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Decreto
Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
"Disciplina
delle forme pensionistiche complementari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre
2005
Supplemento Ordinario n. 200
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2.
Destinatari
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all'esercizio
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di
controllo e responsabilità
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
Art. 7.
Banca depositaria
Art. 8.
Finanziamento
Art. 9.
Istituzione e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS
Art. 10.
Misure compensative per le imprese
Art. 11.
Prestazioni
Art. 12.
Fondi pensione aperti
Art. 13.
Forme pensionistiche individuali
Art. 14.
Permanenza nella forma pensionistica complementare e
cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
Art. 15.
Vicende del fondo pensione
Art. 16.
Contributo di solidarietà
Art. 17.
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
Art. 18.
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
Art. 19.
Compiti della COVIP
Art. 20.
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Art. 21.
Abrogazioni e modifiche
Art. 22.
Disposizioni finanziarie
Art. 23.
Entrata in vigore e norme transitorie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h),
i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n.
243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il
sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
torna all'inizio
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
-
«forme pensionistiche complementari collettive»: le forme
di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12,
che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo
20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile
aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di
quote del trattamento di fine rapporto;
-
«forme pensionistiche complementari individuali»: le
forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto
l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle
quali è possibile destinare quote del trattamento di fine
rapporto;
-
«COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari, istituita ai sensi
dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;
-
«TFR»: il trattamento di fine rapporto;
-
«TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di
appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione
deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale
non può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2.
Destinatari
torna all'inizio
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire
in modo individuale o collettivo:
-
i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche
secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa,
ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i
lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali
previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
-
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
-
i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
-
i soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi
previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere istituite:
-
per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime
di contribuzione definita;
-
per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni
definite, volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
torna all'inizio
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite da:
-
contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
-
accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni
di rilievo almeno regionale;
-
regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro
non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi,
anche aziendali;
-
le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di
tali forme pensionistiche complementari con legge regionale
nel rispetto della normativa nazionale in materia;
-
accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento
cooperativo legalmente riconosciute;
-
accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati
o da associazioni di rilievo almeno regionale;
-
gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con
l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia
secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
-
i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente
ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
-
i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle
forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo
3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalità di partecipazione,
garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all'esercizio
torna all'inizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
-
come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
-
come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale
caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento
della personalità giuridica consegue al provvedimento di
autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del
registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi
adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente
attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un
patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti
di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte della COVIP dell'istanza e della prescritta
documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio
regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i
documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina:
-
i requisiti formali di costituzione,
nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione
del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della
trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
-
i requisiti per l'esercizio dell'attività, con
particolare riferimento all'onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del
responsabile della forma pensionistica complementare,
facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di
gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali
delimitazioni operative contenute negli statuti;
-
i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale.
4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto
senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
5.200 euro a 25.000 euro. è sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate a
commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie,
comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati
sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di
soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i
relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la
sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo
stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di
controllo e responsabilità
torna all'inizio
1. La composizione degli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse
quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il
criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle
caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei
lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde
al criterio rappresentativo di partecipazione delle
categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei
primi organi collegiali sono nominati in sede di atto
costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma
pensionistica complementare nomina il responsabile della
forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità e per il quale non sussistano le cause di
incompatibilità e di decadenza così come previsto dal
decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il
responsabile della forma pensionistica svolge la propria
attività in modo autonomo e indipendente, riportando
direttamente all'organo amministrativo della forma
pensionistica complementare relativamente ai risultati
dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f),
l'incarico di responsabile della forma pensionistica può
essere conferito anche al direttore generale, comunque
denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma
pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli
articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma
pensionistica non può essere conferito ad uno degli
amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro
subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i
soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le
società da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la
gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse
degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente
e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei
contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP
provvede all'invio di dati e notizie sull'attività
complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le
medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente
anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5.
In particolare vigila sul rispetto dei limiti di
investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui
si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di
interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la
maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi
di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le
medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un
organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per
i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di
decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma
3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono
designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un
incarico non superiore al biennio. La partecipazione
all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica
di amministratore o di componente di altri organi sociali,
nonché con lo svolgimento di attività di lavoro
subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i
soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso
le società da questi controllate o che li controllano. I
componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere
proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche
indirettamente o per conto terzi, relativamente a
partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi
pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o
che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve
essere attestata dal candidato mediante apposita
dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato
possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina
la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri
dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti
istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito
dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti
l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una
singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di
sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato
dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi
degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la
gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo
interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni
ricevute dal responsabile della forma pensionistica.
