dell'art.2, D.Lgs. 11/08/1993, n. 374].
36. I
limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui
confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei
commi 34 e 35.
37. Per le
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi
34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del
pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di
occupazione nelle attività usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 19.
38. Per
l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di
lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per
gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100
miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno
o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti
risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria
nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternità e per aspettativa ai sensi
dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i
periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo
che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca
requisito essenziale;
b) conferma
della copertura assicurativa prevista dalla previgente
disciplina per casi di disoccupazione;
c)
previsione della copertura assicurativa, senza oneri a
carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi
di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da
specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni;
nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per
le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
da tali obblighi assicurativi.
40. Per i
trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo
il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti
periodi di accredito figurativo:
a) per
assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di età in ragione di
centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per
assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di
età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di
ventiquattro mesi;
c) a
prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla
lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a
quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici
mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può
optare per la determinazione del trattamento pensionistico
con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due
figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
41. La
disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa
a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In
caso di presenza di soli figli di minore età, studenti,
ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è
elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai
superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi
del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al
presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può
essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo
stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella
quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia
parte di un nucleo familiare con figli di minore età,
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina
di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi
i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42.
All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le
riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento
derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità
ridotto non può essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito
risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i
futuri miglioramenti.
43. Le
pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno
ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. È
istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale con compiti di osservazione e di
controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e
dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con
riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione
della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra
l'altro, provvede:a) ad informare il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sulle vicende gestionali che
possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a
riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c) a
programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna
delle gestioni;
d) a
predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni
in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a
collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a
svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il
Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non
più di quindici membri che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi
profili giuridico ed economico-statistico-attuariale,
nominati, per un periodo non superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e
contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale
appartenente ai ruoli dei professori universitari, da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici
anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore
a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i
componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta
richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle
amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad
ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinati, la remunerazione dei membri
medesimi in armonia con i criteri correnti per la
determinazione dei compensi per attività di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalità
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato,
enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo
medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; il Nucleo
di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità
organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del
Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonché
l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44,
lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio
presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire
1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere,
per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale
1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti
economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma
previdenziale recata dalla presente legge.
Art.2. Armonizzazione.
1. Con
effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le
Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per
un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
contributivi di cui all'articolo 3, comma 24,
complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20
punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui trattamenti sono a carico del
bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega
di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote
di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota
del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare
della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di
cui al comma 1.
3. Le
Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai
compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in
regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione
dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Restano conseguentemente demandate alle Direzioni
provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni
di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già
attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano
altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove
previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine
alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione,
alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per
la costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento
dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello
Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in
lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per
l'anno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma
2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.
4. L'onere
derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno
1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così
ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996
ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997
per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di
cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a
carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma
1. A tale onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali.
5. Per i
lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, sono regolati in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto.
6. La
contrattazione collettiva nazionale in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di
quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti
adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del
personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a
dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La
contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le
modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori
già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova
applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6
in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il
trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene
corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già
provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di
cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto"
istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del
1982.
Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale
rientri nella competenza propria o delegata della regione
Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di
Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la
corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da
parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa
ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento
di fine servizio comunque denominato in favore dei
competenti enti previdenziali ai sensi della normativa
statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e
successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza
la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi
dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le
modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto
periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. Con
effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La
retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e
10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con
effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal
servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio
per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella
che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non
potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del
trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della
base pensionabile, né quello spettante nel caso che
l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente
comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione
previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di
cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con
decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e
del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le
modalità applicative delle disposizioni del presente comma,
in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222, come modificata dalla presente legge. Per gli
accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano
le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia
di inabilità dipendente da causa di servizio.
13. Con
effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per
infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si
applica la disciplina prevista per il trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
14.
All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono
sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. [Aggiunge
un comma all'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153].
16.
L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa
dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai
sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.
17. Le
disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16,
si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata
in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e
le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione
imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il
50 per cento della differenza tra il costo aziendale della
provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore
del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore
al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i
lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano
l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23
dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto
sui periodi contributivi e sulle quote di pensione
successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è
annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme relative al trattamento
fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente
l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.
19.
L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.
20. Per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio
1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in
servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o
che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità,
continuano a trovare applicazione le disposizioni
sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata
maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio
utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.
21. Con
effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età.
22. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi
all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso
l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti
presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio
dello Stato per le categorie di personale non statale di cui
al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
-
determinazione delle basi contributive e pensionabili
con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle
aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione
di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli
oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle
prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16
dell'articolo 1;
-
revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'articolo 1;
-
revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a
quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
-
armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con
riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative
speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
-
prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
rispetto del principio di flessibilità come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e
funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei
rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi,
con applicazione della disciplina in materia di computo
dei trattamenti pensionistici secondo il sistema
contributivo in modo da determinare effetti compatibili
con le specificità dei settori delle attività;
-
armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge
i trattamenti pensionistici del personale di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di età previsti per il
collocamento a riposo, con riferimento al criterio della
residua speranza di vita anche in funzione di
valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme
delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e
vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato
secondo quando previsto dall'articolo 18, comma
8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della
presente legge.
24. Il
Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano
il settore produttivo agricolo e le connesse attività
lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali
specificità i criteri generali in materia di calcolo delle
pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi
contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della
delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
-
rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di
cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto
1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità
contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
-
razionalizzazione delle agevolazioni contributive al
fine di tutelare le zone agricole effettivamente
svantaggiate;
-
graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno
gestionale, delle aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico
dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con
la contribuzione dei lavoratori degli altri settori
produttivi; per le aziende con processi produttivi di
tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito
con carattere di priorità e con un meccanismo di
maggiore rapidità;
-
fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori
di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri
settori produttivi, nella considerazione della
specificità delle aziende a più alta densità
occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e
5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
-
previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano
idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei
lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
-
considerazione della continuazione dell'attività
lavorativa dopo il pensionamento ai fini della
determinazione del trattamento medesimo;
-
corrispondentemente alla generalizzazione della
disciplina dei trattamenti di disoccupazione,
armonizzazione della disciplina dell'accreditamento
figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in
relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensione di anzianità;
-
revisione, ai fini della determinazione del diritto e
della misura della pensione di anzianità degli operai
agricoli dipendenti, del numero dei contributi
giornalieri utili per la determinazione della
contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di
contribuzione, in ragione della peculiarità
dell'attività del settore.
25. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996,
la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono
attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è subordinato
all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
-
previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli
interessati, della costituzione di forme autonome di
previdenza obbligatoria, con riferimento al modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
definizione del regime previdenziale in analogia a
quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo,
con determinazione del sistema di calcolo delle
prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero
l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in
forme obbligatorie di previdenza già esistenti per
categorie similari;
-
previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento
idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la
partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle
predette attività;
-
assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per
i quali non sia possibile procedere ai sensi della
lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A
decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma
1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma
2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e
gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo
36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attività.
27. I
soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla
data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la
tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici,
il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche
sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di
lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con
esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di
lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e
nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il
contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è
applicato sul reddito delle attività determinato con gli
stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si
riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
I contributi come sopra determinati sono attribuiti
temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del
comma 32.
30. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da
emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità
ed i termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività
soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura
di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico
del committente dell'attività espletata ai sensi del comma
26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a
quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche
di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno
successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di
chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per
il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si
riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini
stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono
in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo
di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai
soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori
iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto
assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per
quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base
alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento
alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere
dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12,
13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
33. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione
"Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge
5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla
presente legge avuto riguardo alle peculiarità della
specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti
princìpi:
-
conferma della volontarietà dell'accesso;
-
applicazione del sistema contributivo;
-
adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi
dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo
della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti
all'organo di amministrazione.
Art.3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.
1. [Aggiunge
un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art.20, L.
9/3/1989, n. 88].
2. Per
l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è
determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli
anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge
n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole:
"incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della
ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al
primo periodo del presente comma in riferimento alle
effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato
alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti
criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla
media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con
l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla
media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei
regimi interessati.
3. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più
decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, recanti norme volte a riordinare il
sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di
invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei
requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di
riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il
settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei
benefici economici, come disciplinato dal D.P.R. 21
settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in
rapporto alla specificità delle differenti tutele con
riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e
cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e
previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti
previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché
adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a
rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta
dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in
materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa
quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il
Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con
l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare
l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica
istituzione competente per l'accertamento delle condizioni
di invalidità civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini
di cui all'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n. 48, in materia di effettuazione degli incroci
automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione di sistemi informativi
automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione
o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in
ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli
elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del
soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene,
sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi
erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a
verifica dei redditi stessi.
6. Con
effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si
trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un
ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto
possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non
coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se
coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo
dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno
sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi
coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla
base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio
assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti
del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito
la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un
terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno sociale.
7. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le
modalità e i termini di presentazione delle domande per il
conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli
obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione
dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso
in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità
con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si
applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di
pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni.
