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Legge 23
agosto 2004, n. 243
"Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 222 del 21 settembre 2004
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ART. 1.
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi contenenti norme intese a:
a)
liberalizzare l'età pensionabile;
b)
eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro;
c)
sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d)
rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone l'operatività anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono
accreditati i contributi.
2. Il
Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai
relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V
della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a)
individuare le forme di tutela atte a garantire la
correttezza dei dati contributivi e previdenziali
concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b)
liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il
proseguimento dell'attività lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione
di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui
ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di
legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia
per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà
per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia
liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la
propria attività lavorativa fino all'età di
sessantacinque anni;
c)
ampliare progressivamente la possibilità di totale
cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da
lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità
contributiva e dell'età;
d)
adottare misure volte a consentire la progressiva
anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni
dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento;
e)
adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei
flussi di finanziamento alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, con contestuale
incentivazione di nuova occupazione con carattere di
stabilità, prevedendo a tale fine:
1)
il conferimento, salva diversa esplicita volontà
espressa dal lavoratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore
stesso abbia una adeguata informazione sulla
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato,
i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali è ammessa l'adesione,
nonché sulla facoltà di scegliere le forme
pensionistiche a cui conferire il trattamento di
fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse
in materia di trasparenza e tutela, e anche in
deroga alle disposizioni legislative che già
prevedono l'accantonamento del trattamento di fine
rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso
gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza
complementare di cui al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;
2)
l'individuazione di modalità tacite di conferimento
del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti
o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo
istituite, oppure in base ai contratti e accordi
collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti
in base alle lettere c) e c-bis)
dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non
esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato
la facoltà di scelta in favore di una delle forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo,
emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma,
ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3)
la possibilità che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da
destinare alla previdenza complementare, detto
contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli
intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo
debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4)
l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all'interno del sistema della previdenza
complementare, definendo regole comuni, in ordine in
particolare alla comparabilità dei costi, alla
trasparenza e portabilità, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la
rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della
equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione
di quanto necessario al fine di favorire le adesioni
in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché
il riconoscimento al lavoratore dipendente che si
trasferisca volontariamente da una forma
pensionistica all'altra del diritto al trasferimento
del contributo del datore di lavoro in precedenza
goduto, oltre alle quote del trattamento di fine
rapporto;
5)
che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque
anni dal raggiungimento del limite dell'età
pensionabile;
6)
il ricorso a persone particolarmente qualificate e
indipendenti per il conferimento dell'incarico di
responsabile dei fondi pensione nonché
l'incentivazione dell'attività di eventuali
organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle
adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7)
la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote del trattamento
di fine rapporto non altrimenti devolute;
8)
l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità
con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine
rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le
modalità di riscossione anche coattiva, a
rappresentare i propri iscritti nelle controversie
aventi ad oggetto i contributi omessi nonché
l'eventuale danno derivante dal mancato
conseguimento dei relativi rendimenti;
9)
la subordinazione del conferimento del trattamento
di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2),
all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in
termini di facilità di accesso al credito, in
particolare per le piccole e medie imprese, di
equivalente riduzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento
di fine rapporto;
10) che
i fondi pensione possano dotarsi di linee
d'investimento tali da garantire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento
delle prestazioni di previdenza complementare a
vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità analoghi a quelli previsti per la
previdenza di base;
f)
prevedere
che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano
essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al
massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;
g)
prevedere
l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite
massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o
di secondo livello;
h)
perfezionare
l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le
procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell'attività di alta vigilanza mediante
l'adozione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di direttive generali
in materia;
2)
l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze
attualmente ad essa attribuite, del compito di
impartire disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte
le forme pensionistiche collettive e individuali,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta
al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le disposizioni
per la sollecitazione del pubblico risparmio, al
fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari;
3) la
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento della personalità
giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli
statuti e dei regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle risorse,
prevedendo anche la possibilità di utilizzare
strumenti quale il silenzio assenso e di escludere
l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari;
i)
ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti
titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità
fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di
quello più favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di
salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti; superare il condizionamento fiscale
nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7,
comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la
tassazione dei rendimenti delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento
in ragione della finalità pensionistica; individuare il
soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle
prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di
rendita in quello che eroga le prestazioni;
j)
prevedere
che tutte le forme pensionistiche complementari siano
tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo
sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se
ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali nella gestione delle
risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli
iscritti cosí come nell'esercizio dei diritti legati
alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m)
realizzare
misure specifiche volte all'emersione del lavoro
sommerso di pensionati in linea con quelle previste
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n)
completare il processo di separazione tra assistenza e
previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali
predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili
riferite alle attività rispettivamente assistenziali e
previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di
evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione
degli interventi di riequilibrio a carico della finanza
pubblica;
o)
ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione
dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di sommare i periodi
assicurativi previste dalla legislazione vigente, con
l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che
abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall'età
anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa,
gestione o fondo previdenziale, interessati dalla
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i
contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorché deceduto prima del compimento
dell'età pensionabile;
p)
applicare i princípi e i criteri direttivi di cui al
comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative
agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai
commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei
prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le
autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità
dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso
all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di
efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q)
eliminare sperequazioni tra le varie gestioni
pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo
della pensione, al fine di ottenere, a parità di
anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile,
uguali trattamenti pensionistici;
r)
prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale, forme di contribuzione figurativa per i
soggetti che presentano situazioni di disabilità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che
assistono familiari conviventi che versano nella
predetta situazione di disabilità;
s)
agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da
parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti
per l'accesso al pensionamento di anzianità;
t)
prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo
contributivo nei confronti di tale gestione,
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a carico delle
predette forme;
u)
stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio
2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente
superiori a venticinque volte il valore di cui al
secondo periodo, un contributo di solidarietà nella
misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento
è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in
esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita
dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta
legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in
base alle variazioni integrali del costo della vita.
