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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale
di
concerto con il
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 2120 del
codice civile;
Visto il
decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli
articoli 8,
concernente l’espressione della volontà del lavoratore circa
la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando,
e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica
complementare alla quale affluiscono le quote di TFR
maturando nell’ipotesi prevista
dall’articolo 8, comma 7,
lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 1, comma
755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito
il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile”;
Visto l’articolo 1, comma
756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il
finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima
legge e le prestazioni da esso erogate;
Visto l’articolo 1, comma
757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede
che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e
756;
Visto l’articolo 1, comma
765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede,
tra l’altro, che, con apposito decreto, siano definite le
modalità di attuazione di quanto previsto nei citati
articoli 8 e 9 del predetto
decreto legislativo n. 252 del
2005;
Ritenuto di dover dare
attuazione a quanto previsto al citato
comma 765 della
predetta legge n. 296
del 2006;
Sentita la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione;
DECRETA:
CAPO I
Espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Art. 1
Modalità di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando
ritorno all'inizio
1. I lavoratori dipendenti
del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che
abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006,
manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà
di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando
ad una forma pensionistica complementare di cui al
decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(di seguito definito:
“Decreto”), ovvero di mantenere il trattamento di fine
rapporto secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice
civile, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma
756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta
manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione
del
modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve
essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore
di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con
il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al
quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.
2. In relazione alle scelte
effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si
determinano i seguenti effetti:
-
in caso di esplicito conferimento del TFR
ad una forma di previdenza complementare, il datore di
lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma,
unitamente agli altri contributi eventualmente previsti,
a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al
periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e
il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 23 del Decreto; in tal caso, l’importo
del trattamento di fine rapporto da versare
relativamente alle mensilità antecedenti al mese di
luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del
tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre
2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di
scelta e il 30 giugno 2007;
-
in caso di mancata manifestazione della
volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore
di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a
decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica
complementare individuata secondo i criteri di cui
all’articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
-
in caso di manifestazione della volontà
di mantenere il TFR di cui all’articolo 2120 del codice
civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento
del contributo al Fondo istituito dall’articolo 1, comma
755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le
modalità di cui al decreto di cui all’articolo 1, comma
757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I lavoratori che alla data
del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di
aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale
versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla
compilazione del modulo allegato al presente decreto.
4. I lavoratori dipendenti
del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui
rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31
dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera
tacita o esplicita la propria volontà in ordine al
conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente
a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi
dalla data di assunzione, la volontà di conferire il
trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica
complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il
trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui
all’articolo 2120 del codice civile, fermo restando
l’applicazione dell’articolo 1, comma 756, della legge
finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene
attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al
presente decreto, che deve essere messo a disposizione di
ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro
deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la
manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia
copia controfirmata per ricevuta.
5. In relazione alle scelte
effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si
determinano i seguenti effetti:
-
in caso di esplicito conferimento del
trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza
complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese
successivo a quello della scelta del lavoratore,
provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di
lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007
resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima
del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è
rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera
a);
-
in caso di mancata manifestazione della
volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il
datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla
scadenza del termine, provvede al versamento del TFR
alla forma pensionistica complementare individuata
secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 7,
lettera b), del Decreto;
-
in caso di manifestazione della volontà
di mantenere il TFR di cui all’articolo 2120 del
codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento
al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di
cui al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma
757, della medesima legge n. 296 del 2006.
6 Per i lavoratori che
successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di
pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato
al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR
ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la
decorrenza degli effetti dalla data della scelta già
compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata
mediante la compilazione del modulo
TFR1 o
TFR2 allegato al
presente decreto entro 30 giorni dalla predetta
pubblicazione.
Capo II
Forma pensionistica complementare presso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale
Art. 2
Denominazione
ritorno all'inizio
1. La forma di previdenza
complementare a contribuzione definita costituita presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto, e successive
modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di
“Fondo complementare INPS “, di seguito definito “FONDINPS”.
2. Per quanto non
espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS
è disciplinato dalle norme del Decreto.
Art. 3
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
ritorno all'inizio
1. Le risorse di FONDINPS
costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al
patrimonio dell’INPS.
2. Il patrimonio di FONDINPS
è destinato all’erogazione delle prestazioni agli aderenti e
non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio di FONDINPS
non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori
dell’INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da
parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei
creditori stessi.
4. L’INPS si dota di
strumenti e procedure atte a garantire la separatezza
patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS
rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso
Istituto.
Art. 4
Comitato Amministratore
ritorno all'inizio
1. FONDINPS è amministrato
dal Comitato amministratore previsto dall’articolo 9, comma
2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato è
composto da 9 componenti, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con rappresentanza
paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti del Comitato devono essere in possesso dei
requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 4, comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato
restano in carica per quattro anni e non possono essere
nominati per più di due volte, anche non consecutive. I
compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il
decreto di nomina e possono essere determinati in misura che
varia in funzione dell’entità del patrimonio di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di
cui al comma 2, è nominato il responsabile della forma
pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere
in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità
previsti per i responsabili delle forme pensionistiche
complementari dal decreto di cui all’articolo 4 comma 3, del
Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato
Amministratore di FONDINPS assiste il Direttore generale
dell’INPS o un suo rappresentante all’uopo delegato.
6. Nei confronti dei
componenti del Comitato amministratore e del Responsabile di
FONDINPS si applicano
gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394
bis, 2395 e 2396 del Codice Civile.
Art. 5
Servizi amministrativo-contabili
ritorno all'inizio
1. Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 6, comma 3, del Decreto, al fine di
garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e
contabile, è stipulata apposita convenzione tra l’INPS e
FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e
contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei
contributi e di erogazione delle prestazioni.
Art. 6
Destinatari e contribuzione
ritorno all'inizio
1. Per i lavoratori di cui
all’articolo 1, l’adesione a FONDINPS è consentita in forma
individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 8, comma 7,
lettera b), n. 3, del Decreto.
2. L’aderente può decidere di
destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio
carico nella misura e secondo le modalità determinate dal
regolamento di FONDINPS.
3. L’aderente ha la facoltà
di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le
modalità determinate dal Regolamento di FONDINPS, la
contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo, per i
soggetti di cui all’art. 8, comma 7 lettera b), n. 3, del
Decreto, del versamento del TFR maturando.
Art. 7
Scelte di investimento
ritorno all'inizio
1. Il TFR conferito
tacitamente è destinato, al momento dell’adesione, al
comparto avente le caratteristiche di cui all’articolo 8,
comma 9, del Decreto.
2. FONDINPS può articolarsi
in più comparti la cui politica di investimento è deliberata
dal Comitato di cui all’articolo 4 del presente decreto.
3. L’aderente può
successivamente decidere di variare il comparto di
destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di
permanenza nel comparto.
Art. 8
Portabilità
ritorno all'inizio
1. Nel rispetto dell’articolo
9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita
presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del
lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo
che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.
Art. 9
Regolamento
ritorno all'inizio
1. Le modalità di
funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito
Regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati
dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed
approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.
Successivamente alla approvazione del Regolamento, la COVIP
provvederà ad iscrivere FONDINPS nell’albo delle forme
pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
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