Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
"Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici,
a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
Pubblicato in G. U. 30
dicembre 1992, n. 305, S.O |

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TITOLO I
Regime dell'assicurazione generale obbligatoria
1. Età per il pensionamento di vecchiaia
1. Il diritto
alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al
compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella
tabella A allegata.
2. Il limite di
età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al
compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di
entrata in vigore del presente decreto prestano ancora
attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per
aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati
dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato
articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto
obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti
entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli
assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra
considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti
sono maturati.
3. La
percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di
opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in
servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di
un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età
per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto
percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo
11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli
incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al
raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile.
Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione
della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge
29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le
percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del
comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva
applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista
dal comma 1.
5. Il
trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della
retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono
confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non
vedenti.
7. Il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione
dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
2. Requisiti assicurativi e contributivi per il
pensionamento di vecchiaia
1. Nel regime
dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione
di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino
versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti
anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti
dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di
prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai
commi 1 e 2:
a) continuano a
trovare applicazione i requisiti di assicurazione e
contribuzione previsti dalla previgente normativa nei
confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del
31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano
stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i
lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità
assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno
dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo
per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente
normativa;
c) nei casi di
lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992
una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se
incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia,
non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai
commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti
fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.
3. Retribuzione pensionabile
1. Per i
lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile è determinata con
riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, incrementati dai periodi contributivi che
intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente
precedente la decorrenza della pensione.
2. Per i
lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma
1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è
determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con
conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per
le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane
di riferimento, ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di
260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di
settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
4. L'incremento
di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei
lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31
dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a
15 anni.
5. Ai fini del
calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente
articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui
all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura
corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai
predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un
aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso
in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e
dei redditi pensionabili.
6. Per i periodi
relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa
superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio
1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione pensionabile, le
retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate
anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni
contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.
4. Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento
minimo
(omissis)
TITOLO II
Forme di previdenza sostitutive ed esclusive
5. Età per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme
di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto
dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di
età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del
31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo
d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli
ordinamenti nel pubblico impiego.
2. Per gli
appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al
Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla L. 31 ottobre 1988,
n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5, L. 7 agosto
1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto, di cui alla L. 28 luglio 1961, n. 830, e al
Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di
cui all'art. 31, L. 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori
iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal
n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre
1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli
allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente alla L. 14 giugno 1973, n. 366, ed alla L.
23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età
stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
3. Per la
cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai
rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il
pensionamento di cui al presente articolo.
4. In fase di
prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive
ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle
rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1,
l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un
anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le
opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili,
non possono determinare, rispettivamente, il superamento
della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite
massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti
dalle vigenti normative.
6. Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento
di vecchiaia
1. Per le forme
di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale
obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti
assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi
ordinamenti, se più elevati.
2. Per i
lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di
contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9,
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto
con riferimento a 120 contributi giornalieri per le
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3,
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, e con
riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre
categorie previste dal medesimo articolo.
7. Retribuzione pensionabile
1. Per i
lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla
data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità
contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento
per la determinazione della retribuzione pensionabile,
stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono
incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta
data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
2. Per i
lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari
o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi
dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione.
3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per
le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a
decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è
incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la
predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al
raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.
4. Ai fini del
calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente
articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra
l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello
precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con
aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso
in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni
pensionabili.
5. In deroga al
disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle
specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche
delle attività lavorative, per i soggetti di cui
all'articolo 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1952, n.
2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420,
intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi
previsto incrementato, con effetto dal 1° gennaio 1993, di
272 retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla
complessiva misura di 1900 retribuzioni.
6. Per gli
iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione di
cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° gennaio 1953
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n.
10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui
ai commi 2 e 3.
8. Pensionamenti di anzianità
1. Per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i
requisiti contributivi o di servizio prescritti per la
pensione anticipata di anzianità rispetto all'età per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme
le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il
pensionamento di cui al comma 1 non può comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35° anno di anzianità
contributiva per coloro che alla data del 1° gennaio 1993
abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio non
superiore ad otto anni.