All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i
trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,
ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle
dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle
province autonome e degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonché le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il
personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette, prestazioni complementari al
trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato
al contributo non può comunque risultare inferiore, al
netto dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo periodo della presente lettera;
v)
abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con
la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il
lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità,
nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta
normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto.
4. Per
il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla data di conseguimento del
diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo
dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il
lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al
predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della
normativa.
6. Al
fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa
spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione
dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal
1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche
gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103:
a)
il
diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva
non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si
consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un
requisito di anzianità contributiva non inferiore a
quaranta anni;
b)
per
i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente
con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge
8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne
e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a
prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di
un requisito di anzianità contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con
una anzianità contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo,
nel comma 7;
c) i
lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini
e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57
anni; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I
lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b)
entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere
al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il
personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per
i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al
comma 7.
7. A
decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica
di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono
ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori
dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, può essere
stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento
dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del
presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da
effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di
accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa
effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da
garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e
del primo periodo del presente comma.
8. Le
disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che,
antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere
disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In
via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le
lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici
autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre
2015 il Governo verifica i risultati della predetta
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10.
Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui
ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al
pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49
e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a)
tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui
all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività;
b)
prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore
delle categorie che svolgono attività usuranti;
c)
prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per
le lavoratrici madri;
d)
definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalità
finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11.
Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle
finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni
alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età
media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle
indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche
congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità
contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del
sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di
finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49
e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a)
assicurare effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di
cui ai commi 6 e 7;
b)
armonizzare ai princípi ispiratori del presente comma i
regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri
regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive
peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di
attività;
c)
prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a
favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d)
confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per
i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per
non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19
anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e)
prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per
le lavoratrici madri;
f)
definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai
quaranta anni, compatibilmente con le finalità
finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
12. Per
il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo
del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel
settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore
privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati
alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al
pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito
contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13.
All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore
del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al
comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data
della prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base
dell'anzianità contributiva maturata alla data della
medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14.
All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente,
è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis)
le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte
del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima,
per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il
pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti
minimi secondo la vigente normativa".
15. Le
modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
16.
Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei
risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi
da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal
fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo
1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua
una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
17.
L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato.
18. Le
disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a)
ai
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità entro il
periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b)
ai
lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di
settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già
intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi
sindacali previsti alle lettere a) e b)
dello stesso comma 28.
19.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono
avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti
previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefíci previsti dalle disposizioni di cui al
comma 18.
20.
Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono
destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a
specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche per i lavoratori
autonomi.
21.
All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, i primi tre periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare
competenza ed esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico, economico, statistico ed
attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che
coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalità organizzative e di funzionamento del
Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri
correnti per la determinazione dei compensi per attività di
pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni
dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche
attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del
personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto
senza incremento della dotazione organica un dirigente di
seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui
alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può
avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio
e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze
istituzionali dello stesso".
22. Al
fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente
all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21,
è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai
componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1,
comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
23.
Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, di seguito denominato
"Casellario", per la raccolta, la conservazione e la
gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
lavoratori iscritti:
a)
all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di
fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre
indennità o sussidi che prevedano una contribuzione
figurativa;
b)
ai
regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne
comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c)
ai
regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori
autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
d)
a
qualunque altro regime previdenziale a carattere
obbligatorio;
e)
ai
regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni
interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al
Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle
dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento
delle stesse.
