Legge
23 ottobre 1992, n. 421
Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale.
G.U. n. 257 del 31 ottobre 1992
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Art. 1.
Sanità.
1. Ai fini della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità
distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con
riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a
tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità
del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla
normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei
ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di
trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione
dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro
le evasioni e le elusioni contributive e contro i
comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche
attraverso l'introduzione di limiti e modalità
personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento
del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e
alle province autonome la competenza in materia di
programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e
riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi
di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i princìpi
organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende
infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo
i princìpi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo
comunque che esse abbiano propri organi di gestione e
prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori
i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori
contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art.
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La
definizione, nell'ambito della programmazione regionale,
delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica
delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del
conto consuntivo con la remissione alla regione delle
relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento
delle attività per eventuali osservazioni utili nella
predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori
programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza
dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve
essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di
comprovata professionalità ed esperienza gestionale e
organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione
o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco
nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è
assunto con contratto di diritto privato a termine; è
coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore
sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi,
assunti anch'essi con contratto di diritto privato a
termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da
un consiglio dei sanitari, composto da medici, in
maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonchè da una
rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici
sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito
apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la
Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto
dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unità
sanitarie locali, attraverso un aumento della loro
estensione territoriale, tenendo conto della specificità
delle aree montane;
f) definire i princìpi relativi
ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;
g) definire princìpi relativi ai
livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori,
tenuto conto delle peculiarità della categoria di assistiti
di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
espressi per le attività rivolte agli individui in termini
di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da
assicurare alle regioni e alle province autonome per
l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le
risorse stabilite dalla legge finanziara;
h) emanare, per rendere piene ed
effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e
alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per
la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni
di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica.
Le stesse norme debbono
prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di
sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a
carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a
decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province
autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al
domicilio fiscale del contribuente e la contestuale
riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di
cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni; imputare alle regioni e alle
province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi,
per le dotazioni di presìdi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione
anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte,
nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento
dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri
di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione
al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del
volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti
singoli o consortili, secondo i princìpi di qualità ed
economicità, che consentano forme di assistenza
differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di
assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di
scelta;
m) prevedere che con decreto
interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate
quote di risorse disponibili per le forme di assistenza
differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le
individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, compresi i policlinici universitari, e
degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a
centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza,
ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di
bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere,
anche per gli altri presìdi delle unità sanitarie locali,
che la relativa gestione sia informata al principio
dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e
consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il
potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la
deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalità di
rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università
sulla base di princìpi che, nel rispetto delle attribuzioni
proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività
assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità
stabilite dalla programmazione regionale in analogia con
quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le
strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va
peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario
nazionale ed università per la formazione in ambito
ospedaliero del personale sanitario e per le
specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento
alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa del
patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei
disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di
entrata in vigore della presente legge fa parte del
patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di
lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base
alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge,
individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo
criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni
organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e
di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli
dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso,
configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto
riguarda il personale medico e per le altre professionalità
sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti
di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle
funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità
di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del
personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al
personale medico, riguardo agli interventi preventivi,
clinici, dianostici e terapeutici, e la regolamentazione
delle attività di tirocinio e formazione di tutto il
personale;
r) definire i princìpi per
garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio
sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e
di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività
degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo
modalità di partecipazione e di verifica nella
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella
organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed
attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
s) definire i princìpi ed i
criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e
province autonome, su base dipartimentale, dei presìdi
multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di
coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie
locali, nonchè di consulenza e supporto in materia di
prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni
pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i
servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le
funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione
ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica,
veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo
sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica
finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo
nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in
materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
nonchè ad iniziative centrali previste da leggi nazionali
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale da trasferire allo stato di
previsione del Ministero della sanità;
u) allo scopo di garantire la
puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza
delle regioni e delle province autonome, prevedere che in
caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle
predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da
parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1
gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle
prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità
previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica.
Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse
rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale
parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro
provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e
le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogare fino al 31
dicembre 1993 le norme dell'art. 4, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel
prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di
forma o di dosaggio di specialità già presenti nel
prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo
terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive,
nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma
1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3,
potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993.
Art. 2.
Pubblico impiego.
