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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
di
concerto con il
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 2120 del
codice civile;
Visto l’articolo 3 della
legge 29 maggio 1982, n. 297;
Visto il
decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252;
Visto
l’articolo 1, comma
755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito
il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile”;
Visto
l’articolo 1, comma
756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il
finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e
le prestazioni da esso erogate;
Visto
l’articolo 1, comma
757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede
che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e
756;
Ritenuto di dover dare
attuazione a quanto previsto al citato
comma 757 della
predetta legge n. 296 del 2006,
DECRETA:
Art. 1
Finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
ritorno all'inizio
1. Il Fondo istituito
dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un
contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del
codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore
privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata
alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. La retribuzione da
prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è
determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni
di cui all’articolo 2120 del
codice civile. Dal predetto
contributo i datori di lavoro detraggono l’ammontare
corrispondente all’importo del contributo di cui
all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297, dovuto per ciascun lavoratore.
3. Ai fini dell’accertamento
e della riscossione del contributo previsto dall’articolo 1,
comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di
qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
4. Fermo restando quanto
previsto al successivo articolo 3, il versamento del
contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione
del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti
per il versamento della contribuzione previdenziale
obbligatoria.
5. Sono obbligati al
versamento del contributo i datori di lavoro del settore
privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori
per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di
fine rapporto (TFR), l’articolo 2120 del
codice civile
6. Per le aziende in attività
al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene
calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei
lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende che
iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai
fini dell’individuazione del limite numerico si prende a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell’anno solare di inizio attività.
7. Nel predetto limite devono
essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di
lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli non
destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del
codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo
parziale sono computati in base alla normativa di
riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei
dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia
stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di
cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
apposita dichiarazione.
8. L’obbligo contributivo di
cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con
rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai
lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti
del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL
prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate
di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti
terzi.
9. I datori di lavoro
integrano le denunce individuali di cui all’articolo 44 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
-
l’indicazione dei
lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una
forma di previdenza complementare, alla quale versano
integralmente il TFR;
-
le informazioni relative
alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore
sulla base del modulo
TFR1 o TFR2 allegato al decreto
ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso
modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del
contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate
prestazioni di cui all’articolo 2.
10. Entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d'intesa con
l'INPS, le informazioni circa i contratti e gli accordi
collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi
pensione, necessarie al fine di consentire all'INPS di
riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai
datori di lavoro. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle
informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore,
l'INPS comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze
riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all'INPS le
informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e
gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In
fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la
COVIP comunica all'INPS le informazioni di cui al periodo
precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.
Art. 2
Prestazioni erogate dal Fondo
ritorno all'inizio
1. Il Fondo eroga le
prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del
codice civile, in riferimento alla quota maturata a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al
comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota
parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi
prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al
mese di erogazione della prestazione e, in caso di
incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti
complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese.
3. Gli Enti previdenziali
interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le
informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi
previsti dal comma 2.
4. L’importo di competenza
del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni
caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e
agli Enti previdenziali con la denuncia mensile
contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore
di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale
incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro
trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni
per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
5. Le anticipazioni di cui
all’articolo 2120 del
codice civilesono calcolate
sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette
anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti
della capienza dell’importo maturato in virtù degli
accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora
l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto
maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata
secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 3
Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR
ritorno all'inizio
1. Per i lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma
5:
-
con rapporto di lavoro in
essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere
da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30
giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite,
l’intero TFR maturando a forme pensionistiche
complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo
istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel
medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere,
in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro
versa al predetto Fondo il contributo di cui
all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, a
decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del
lavoratore del modello
TFR1 allegato al decreto
ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della
predetta legge n. 296 del 2006, per un importo
corrispondente alla quota di TFR maturata per il
medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007,
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità
antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi
dell’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del
tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre
2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2007 e la data di versamento;
-
il cui rapporto di lavoro
è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che
non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al
conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o
esplicite, detto TFR a forme pensionistiche
complementari entro sei mesi dall’assunzione, il
contributo al Fondo è dovuto fino al momento del
conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo
periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o
in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al
predetto Fondo il contributo di cui all’articolo 1,
comma 1, del presente decreto, a partire dal mese
successivo alla consegna da parte del lavoratore del
modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al
predetto articolo 1, comma 765, per un importo
corrispondente alla quota di TFR maturata per il
medesimo lavoratore a decorrere dalla data di
assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle
mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento,
ai sensi dell’articolo 2120 del
codice civile, con
applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31
dicembre dell’anno precedente, del tasso d’incremento
del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata
del periodo medesimo.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
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