Estratto del
Codice Civile
|

 |
Art. 2120 Disciplina del trattamento di
fine rapporto
In ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo
della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di
anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua,
ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo
non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese.
In caso di
sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione salariale, deve essere computato
nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento
di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per
cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della
applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice
ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del
rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore
di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta.
Le richieste
sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque
del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta
deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento
di fine rapporto.
Nell'ipotesi di
cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di
miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi
possono altresì stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art. 2121 Computo dell'indennità di
mancato preavviso
Così sostituito
dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'indennità di
cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli
utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese.
Se il
prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennità suddetta e determinata sulla media degli
emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor
tempo di servizio prestato.
Fa parte della
retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 2122 Indennità in caso di morte
In caso di
morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli
artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli
e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti
entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado
(73, 78).
La ripartizione
delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto,
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza
delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima (565
e seguenti).
E nullo (1421 e
seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di
lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle
indennità (458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto
contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente
atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a
norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di
lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti
medesimi.
Se esistono
fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori
di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della
propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del
contratto.
Art. 2392 Responsabilità verso la
società
Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del
mandatario (1710), e sono solidalmente (1292) responsabili
verso la società (2621) dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più
amministratori (2381).
In ogni caso
gli amministratori sono solidalmente responsabili se non
hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno
fatto quanto potevano per impedirne il compimento o
eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La
responsabilità per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo
immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).
Art.
2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di
responsabilità contro gli amministratori è promossa in
seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società
è in liquidazione.
La
deliberazione concernente la responsabilità degli
amministratori può essere presa in occasione della
discussione del bilancio (2364), anche se non è indicata
nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La
deliberazione dell'azione di responsabilità importa la
revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è
proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un
quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea
stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209).
La società può
rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigere, purché la rinunzia e la transazione siano
approvate con espressa deliberazione dell'assemblea 12434),
e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di
soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale
(2407).
Art.
2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale (2407).
L'azione può
essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
(att. 209).
In caso di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della
società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al
commissario liquidatore.
La rinunzia
all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione
può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con
l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi (2901
e seguenti).
Art.
2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni
dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo
che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o
dolosi degli amministratori (2487; att. 209).
Art.
2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano
la responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti) si
applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti
loro affidati (att. 209).
|