L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del
fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma
1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano
gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del
codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di
cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice
civile.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi
dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati
decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali
e il responsabile della forma pensionistica che:
-
non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;
-
forniscono alla COVIP informazioni false;
-
violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
-
non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma
pensionistica che:
-
forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti
falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni,
salvo che il fatto costituisca più grave reato;
-
nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte,
alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a
15.500 euro;
-
non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600
euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo
VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze
alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 12. Ai
commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
torna all'inizio
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
-
convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attività, con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
-
convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,
ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede
in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
-
convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
-
sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
-
sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non
superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per
cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie,
sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni
e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la
costituzione di società di capitali di cui debbono
conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale;
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di
separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o più imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP
ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di
apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla
sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato
decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi
per numero di iscritti, alla costituzione e alla
composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche
e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti
contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla
speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati
all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con
cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente
proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a
quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e
5, e all'articolo 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli
a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai
fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza
sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di
controllo su di essi, sono determinati i requisiti
patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di
prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1
ai fini della stipula delle convenzioni previste nel
presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto
secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in
modo da garantire la trasparenza del procedimento e la
coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi
preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta
dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
-
contenere le linee di indirizzo dell'attività dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma
11 e le modalità con le quali possono essere modificate le
linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di
indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere
linee di investimento che consentano di garantire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
-
prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando
anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione
delle attività finanziarie nelle quali risultano investite
le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore
della volontà di recesso dalla convenzione;
-
prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione
della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori
mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del
fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità,
diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di
gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del
capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di
cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori
correnti e non possono essere distratti dal fine al quale
sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia
da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere
coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la
domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati
tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determinati o individuati ed anche se
depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa
ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti
dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono
fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai
fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle
convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità
delle diverse convenzioni.
11. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere
indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
-
le attività nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti
massimi di investimento, avendo particolare attenzione per
il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo
sviluppo locale;
-
i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
-
le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti
delle stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
-
in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una
stessa società, per un valore nominale superiore al cinque
per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni
o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se
quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né
comunque, azioni o quote con diritto di voto per un
ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla società emittente;
-
in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite società
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento;
-
fermi restando i limiti generali indicati alla lettera
b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di
una determinata impresa non possono investire le proprie
disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta
impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo,
dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura
complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al
dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la
nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme
pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio
dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio si siano presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali.
Art. 7.
Banca depositaria
torna all'inizio
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono
depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli
amministratori e i sindaci della banca depositaria
riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità
riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Art. 8.
Finanziamento
torna all'inizio
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari
può essere attuato mediante il versamento di contributi a
carico del lavoratore, del datore di lavoro o del
committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.
Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti
il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è
attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.
Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di
lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di
altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli
stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l'entità della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base
collettiva, le modalità e la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore
stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi
collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori
determinano il livello minimo della contribuzione a carico
degli stessi. Il contributo da destinare alle forme
pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa
oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della
retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con
riferimento ad elementi particolari della retribuzione
stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,
in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; per i soci lavoratori di società cooperative,
secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale
della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero
degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito
di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al
periodo d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui
siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche
debbono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla
natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati
dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime
agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini
del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene
conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del
citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non
hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il
suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge
il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non
sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti
del quale dette persone sono a carico la deduzione per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data
di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente
ai primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,
dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il
limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra
l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente
versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per un importo non superiore a
2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
-
modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima
assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo
stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore
decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta
può essere successivamente revocata e il lavoratore può
conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica
complementare dallo stesso prescelta;
-
modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel
periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna
volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei
sei mesi ivi previsti.
-
il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei
dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che
preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2),
della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere
notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo
diretto e personale;
-
in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al
n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo
aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior
numero di lavoratori dell'azienda;
-
qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai
numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR
maturando alla forma pensionistica complementare istituita
presso l'INPS;
-
con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile
1993:
-
fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora
risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, a forme pensionistiche complementari in
regime di contribuzione definita, è consentito scegliere,
entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova
assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli
stessi abbiano già aderito;
-
qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche
complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla
predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il
proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura
già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero,
qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR,
nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità
di incrementi successivi, ad una forma pensionistica
complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà,
si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal
comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai
fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere
dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR
maturando è destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del
TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto
più prudenziale tali da garantire la restituzione del
capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla
normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione
del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite
il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta
l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del
datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di
destinare una parte della retribuzione alla forma
pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza
di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di
lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione.
Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di
accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla
forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito,
ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel
caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma
pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro in base ad accordi
collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla
forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei
limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti
contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari
può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento
dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. è fatta salva la facoltà del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari può essere altresì attuato delegando il centro
servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di
debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite
moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di
dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il
soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato
con il titolare della posizione aperta presso la forma
pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle
quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche
su diverse linee di investimento all'interno della forma
pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le
quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o
più linee.
Art. 9.
Istituzione e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS
torna all'inizio
1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a
contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale
forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle
norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo
è
amministrata da un comitato dove è assicurata la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I
membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e restano in carica per quattro
anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con
decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma
pensionistica di cui al presente articolo può essere
trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del
termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma
pensionistica dallo stesso prescelta.