8. I
provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore
economico corrispondente alla effettiva attività svolta
producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di
notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei
casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di
variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in
corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di
inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia
generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del princìpio della non
retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni
di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, pendano controversie
non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con
il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle
gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I
termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per
i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure
iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli
effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene
conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti
salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso.
11. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente
comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure
dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli
articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico
approvato dal competente comitato con periodicità almeno
triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi
delle predette gestioni, alla determinazione della misura
degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel
rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti
previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo,
la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un
arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti
medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento per la determinazione della
base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i
criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo
articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28,
per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione
del sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.
13. [Comma
abrogato dall'art.47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
14.
[Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n.
153].
15. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui
diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei
periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale,
non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad
un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di
decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale
epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive
inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000
mensili.
16.
L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute
per prestazioni famigliari.
17. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti
previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale
decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa
dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente
gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine
di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta
attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge
enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi
idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di
contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di
legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere
prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva,
fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza -
per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla
gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui
al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo
di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e
pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in
materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori
dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale
obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di
cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del
1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
20. Gli
accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro
debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche
nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata
regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente
all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti
amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga
anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non
possono essere oggetto di contestazioni in successive
verifiche ispettive, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente
disposizione si applica anche agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di
accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari
dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e
assicurativa. I funzionari preposti all'attività di
vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
cagionato per dolo o colpa grave.
21. Nel
rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime
pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge,
il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità
di applicazione delle disposizioni relative alla
contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
si stabiliscano, in funzione di una più precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse
competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche,
correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in
un solo provvedimento legislativo.
22. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista
per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari
competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla
data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i
predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40
giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti
in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del
presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2,
comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti
legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalità, con uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi.
23. Con
effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per
le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo
prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da
quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario
conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il
nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha
carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto
dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie
misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri
per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare,
sono posti integralmente a carico della predetta gestione di
cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e,
contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti
di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato
per le altre finalità previste dall'articolo 37 della
medesima legge n. 88 del 1989.
24. In
attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei
corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive
dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive
ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico
dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui
all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la
stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il
contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67
del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella
misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le
forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono
continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra
fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali
previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e
dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo
decreto.
26.
[Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies gli originari commi
1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ].
27.
All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e
l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per
l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con
apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici
regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche
delle banche dati e dei servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi recanti norme volte a regolamentare le
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in
campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso
strumentale di ciascun ente entro cinque anni
dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a
percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime
norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del
patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società
immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo
princìpi di trasparenza, economicità e congruità di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti
salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di
immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via
indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di
fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società
immobiliari, individuate in base a caratteristiche di
solidità finanziaria, specializzazione professionalità; in
ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità
di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di
diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di
quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e
ad escludere forme di gestione anche indiretta del
patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul
rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti,
con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti
Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione
e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti
enti.
28. A far
data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto
ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art.4. Destinatari.
1.
[Aggiunge la lett. b-bis) al comma 1 dell'art.2, D.Lgs. 21
aprile 1993, n.124].
2.
[Sostituisce la lett. a) del comma 2 dell'art.2, D.Lgs. 21
aprile 1993, n.124].
3.
[Modifica la lett. a) del comma 1 dell'art.3, D.Lgs. 21
aprile 1993, n.124].
4.
[Aggiunge la lett. c-bis) al comma 1 dell'art.3, D.Lgs. 21
aprile 1993, n.124].
Art.5. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi
del comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, è concessa
esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme
previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo.
Art.6. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei
fondi pensione.
1. Al comma
7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici
mesi".
Art.7. Banca depositaria.
1.
[Aggiunge l'art. 6-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
Art.8. Finanziamento.
1.
[Sostituisce con due periodi il primo periodo del comma 2
dell'art. 8, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
2. Per le
imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la
destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di
cui all'art. 13, comma 3, lettera a), D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, è
sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
Art.9. Fondi pensione aperti.
1.
[Modifica il comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124].
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori,
decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale
di categoria successivamente all'entrata in vigore della
presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di
diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme
pensionistiche complementari.
Art.10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione.
1.
[Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art.10, D.Lgs. 21 aprile
1993, n. 124].
Art.11. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
1.
[Sostituisce l'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
2. Agli
effetti del comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il
riferimento all'art. 17, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917), e successive modificazioni ed integrazioni, va
inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico
del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del
citato decreto legislativo.
Art.12. Regime tributario dei fondi pensione.
1.
[Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
2. Per gli
anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro
il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in
vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo
di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per
cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del
citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Il fondo può comunque optare per il versamento in unica
soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per
il versamento della prima rata.
3. I
versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati
negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si
scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso
di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo
di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui
patrimonio il fondo è costituito.