1. Il Governo della Repubblica è
delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge uno o più decreti
legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione
e al controllo della spesa per il settore del pubblico
impiego, al miglioramento dell'efficienza e della
produttività, nonchè alla sua riorganizzazione; a tal fine è
autorizzato a:
a) prevedere, con uno o più
decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli
interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle
pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti
di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e
siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;
prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la
graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel
settore pubblico con quello stabilito in base al presente
articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di
rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della
contrattazione compatibili con le norme costituzionali;
prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della
parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un
apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica,
sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che
l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari
documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la
compatibilità economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposti al controllo della Corte dei conti, che
dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale
il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle
controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti,
cui si applica la disciplina di cui al presente articolo,
escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla
lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della
presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario
secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro,
a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata
all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in
caso di esito positivo, si definisce mediante verbale
costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge,
ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei princìpi
dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le
seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche
attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di
procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i
modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3) i princìpi fondamentali di
organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione
per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni
organiche nonchè la loro consistenza complessiva. Le
dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite
previa informazione alle organizzazioni sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
6) la garanzia della libertà di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della
responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego
pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a)
garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti
contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli
prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa
vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto
attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli
avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e
delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati,
al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di
criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i
distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le
relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per
la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la
garanzia di specifiche obiettive capacità professionali;
prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di
accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche
mediante norme di riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione
di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilità didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti
di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;
l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal
titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche
di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione
di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare
economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse
dell'attività degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati
mediante appositi nuclei di valutazione composti da
dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso
convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente
qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilità, anche
temporanea, dei dirigenti, nonchè la rimozione dalle
funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per
l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli
organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla
rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità
delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate;
tale individuazione dovrà comportare anche eventuali
accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere
previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del
numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso
rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente
norma;
5) una apposita, separata area
di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso
nella lettera e), cui partecipano le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
le organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche
tipologie professionali; la definizione delle qualifiche
dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di
un'area di contrattazione per la dirigenza medica,
stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia
composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
h) prevedere procedure di
contenimento e controllo della spesa globale per i
dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per
ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente;
prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle
altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa
complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo;
prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello
Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali
della gestine ed assicurando l'audizione dei rappresentanti
dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione
degli organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che nei limiti di
cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata;
l) definire procedure e sistemi
di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per
le azioni amministrative, nonchè sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali,
nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente,
con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato
art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base
delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace
perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in
cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità
globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti
prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e
della programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con
riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del
codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori
non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori
per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
esclusivamente con il riconoscimento del diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e che
comunque non costituisce assegnazione alle mansioni
superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti
propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri,
procedure e modalità di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione
delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano
il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di
quelle che prevedono trattamenti economici accessori,
settoriali, comunque denominati, a favore dei pubblici
dipendenti sostituendole contemporaneamente con
corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al
fine di collegare direttamente tali trattamenti alla
produttività individuale e a quella collettiva ancorchè non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumità personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il
principio della responsabilità personale dei dirigenti in
caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo
di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione
possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati;
in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società
o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art.
24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi
dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di
appartenenza del personale medesimo gli emolumenti
corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo
di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle
prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) al fine del contenimento e
della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione
delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione
di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente
l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della
contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi
delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito
accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo
conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa
delle amministrazioni, della consistenza numerica del
personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato,
prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali
giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle
aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in
relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai
sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni ed
organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le
amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della
funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere,
secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in
materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai
permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano
annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare
al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
r) prevedere, al fine di
assicurare la migliore distribuzione del personale nelle
sedi di servizio sul territorio nazionale, che le
amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a
nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le
categorie protette, in caso di mancata rideterminazione
delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata
possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità
volontaria, ancorchè realizzabile a seguito della copertura
del fabbisogno di personale nella sede di provenienza;
prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione
degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti
pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il
relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in
tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni
organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante
mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e,
qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai
sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le
disposizioni di leggi speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice
civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o
consortili a società private per effetto di norme di legge,
di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse
società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed
aziende;
t) prevedere una organica
regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici
per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le
pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli
enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei
profili professionali, delle procedure e tempi di
svolgimento dei concorsi, nonchè delle modalità di accesso
alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni
pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati
casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;
prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento
dei concorsi;
u) prevedere per le categorie
protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n.