Art. 10.
Misure compensative per le imprese
torna all'inizio
1. Dal reddito d'impresa
è deducibile un importo pari al
quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente
destinato a forme pensionistiche complementari; per le
imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al
sei per cento.
2. Il datore di lavoro
è esonerato dal versamento del
contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale
di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari, ferma restando l'applicazione del contributo
previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per
facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del
conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con
il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle
prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria
italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della
dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante
una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione
degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando
conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa
verifica della loro compatibilità con la normativa
comunitaria in materia.
Art. 11.
Prestazioni
torna all'inizio
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i
requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel
rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce
al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione
definita e di prestazione definita possono essere erogate in
capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del
50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita.
Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale
sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per
le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui
la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per
cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere
erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in
caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,
le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta
dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque
anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni
nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di
morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi
di una rendita calcolata in base al montante residuale. In
tale caso è autorizzata la stipula di contratti
assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di
sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in
forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
-
in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75
per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime
situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie
e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una
ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali;
-
decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa
di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di
imposta del 23 per cento;
-
decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di
imposta del 23 per cento;
-
le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono
mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale
dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle
plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle
forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo
momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni
possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in
qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali
eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti
il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni
reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito
d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione
dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo
reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria
per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni
pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari
maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia
esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma
7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo
di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Art. 12.
Fondi pensione aperti
torna all'inizio
1. I soggetti con i quali
è consentita la stipulazione di
convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono
istituire e gestire direttamente forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel
rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti
fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente
decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonché le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione
aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su
base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e
all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza
sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base
alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di
partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13.
Forme pensionistiche individuali
torna all'inizio
1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
-
adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
-
contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con
imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera
b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle
direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui
all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni
individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attività della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono
patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui
all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle
forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene
secondo le regole d'investimento di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente
variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche
le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano
diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.
Art. 14.
Permanenza nella forma pensionistica complementare e
cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
torna all'inizio
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative
alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità
delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché
al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,
secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti
stabiliscono:
-
il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività;
-
il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a
48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di
lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;
-
il riscatto totale della posizione individuale maturata
per i casi di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a
seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si
applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica
complementare prima della maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica l'intera posizione individuale
maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone
fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la
posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a
finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle
forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione
resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con
l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali,
sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà
e non possono contenere clausole che risultino, anche di
fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità
dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci
clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento,
consentano l'applicazione di voci di costo, comunque
denominate, significativamente più elevate di quelle
applicate nel corso del rapporto e che possono quindi
costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio
della predetta facoltà di trasferimento della posizione
individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla
forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e
dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei
limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o
accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì
esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o
delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una
forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad
altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui
al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Art. 15.
Vicende del fondo pensione
torna all'inizio
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si
provvede alla intestazione diretta della copertura
assicurativa in essere per coloro che fruiscono di
prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri
destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14.
2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione
a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia
costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma
2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina,
su proposta della COVIP, un commissario straordinario che
procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP,
gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono
comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti
ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del
fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai
sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ed alla COVIP.
Art. 16.
Contributo di solidarietà
torna all'inizio
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte
le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, anche se destinate a previdenza
complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni
o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella
costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a
realizzare le finalità di previdenza pensionistica
complementare di cui all'articolo 1, è applicato il
contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per
cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui
al comma 1:
-
è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota
pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia
istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della
gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il
rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di
fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come
previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80;
-
è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di
ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato
dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.
449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005,
la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.
Art. 17.
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
torna all'inizio
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita,
per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il
risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel
rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a
formare il risultato della gestione ed è detratto
dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio
netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è
desunto da un apposito prospetto di composizione del
patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno sì
assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato
negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla
relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del
risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi,
per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato
in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato
di gestione di altre linee di investimento da esso gestite,
a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di
previdenza destinataria della posizione individuale può
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai
fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista,
nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del
1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non è stata applicata
la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta
sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite,
per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite
mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il
risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale
della rendita in via di costituzione, calcolato al termine
di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di
accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati
nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione
del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilità separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente è aumentata all'l,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in
via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento,
applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso
alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i
contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7
è
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi
pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle
società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo
è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si
applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva
è
presentata dai fondi pensione con le modalità e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
società ed enti la dichiarazione è presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.
Art. 18.