5.
L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo
13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo
previgente alle modificazioni apportate dalla presente
legge, se già versata, può portarsi in compensazione
dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1
dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le relative modalità.
Art.13. Vigilanza sui fondi pensione.
1.
[Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124]
2. Per il
funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 1.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il
finanziamento della commissione può essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte
dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli
importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita
la commissione di vigilanza, con apposito decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
Art.14. Compiti della commissione di vigilanza.
1.
[Sostituisce l'art. 17, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
2. Al fine
di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la
commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad
espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova
commissione prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13.
Successivamente e per la residua durata dell'originario
incarico, i componenti della predetta commissione assumono
la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti
al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n.
124 del 1993.
Art.15. Regime transitorio.
1.
[Modifica il comma 1 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124
].
2.
[Modifica la lett. b) comma 3 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile
1993, n.124 ].
3.
[Modifica il comma 3 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
4.
[Modifica il comma 7 dell'art.18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124].
5.
[Aggiunge i commi 8-quater e 8-quinquies all'art.18, D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124].
6. Per i
fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del
periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di
cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo
12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e
fino al termine del periodo transitorio, una addizionale
nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
fondo.
7. I fondi
di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di
ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti
l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello
dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e
per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista
al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti
dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del
presente articolo. L'integrazione dell'addizionale
all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le
modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso
decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
definiti da accordi collettivi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, mantengono
limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e
comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.16. Sanzioni.
1.
[Aggiunge l'art. 18-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124].
Art.17. Entrata in vigore.
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1 (art.1, comma 3)
QUADRO RIASSUNTIVO
EFFETTI FINANZIARI SUL
FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA
NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)
Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul
bilancio dello Stato)
lavorativa ... Art. 1, c. 17 80 82 85 87 90
"una tantum".. Art. 1, c. -18
d'anzianita'.. Art. 1, c. da 3.578 2.254 3.045 4.085 5.273
25 a 32 (241) (332) (388) (424) (519)
a) dipendenti. 2.220 1.132 1.778 2.280 3.192
privati.. 1.656 427 917 1.306 1.936
b) autonomi... 1.358 1.122 1.267 1.805 2.081
reversibilita' Art. 1, c. 41 286 673 1.037 1.368 1.663
(85) (192) (290) (377) (451)
redditi ...... Art. 1, c. 42 13 32 51 70 89
INAIL ........ Art. 1, c. 43 49 134 216 296 375
impiego ...... Art. 2, c. 5
-(45) -(93) -(143) -(197)
pubblico ..... Art. 2, c. 9, 615 635 651 667 684
10 e 11 (0) (0) (0) (0) (0)
pubblico ..... Art. 2, c. 12 -15 -46 -77 -109 -141
-(9) -(28) -(46) -(65) -(85)
pubblico ..... Art. 2, c. 13 -5 -15 -26 -36 -47
-(3) -(9) -(16) -(22) -(28)
al minimo .... Art. 2, c. 14 -55 -55 -76 -78 -81
2001 2002 2003 2004 2005 TOTALI
.... Art. 1, c. 17 93 96 98 101 104 917
e 18 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
.... Art. 1, c. 20 -36 -37 -38 -39 -41 -209
.... Art. 1, c. da 6.456 7.225 8.049 8.681 10.512 59.159
25 a 32 (655) (875)(1.069)(1.441)(1.466) (7.411)
a) dipendenti. 4.319 5.046 5.841 6.459 8.282 40.550
privati.. 2.408 2.471 2.839 2.869 4.491 21.320
b) autonomi... 2.137 2.179 2.208 2.222 2.230 18.609
.... Art. 1, c. 41 1.922 2.141 2.321 2.460 2.553 16.424
(511) (558) (592) (610) (613) (4.279)
.... Art. 1, c. 42 108 127 146 165 186 987
.... Art. 1, c. 43 452 527 601 674 756 4.080
-(253) -(313) -(376) -(443) -(513) -(2.376)
.... Art. 2, c. 9, 701 718 736 755 774 6.936
10 e 11 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
.... Art. 2, c. 12 -174 -208 -242 -278 -319 -1.609
-(104) -(125) -(145) -(167) -(192) -(966)
.... Art. 2, c. 13 -58 -69 -81 -93 -107 -537