482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e
degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie
stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
v) al fine di assicurare una
migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle
amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive
inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità,
per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al
titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del
personale docente soprannumerario delle scuole di ogni
ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da
quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola
diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale
docente soprannumerario è consentito purchè in possesso di
idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta,
secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del
personale docente in suprannumero e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle
dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale
e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero
della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle
tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 1991 e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale
docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione
professionale, con verifica finale, aventi valore
abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli
di studio posseduti al fine di rendere possibile una
maggiore mobilità professionale all'interno del comparto
scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della
popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e
dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle
trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella
territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra
i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle
immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le
immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le
operazioni di mobilità in ciascun anno scolatico;
bb) prevedere norme dirette alla
riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per
le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione
secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per
cento della consistenza organica, a modifica di quanto
previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni;
sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i
commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20
maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla
progressiva abolizione delle attuali disposizioni che
autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni
diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà
essereprevista una nuova regolamentazione di tutte le forme
di utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attività di particolare utilità strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potrà consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unità;
cc) prevedere che le dotazioni
dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente
alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito
delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di
cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione
delle norme concernenti il conferimento delle supplenze
annuali e temporanee per il personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la
possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per
la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili
ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro
titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la
limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere
alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione
del personale docente che riprende servizio dopo
l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle
sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente
riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un
periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene
confermato il supplente a garanzia della continuità
didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio
nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione,
nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle
procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento
delle classi di concorso ed il maggior decentramento
possibile delle sedi di esame, nonchè un più frequente
ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il
personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 agosto 1986 e successive modificazioni, ed assicurando un
adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei
casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di
insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione
del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione,
nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, delle relative procedure di
concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla
previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti
e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli
titoli;
gg) prevedere l'individuazione
di parametri di efficacia della spesa per la pubblica
istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico
con particolare riguardo alla effettiva fruizione del
diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti
per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
125, in tutti i settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento
degli uffici e della loro organizzazione al fine di
garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso di documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale
periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento
del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi
informativi automatizzati, procedere alla revisione della
normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari,
prevedendo altresì la definizione dei relativi standard
qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia;
procedere alla revisione delle relative competenze e
attribuire ad un apposito organismo funzioni di
coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli
investimenti in materia di automazione, anche al fine di
garantire l'interconnessione dei sistemi informatici
pubblici.
2. Le disposizioni del presente
articolo e dei decreti legislativi in esso previsti
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117
della Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni
del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle
d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque
salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina
vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti
nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive,
nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma
1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4,
potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3.
Previdenza.
1. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti
legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei
lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i
diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello
attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto
interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di
cui all'art. 38 della Costituzione e ferma restando la
pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti
pensionistici obbligatori omogenei, nonchè di favorire la
costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale,
di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) elevazione graduale del
limite di età a sessanta anni per le donne e a
sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno
ogni due anni dal 1994;
b) conferma dei limiti di età
eventualmente più elevati già in vigore per le forme di
previdenza sostitutive od esclusive del regime generale
obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in
servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un
biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge; facoltà di deroga per gli
inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonchè,
con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non
vedenti, per il personale militare, per il personale
viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale
di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i
calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi
professionisti;
c) elevazione fino al compimento
del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per
l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione
facoltativa del rapporto di lavoro;
d) elevazione della percentuale
di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità
contributiva acquisita dal lavoratore per effetto
dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua
opera per periodi successivi al compimento dell'età
pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno
di età in misura idonea ad incentivare il differimento del
trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di
contenimento della spesa previdenziale;
e) subordinazione del
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla
cessazione del rapporto di lavoro;
f) anticipazione dei limiti di
età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in
attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto
dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un
massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a
carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del
bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una
commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure
professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonchè
i relativi apporti della contribuzione integrativa;
g) graduale elevazione da
quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e
contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni,
con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992
abbiano conseguito il requisito minimo in base alla
normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non
inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione
a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a
cinquantadue settimane per anno solare, purchè risultino
assicurati da almeno venticinque anni, nonchè dei soggetti
che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari
anteriormente al 31 dicembre 1992;
h) graduale elevazione del
periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a
cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due
anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione
alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto
percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei
confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive
del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni
due anni; per coloro che possono far valere una anzianità
contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione
generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive
del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione
della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al
periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli
ordinamenti quello intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la
data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati
correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;
i) facoltà per i lavoratori
dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con
le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di
cinque anni, successivi al 1 gennaio 1994, periodi
corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro
per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi
familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in
misura non inferiore all'80 per cento, purchè in ogni caso
si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con
esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di
corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori
relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da
contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori
del rapporto di lavoro;
l) determinazione di un limite
massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi
computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità
limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di
anzianità assicurativa;
m) armonizzazione ed estensione
della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle
pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per
tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della
non cumulabilità per i redditi derivanti da attività
promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e
private per programmi di reinserimento degli anziani in
attività socialmente utili o da attività sia autonome sia
dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino
un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31
dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a
percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;
n) elevazione, a decorrere dal 1
gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo
richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i
regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano
compiuto l'età di cinquantasette anni per gli uomini e di
cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della
disciplina del regime generale obbligatorio in materia di
pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti
privati e pubblici, prevedendo:
1) la conservazione del diritto
al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità
contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti
per poter usufruire di tale diritto;
2) il differimento della
possibilità di pensionamento a non prima del compimento del
trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di
servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità
contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;
3) una maggiorazione per tutti
gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente
proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio
mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei
singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena
parificazione in un periodo massimo di dieci anni;
4) la concessione della pensione
di anzianità dopo l'effettiva cessazione dell'attività
lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di
non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da
lavoro autonomo;
o) estensione della disciplina
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di
anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della
pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa,
adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle
forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime
generale, nei limiti compatibili con le specifiche
peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di
lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento
all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi
limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31
dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla
rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi
equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;
p) previsione che i princìpi e i
criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q),
t), u) e v) si applichino al personale di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti
variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla
gestione speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non
determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a
carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente,
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e
all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che
venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;
q) disciplina della perequazione
automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed
autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del
sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia
del loro potere di acquisto;
r) conservazione per le forme
pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di
gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in
materia di invalidità specifiche e per causa di servizio;
s) revisione ed armonizzazione
dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento
minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al
fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato,
computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile
non inferiore al livello minimo vitale;
t) ristrutturazione ed
armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema
previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione
previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare
l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione
contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a
disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;
u) disciplina transitoria per il
calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base
alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;
v) previsione di più elevati
livelli di copertura previdenziale, disciplinando la
costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di
previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità
e diversificazione per categorie di beneficiari, per la
erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i
lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base
volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di
autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante
gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di
concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie
di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si
applica l'art. 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè
alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo
VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986,
n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di
capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei
soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni,
prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni
fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'art. 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
z) revisione delle aliquote di
rendimento indicate nella tabella di cui all'art. 21, comma
6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di
gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti
delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto
delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e
di meccanismi di solidarietà;
aa) razionalizzazione dei
sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di
accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto
della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e
dei princìpi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al
fine di una migliore efficienza del servizio e del
rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni;
revisione e semplificazione delle norme concernenti le
agevolazioni contributive.
2. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa)
del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da
parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia
di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei
decreti legislativi in attuazione dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 è
stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi
debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della
scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
3. Disposizioni correttive,
nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma
1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2,
potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993.
Art. 4.
Finanza degli enti
territoriali.
1. Al fine di consentire alle
regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una
rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso
risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma
7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi,
diretti:
a) all'istituzione, a decorrere
dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul
valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree
fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della
titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli
immobili;
2) assoggettamento all'imposta,
per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo
stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato;
l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla
quota di possesso nel corso dell'anno;
3) determinazione del valore dei
fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o
valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al
catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui
sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate
periodicamente in base a parametri che tengano in
considerazione gli effettivi andamenti dei mercati
immobiliari;
4) determinazione del valore dei
terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore
delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in
comune commercio, esclusi i terreni su cui persista
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti
indicati al n. 10), demandando al comune, se richiesto, con
propria certificazione, la definizione di area fabbricabile;
negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
all'indennità di espropriazione determinata secondo i
vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile
è costituita dal valore dell'area fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il
fabbricato è assoggettato all'ICI;
6) determinazione di un'aliquota
unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per
mille, con applicazione della aliquota minima in caso di
mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota
massima fino all'1 per mille per straordinarie esigenze di
bilancio;
7) esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra
detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, nonchè le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta
limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettere
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3) i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprietà
della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5) i fabbricati appartenenti
agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7.6) i fabbricati con
destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 e successive modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o
classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso
d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n.
8) recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per
il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento
delle attività predette;
7.10) i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
8) riduzione dell'imposta del 50
per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati;
9) detrazione dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo di un importo di lire
180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali
sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica
anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a
proprietà indivisa;
10) i terreni agricoli di
proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai
medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50
milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi
terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore
imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura del 30 per
cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e
120 milioni;
10.2) nella misura del 50 per
cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per
cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e riscossione
dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da
parte del soggetto passivo, da trasmettere anche
all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della Giunta
comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un
funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero
delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema
telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta
pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le
aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di
inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è
limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo
decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
13) devoluzione delle
controversie alla competenza delle commissioni tributarie;
14) determinazione di
soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per
cento dell'imposta non versata o tardivamente versata,
graduandone l'entità in relazione alla gravità
dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della
soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da
procedure fallimentari in corso;
15) determinazione di pene
pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le
infrazioni di carattere formale;
16) esclusione dei redditi
dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni
agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di
applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonchè
detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non
eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
17) soppressione dal 1 gennaio
1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione,
con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito
all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si
verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992,
assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;
18) in caso di espropriazione
per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata
secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale
maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI
corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli
ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi
legali sulla stessa differenza;
19) non deducibilità dell'ICI
agli effetti delle imposte erariali sui redditi;
b) all'attribuzione ai comuni, a
decorrere dal 1994, della facoltà, connessa alla politica
degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF
in misura non eccedente l'1 per cento dell'imposta relativa
all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno
1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il
4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi.
Con delibera del Consiglio comunale possono essere stabilite
riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti
individuate sulla base di indici obiettivi di carattere
sociale.
L'addizionale è riscossa,
mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei
termini e secondo le modalità previsti per il versamento a
saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto
dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del
contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si
applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale
non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul
reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare
ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione
al maggior gettito risultante dalla stessa attività,
l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo
comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni;
c) all'attribuzione, a
decorrenza dal 1 gennaio 1993, alle regioni a statuto
ordinario - già titolari di una parte della tassa
automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14
giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni - dell'intera
tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonchè della
soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto-legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, e dalla tassa speciale di
cui all'art. 2 della 21 luglio 1984, n. 362, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) le misure della tassa
automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa
speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1 gennaio
di ciascun anno, alle scadenze previste nell'art. 4 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla
legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni,
nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di
quelle vigenti nell'anno precedente;
2) la tassa automobilistica, la
soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate
dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi
erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto
speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la
loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le
stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della
riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale
verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della
regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio
fissato per i detti tributi erariali;
3) la rinnovazione
dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una
provincia compresa nel territorio di una regione diversa da
quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà
luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa
annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il
tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di
provenienza;
4) contestuale riduzione del
fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281;
d) all'istituzione, a decorrere
dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di
un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica
per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte
e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore
delle province, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
1) l'imposta può essere
proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al
crescere dei consumi;
2) l'imposta regionale è
determinata da ciascuna regione, con propria legge, in
misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;
3) l'imposta provinciale è
deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente
non eccedente l'1 per cento;
4) l'imposta regionale e
l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla
provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori
con obbligo di rivalsa sugli utenti;
5) in armonia con le
disposizioni di carattere generale in materia di tributi
regionali e provinciali saranno determinati le modalità di
articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le
modalità di accertamento, i termini per il versamento alle
regioni ed alle province dei relativi tributi, nonchè le
sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il
mancato o ritardato versamento;
e) all'istituzione, a decorrere
dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte
sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d)
e g) del comma 1 dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
f) all'applicazione agli enti
locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che,
nell'ambito dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
tenga conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) istituzione di un sistema a
regime di determinazione del complesso dei trasferimenti
erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al
n. 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i
princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa
statale contenuti nei documenti di programmazione statale,
con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere
ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
rispettive quantificazioni;
2) corresponsione ai comuni per
il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a
quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di
cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge
finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da
parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con
l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
gettito INVIM calcolato sulla base della media delle
riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle
province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle
comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli
del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i
comuni; detrazione dai trasferimentierariali correnti, a
decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al
gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base
dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita
derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti
dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto
nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati
dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni
vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche
dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse
dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti
accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla
concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
3) conservazione a ciascun ente
locale di contributi erariali che finanzino i servizi
indispensabili di cui all'art. 54 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o
attribuite all'ente locale stesso;
4) applicazione dal 1994 dei
parametri obiettivi stabiliti dal predetto art. 54 della
legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della
perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con
particolare considerazione:
4.1) dei comuni montani con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
4.2) dei comuni non montani con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
4.3) dei comuni operanti in zone
particolarmente depresse con ridotte basi imponibili
immobiliari e di reddito;
4.4) dei comuni capoluogo di
provincia;
4.5) degli enti aventi nel 1992
trasferimenti erariali orinari e perequativi, per abitante,
inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;
5) ripartizione del fondo per
trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di
fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla
popolazione montana;
6) eliminazione, successivamente
al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul
controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni
di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,
tranne che per gli enti locali con situazioni
strutturalmente deficitarie;
7) certificazione amministrativa
dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti
locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i
trasgressori;
g) all'autorizzazione alle
province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende
municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui
per il finanziamento di opere pubbliche destinate
all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da
contributi in conto capitale o in conto interessi dello
Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti
"chiavi in mano" ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario
previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve
essere preventivamente assentito da un istituto di credito
mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro
del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che
superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere
sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di
società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con
riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e
l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
Per gli interventi di cui alla
presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe
dei servizi pubblici in misura tale da assicurare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione.
2. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario
e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni,
dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione con i princìpi
della contabilità generale dello Stato, per la parte
applicativa dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno
1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento
dei conti pubblici e dell'informatizzazione;
b) applicazione dei princìpi
contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con
l'introduzione in forma graduale e progressiva della
contabilità economica a decorrere dal 1995 fino ad
interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione
anticipata;
c) definizione, nell'ambito del
sistema di contabilità economica, dei princìpi per la
determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi
degli enti locali;
d) inclusione nell'ordinamento
finanziario e contabile della possibilità di ricorso
all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti
locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri
contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme
in materia.
3. Restano salve le competenze e
le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Governo della Repubblica
è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti alla revisione ed
armonizzazione, con effeto dal 1 gennaio 1994, di tributi
locali vigenti, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi: in materia di imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni:
1) tassazione della pubblicità
esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica,
assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il
mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le
sue dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della
soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi
pubblicitari e regolamentazione della responsabilità
tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i
servizi oggetto della pubblicità;
3) ridefinizione delle tariffe
sulla base delle disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i
comuni in non più di cinque classi, in modo che la
previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio
del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche
affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del
costo medio del servizio reso;
4) revisione delle disposizioni
riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonchè
del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) in materia di tasse per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei
comuni e delle province:
1) rideterminazione delle
tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio
economico ritraibile nonchè in relazione alla ripartizione
dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in
aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione
vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per
ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di
quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle
occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del
testo unico per la finanza locale approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al
tempo di occupazione;
2) introduzione di forme di
determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di
spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee
elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi;
3) soppressione della tassa per
le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi,
verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità
immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa
sui passi carrabili;
4) regolamentazione della
gestione della tassa secondo i criteri analoghi a quelli
previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
c) in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1) adeguamento del tributo alla
sua natura di tassa anche mediante un più diretto
collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità
della tassa nonchè attraverso la determinazione di parametri
di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità
di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri
oggettivi;
2) definizione di precise
modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del
regime di privativa comunale e di applicazione della tassa,
dei residui derivanti dalle attività produttive;
d) in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche
affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1) revisione ed armonizzazione
del procedimento di accertamento e riscossione, con la
previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto
corrente postale, con applicazione, per la riscossione
coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
2) revisione delle agevolazioni,
mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di
carattere sociale e di economicità di gestione;
e) in materia di imposte e tasse
comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale
per la finanza locale presso il Ministero delle finanze
della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi
tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate
per regolamenti e tariffe, al fine di verificare
l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli
tributi e il regolare funzionamento dei servizi.
5. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423
miliardi per l'anno 1993 e lire 24.510 miliardi per l'anno
1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi
per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994,
mediante utilizzo delle entrate indicate all'art. 4 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da
ultimo modificato dall'art. 6 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202;
b) quanto a lire 8.290 miliardi
per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1,
lettera f), n. 2);
c) quanto a lire 15.933 miliardi
per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994,
mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le
province, per i comuni e le comunità montane" iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992;
d) quanto a lire 3.550 miliardi
per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994,
mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
6. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Al fine dell'espressione del
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi in attuazione dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e),
f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti
legislativi in attuazione dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1,lettere b) e d), e ai commi 2 e
4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si
esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
I decreti legislativi in attuazione dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono
emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
8. Disposizioni correttive,
nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati
dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di
cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
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