3. Negli altri
casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il
pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al
numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli
ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla
tabella C allegata.
9. Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357
1. Le
disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione
generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli
iscritti alla gestione speciale di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle
pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
2. Gli articoli
2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti
dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357.
3. Le variazioni
derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto
disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non
sia diversamente disposto in sede di contrattazione
collettiva.
TITOLO III
Disposizioni a carattere generale
10. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro dipendente ed autonomo
1. A decorrere
dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di
vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di
invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e
sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali
degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50
per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli
effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni
alle quali si applica la disciplina dell'indennità
integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate
comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6,
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei
confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di
previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i
cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli
assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata
degli stessi non superi complessivamente le cinquanta
giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui
attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo
annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di
cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.
3. Nei casi di
cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è
effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel
caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi
previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o
ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a
tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali
rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno
solare di riferimento.
4. Nei casi di
cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini
dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono
tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della
pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti
all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle
eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali
competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri
uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono,
altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi
di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al
comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non
ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del
comma 3.
4-bis. Le
trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate
provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della
dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di
conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati
sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente
apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini
dell'IRPEF.
5. I trattamenti
pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi
derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili,
promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e
private. I predetti redditi non sono soggetti alle
contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle
relative prestazioni.
6. Le pensioni
di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei
lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,
nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme
esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10,
D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e
4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da
lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da
lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed
il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
6-bis. Le quote
delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività
commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo
vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con
il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento
fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di
cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali.
Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza
con i redditi da lavoro dipendente.
7. Le pensioni e
i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli
effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia,
quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori
che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di
pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di
anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla previgente normativa, se più favorevole.
8-bis. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i
titolari di pensione che omettano di produrre la
dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare
all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari
all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si
riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà
prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di
pensione dovute al trasgressore.
11. Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a
titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza
dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con
cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno.
Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno
precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo
valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i
criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Ulteriori
aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in
relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1,
della L. 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno
stabiliti nel limite di un punto percentuale della base
imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire
dieci milioni annui.
12. Aliquote di rendimento
(omissis)
13. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i
lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per
i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è
determinato dalla somma:
a) della quota
di pensione corrispondente all'importo relativo alle
anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza
della pensione secondo la normativa vigente precedentemente
alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota
di pensione corrispondente all'importo del trattamento
pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite
a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto.
14. Riscatto di periodi non coperti da assicurazione
1. I lavoratori
dipendenti che possono far valere complessivamente almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della
medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le
norme e le modalità di cui all'art. 13, L. 12 agosto 1962,
n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura massima complessiva di cinque anni, periodi
corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro
per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi
familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in
misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso
si tratti di periodi non coperti da assicurazione e
successivi al 1° gennaio 1994.
2. La facoltà di
cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo
di corso legale di laurea.
3. I periodi
successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista
l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio, ancorché intervenuti al di fuori del rapporto di
lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa far
valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a
contribuzione figurativa da accreditare secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155.
15. Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del
diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli
artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i
quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere
periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi
computabili non possono eccedere complessivamente cinque
anni.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a quelle
anticipate rispetto all'età per il collocamento a riposo
d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.
16. Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facoltà
dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici di permanere in servizio, con effetto dalla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età
per il collocamento a riposo per essi previsti.
17. Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere
dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994,
sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni i
corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto
predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla
generalità dei lavoratori per esigenze connesse con
l'attività lavorativa, nonché i relativi importi
sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuati
ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività
lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori
interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi
tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva
previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi
alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri
finanziari delle gestioni interessate.
2. Al fine di
assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni
previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle
rispettive aliquote contributive sono variate, in relazione
alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla base
di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni.
La variazione delle aliquote è disposta con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di
amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti
giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di
categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti
nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di
lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico,
sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».
18. Entrata in vigore
1. Salvo quanto
diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni
del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 1993.
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