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
torna all'inizio
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila
sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul
settore della previdenza complementare, mediante l'adozione,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le
linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari
e al buon funzionamento del sistema di previdenza
complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto
pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza
e specifica professionalità nelle materie di pertinenza
della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza,
nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la
procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è
adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta. Ad essi si applicano le disposizioni di
incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1,
quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. è previsto un apposito ruolo del personale
dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti
nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori
ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente
sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene
informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette
le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP
delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse
disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e
celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e
alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento
degli uffici la qualifica di direttore generale,
determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta
organica, al trattamento giuridico ed economico del
personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la
disciplina delle spese e la composizione dei bilanci
preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del
regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali
delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono
esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento,
ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle
singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo
del personale delle carriere direttiva e operativa della
COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello
massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva
per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Al personale in posizione di comando o
distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti
esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la
legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce
annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della
COVIP.
Art. 19.
Compiti della COVIP
torna all'inizio
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi
1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti
pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e
al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei
bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la
vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità
di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6,
comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di
istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza
su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale
ambito:
-
definisce le condizioni che, al fine di garantire il
rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
-
approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei
fondi pensione all'esercizio dell'attività e per
l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonché delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di
forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini
di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
-
verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi
11 e 13 dell'articolo 6;
-
definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti
abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche
complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per
la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime
forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi
contratti;
-
verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila
sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle
risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla
lettera d);
-
indica criteri omogenei per la determinazione del valore
del patrimonio delle forme pensionistiche complementari,
della loro redditività, nonché per la determinazione della
consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese
presso le forme stesse; detta disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni a tutte le forme
pensionistiche circa la definizione del termine massimo
entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese
disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la
tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le
operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle
prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali
altri libri contabili, il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio della forma pensionistica
complementare attraverso la contabilizzazione secondo i
criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli
iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica
complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo
2621 del codice civile;
-
detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche
complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole
dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla
portabilità della posizione individuale tra le varie forme
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo
all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione
di regole comuni per tutte le forme pensionistiche
complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle
adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica
agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario
delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di
eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli
aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i
regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note
informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le
forme pensionistiche complementari, nonché per le
comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle
stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni
nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di
trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle
modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare
la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
-
detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con
le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei
valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali;
-
esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
-
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche
legislative in materia di previdenza complementare;
-
pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza
dei problemi previdenziali;
-
programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla
previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche
complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni
richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi
anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini
da essa stessa stabiliti:
-
le segnalazioni periodiche,
nonché ogni altro dato e
documento richiesti;
-
i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli
organi interni di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP può altresì:
-
convocare presso di
sè gli organi di amministrazione e
di controllo delle forme pensionistiche complementari;
-
richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le
informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad
eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti
addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al
segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP
tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori
soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di
controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione
sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior
rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni.
Art. 20.
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
torna all'inizio
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi
1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se
già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice
civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del
datore di lavoro, devono essere dotate di strutture
gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione
alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette
forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un
anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle
disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni
onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in
una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma
1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui
al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività
differenziati temporalmente anche con riferimento alle
modalità di controllo e alle diverse categorie delle
predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di
cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile
1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente
decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla
liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state
destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con il quale è stata accertata una
situazione di squilibrio finanziario derivante
dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto
la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11.
Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche
per gli iscritti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il trattamento
tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono
presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché
documentazione idonea a dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con
cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario
della gestione ed il progressivo allineamento alle norme
generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta
la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma
1 continuano a essere validamente adottate secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le
modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del
codice civile.
Art. 21.
Abrogazioni e modifiche
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1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR
è
sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si
applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui
all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252».
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR,
è sostituita dalla seguente:
«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo
8 del medesimo decreto;».
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e
successive modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR
è sostituito dal
seguente:
«3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari è deducibile nella
misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«1-quater. Sulla parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo
50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta
con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del
comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5,
è
abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 22.
Disposizioni finanziarie
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1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente
decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza
sulle forme pensionistiche complementari e alla
realizzazione di campagne informative intese a promuovere
adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche
complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
17 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede
mediante utilizzazione dello stanziamento previsto
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
Art. 23.
Entrata in vigore e norme transitorie
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1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1°
gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di
cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22,
comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto legislativo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di
assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla
data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati
dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle
modalità tacite di conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori
le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso
al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3,
limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e
comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime
aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le
modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in
questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste
al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al
predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto
legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme
pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente
decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:
-
tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla
base delle citate direttive, alle norme del presente decreto
legislativo;
-
le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche
individuali attuate prima della predetta data mediante
contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
-
alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di
cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli
attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo
criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie
degli attivi stessi;
-
alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo
13, comma 3.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli
adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa
autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di
silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere
nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti
la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime
di tassazione delle prestazioni erogate si rendono
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi
soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a
tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo
periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente
alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non
hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le
maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo
all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo
unico.
6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto
2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed
integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile
1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari istituite alla data di entrata
in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
-
alle contribuzioni versate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;
-
alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicenbre 2007 si applica il regime tributario vigente alla
predetta data;
-
alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la
liquidazione della intera prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla data del 31
dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la
facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del
regime di cui all'articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si applicano, per
quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di
sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.
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