25. In
sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e
le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a
tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui al comma 24.
26. Il
Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello
Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e
di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma
24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente
prioritariamente di:
a)
emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni;
b)
calcolare la pensione sulla base della storia
contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il
diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono,
la certificazione dei diritti acquisiti o presenta
domanda di pensionamento.
27.
Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse
secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24,
il Casellario, al fine di monitorare lo stato
dell'occupazione e di verificare il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a
raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a)
i
dati delle denunce nominative degli assicurati relative
ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di
lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b)
le
informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno,
secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai
permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
extracomunitari;
c)
le
informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie
invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale
delle malattie - Modificazione clinica)
dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da
istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno
stato di invalidità o di disabilità o che eroghino
trattamenti pensionistici od assegni continuativi al
medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24
e i princípi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni
confluiscono altresí nel Casellario centrale dei
pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
28. Le
informazioni costantemente aggiornate contenute nel
Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario
centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la
valutazione preliminare sulle iniziative legislative e
regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario
elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne
l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di
programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in
sede europea e internazionale.
29. Per
l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di
700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata
dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350.
30. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali
direttive in merito all'individuazione del settore economico
di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, sulla base dei criteri previsti
dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione
dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e
cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a
carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della
trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni
individuali dei lavoratori.
31.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli
enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria,
perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed
efficacia dell'attività ad essi demandata e di una
complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il
Governo si attiene ai princípi generali e ai criteri
direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo
57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con
riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole
da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33.
Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede
ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La
normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito
delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di
tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri
finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo
il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"1-bis.
Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono,
con l'obbligo della gestione separata, istituire sia
direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), forme pensionistiche
complementari".
36. Gli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono
accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie
professionali similari di nuova istituzione che dovessero
risultare prive di una protezione previdenziale
pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo
7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37.
All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto
il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini
previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del
contributo, può essere modulata anche in misura
differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;".
38.
L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina
afferente alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta
nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona
giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 104 del 1996.
39. Le
società professionali mediche ed odontoiatriche, in
qualunque forma costituite, e le società di capitali,
operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario
nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di
previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un
contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente
a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza
diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le
medesime società indicano i nominativi dei medici e degli
odontoiatri che hanno partecipato alle attività di
produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale
contributiva di spettanza individuale.
40.
Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli
altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il
versamento del contributo previdenziale ad opera delle
singole regioni e province autonome, quali gli specialisti
accreditati ad personam per la branca a prestazione o
associazioni fra professionisti o società di persone.
41. Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento
di programmazione economico-finanziaria.
42. I
decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
43. In
coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote
contributive e fiscali e a individuare i lavoratori
interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali
oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei
commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi
1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal
Consiglio dei ministri previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme
restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera
p), e sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere
una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,
qualora ciò si renda necessario per la complessità della
materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni.
45.
Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri,
il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei
princípi e dei criteri direttivi recati dalla presente
legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46.
Qualora il termine per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece
prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai
sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine
per l'espressione del parere.
47.
Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo
periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
48.
Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi
previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49.
Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di
cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già
emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le
disposizioni correttive e integrative andranno formulate con
riferimento al citato testo unico, se riguardanti
disposizioni in esso ricomprese.
50.
Nel rispetto dei princípi su cui si fonda la legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime
pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente
disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale
che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi
di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le
diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote
contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e
abrogare espressamente norme vigenti relative alla
contribuzione, all'erogazione delle prestazioni,
all'attività amministrativa e finanziaria degli enti
preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni
sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare,
nell'ambito del testo unico, disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione delle norme
previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri
omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi
e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario,
nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento
alle aree di particolare problematicità, rafforzando la
rappresentanza delle organizzazioni professionali e
sindacali nella gestione della previdenza, anche
ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale
sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della
manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione
del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
51. Lo
schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni
esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato
anche in mancanza del parere.
52.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
princípi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la
procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
53. Ai
fini della predisposizione dello schema del decreto
legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di
lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e
da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il
personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle
istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al
compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
55. Al
fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già
iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il
pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a
tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi,
l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel
senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai
pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale
obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul
trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Anno |
Età anagrafica |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS |
2008 |
60 |
61 |
2009 |
60 |
61
|
2010
|
61
|
62
|
2011
|
61
|
62
|
2012
|
61
|
62
|
2013
|
61
|
62
|
|