-(35) -(41) -(49) -(56) -(64) -(322)
.... Art. 2, c. 14 -83 -86 -88 -91 -93 -786
... Art. 2, c. 15 -50 -52 -53 -55 -56
16 e 17 (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 2, c. 18 -32 -33 -34 -35 -36
... Art. 2, c. da 2.604 2.733 2.815 2.900 2.987
26 a 32 (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 3, c. 2 0 0 0 0 0
-(56) -(287) -(287) -(287) -(287)
... Art. 3, c. 6 7 14 21 29 36
e 7 (7) (14) (21) (29) (36)
... Art. 3, c. 6 -50 -52 -53 -55 -56
... Art. 3, c. da 28 57 83 105 124
14 a 17 (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 3, c. 24 1.984 2.405 2.477 2.551 2.627
complementare.. -204 -483 -849 -1.317 -1.824
-(98) -(228) -(397) -(611) -(831)
IRPEF ........ -205 -1.468 -1.089 -1.241 -1.371
-(205) -(1.468) -(1.089) -(1.241) -(1.371)
__________________________________________________
Totali A) 8.629 6.816 8.224 9.233 10.319
-(37) -(1.526) -(1.227) -(1.539) -(1.792)
finanziaria)... 4.808 5.117 4.931
__________________________________________________
Differenza A)-B) -(295) -(1.880) -(1.602)
2001 2002 2003 2004 2005 TOTALI
... Art. 2, c. -58 -60 -61 -63 -65 -573
15 16 e 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 2, c. -36 -37 -38 -38 -38 -357
18 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 2, c. 3.162 3.257 3.355 3.455 3.559 30.827
da 26 a 32 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
c. 2 -(287) -(287) -(287) -(287) -(287) -(2.639)
... Art. 3, 44 52 60 68 77 409
c. 6 e 7 (44) (52) (60) (68) (77) (409)
... Art. 3, c. -58 -60 -61 -63 -65 -573
9 e 10 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 3, c. da 140 153 164 171 177 1.202
14 a 17 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
... Art. 3, 2.788 2.871 2.957 3.046 3.137 26.843
complementare . -2.403 -2.814 -3.270 -3.751 -4.281 -21.196
-(1.087)-(1.253)-(1.440)-(1.628)-(1.836)-(9.406)
IRPEF .... -1.487 -1.587 -1.676 -1.709 -1.806 -13.639
-(1.487)-(1.587)-(1.676)-(1.709)-(1.806)-(13.639)
__________________________________________________
Totali A) 11.472 12.210 12.932 13.451 15.020 108.305
-(2.044)-(2.122)-(2.252)-(2.171)-(2.542)-(17.252)
__________________________________________________
(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali e'
prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa
(art. 1, c, 38; art. 1, c. 45; art. 13).
Tabella A (art.1, comma 6)
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE |
Divisori |
Età |
Valori |
21,1869 |
57 |
4,720% |
20,5769 |
58 |
4,860% |
19,9769 |
59 |
5,006% |
19,3669 |
60 |
5,163% |
18,7469 |
61 |
5,334% |
18,1369 |
62 |
5,514% |
17,5269 |
63 |
5,706% |
16,9169 |
64 |
5,911% |
16,2969 |
65 |
6,136% |
tasso di sconto = 1,5% |
Tabella B (art.1, comma26)
|
COLONNA 1 |
COLONNA 2 |
Anno |
Età anagrafica |
Anzianità contributiva |
1996 |
52 |
36 |
1997 |
52 |
36 |
1998 |
53 |
36 |
1999 |
53 |
37 |
2000 |
54 |
37 |
2001 |
54 |
37 |
2002 |
55 |
37 |
2003 |
55 |
37 |
2004 |
56 |
38 |
2005 |
56 |
38 |
2006 |
57 |
39 |
2007 |
57 |
39 |
2008 in poi |
57 |
40 |
Tabella C (art.1, comma 27)
Anzianità
al 31 dicembre 1995 |
Anzianità necessaria
al pensionamento |
da 19 a 21 |
32 |
da 22 a 25 |
31 |
da 26 a 29 |
30 |
Tabella D (art.1, comma 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti
pensionistici |
Anni mancanti a 37 ... |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Penalizzazioni ... |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
Tabella E (art.1, comma 29)
Data entro la quale si matura il requisito
contributivo |
Data di decorrenza del trattamento |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni.
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti |
31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni.
1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti |
30 giugno 1996 |
1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni |
31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti |
30 giugno 1997 |
1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni |
31 dicembre 1997 |
1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti |
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS |
31 dicembre 1994 |
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni.
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti |
31 dicembre 1995 |
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni.
1° ottobre 1996 per i soggetti più di 55 anni.
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti |
31 dicembre 1996 |
1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età
pari o superiore a 57 anni.
1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti |
Tabella F (art.1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli
tra trattamenti pensionistici ai superstiti e
redditi del beneficiario |
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento
di reversabilità |
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento
di reversabilità |
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento
di reversabilità |
Tabella G (art.1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli
tra assegno di invalidità e redditi da lavoro |
Redditi |
Percentuali di riduzione |
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
25 per cento
dell'importo dell'assegno |
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al
1° gennaio |
50 per cento
dell'importo dell'assegno |
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