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Legge
Finanziaria 2007
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134.
Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20
per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a
soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di
locazione immobiliare nonché dal possesso delle
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della
ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte
dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione
di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente
concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati
nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo
d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata
sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonché su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ.
314.
Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei
limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239"».
749.
All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
-
le parole: «1° gennaio
2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con
esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2007» e «31
dicembre 2006»;.
-
al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni
maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti
delle prestazioni accumulate»;
-
al comma 7, nelle
lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni
pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti:
«ai montanti delle prestazioni»;
-
al comma 3, le parole
da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):»
sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove
adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR:»;
-
al comma 3, lettera b),
n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite
le seguenti: «,entro il 31 marzo 2007,»;
-
il comma 3-bis è
sostituito dal seguente:
«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui
agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli
articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma
pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si
applicano a decorrere dal 1o luglio 2007»;
-
il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme
pensionistiche complementari che hanno provveduto agli
adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del
comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le
istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere
nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali
adesioni, le forme pensionistiche complementari che
entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della
COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b),
l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti
adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di
competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma
3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o
luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con
riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7,
lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica
relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la
forma pensionistica complementare non abbia ricevuto
entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o
approvazione, all'aderente è consentito trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare, anche in mancanza del
periodo minimo di partecipazione di due anni di cui
all'articolo 14, comma 6».
750.
Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della
parte II della Costituzione.
751.
All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di
vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono
sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui
fondi pensione».
752.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
753.
All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito
il seguente:
«4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.
421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento
al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal
1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del
TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni
emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del
presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007».
754.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di
debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS,
relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994
e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10
marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono
sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono
considerate morose ai fini del rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC).
755.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile», le cui modalità di finanziamento
rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito,
per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto
corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, per la quota
corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo
quanto previsto dal codice civile medesimo.
756.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma
755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla
quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla
predetta data e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non
sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori
di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50
addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e
delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata,
sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al
proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con
il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma
755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti
effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente
resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
757.
Le modalità di attuazione
delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
758.
Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri
derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri
conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche
complementari derivanti dall'applicazione della presente
disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766,
nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei
limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla
presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e
in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il
procedimento di cui al comma 759.
759.
Con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le
risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
760.
Entro il 30 settembre di ogni
anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
presenta al Parlamento una relazione contenente i dati
relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando
altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari
derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del
presente articolo, specificando dettagliatamente la
consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo
di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro
riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie
necessarie per la costituzione di una eventuale apposita
gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti
aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un
apposito Fondo di riserva.
761.
Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi
di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge è altresì
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro trenta giorni.
762.
Gli stanziamenti relativi
agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli
importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge,
sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi
accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente
alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in
merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma
755 e alla conseguente compatibilità degli effetti
complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti
in sede di valutazione del programma di stabilità
dell'Italia.
763.
All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle
forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di
bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, del suddetto decreto legislativo n.509 del 1994, la
stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al
predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni
interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal
Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto
articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio
finanziario di lungo termine, avendo presente il principio
del pro rata in relazione alle anzianità già maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri
di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le
esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver
sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti
salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale
adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
764.
All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3
sono sostituiti dai seguenti:
-
Dal reddito d'impresa
è deducibile un importo pari al 4 per cento
dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese
con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6
per cento.
-
Il datore di lavoro è
esonerato dal versamento del contributo al Fondo di
garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all'articolo 2120 del codice civile.
-
Un'ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti
al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile, è assicurata anche mediante
una riduzione del costo del lavoro, attraverso una
riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso
di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo
quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e successive modificazioni»;
b) il comma 4 è
abrogato.
c) al comma 5, le
parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1».
765.
Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a
promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche
complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione delle connesse procedure di espressione
delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata,
per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla
ripartizione delle predette somme si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di attuazione di
quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto
legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento
alle procedure di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005.
766.
Al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
-
l'articolo 8 è
sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono
il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo
per l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori
oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il
versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR)
alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
tamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile" istituito presso la tesoreria dello
Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto,
in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei
contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella
misura dei punti percentuali indicati nell'allegata
tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria
dello Stato.L'esonero contributivo di cui al presente
comma si applica prioritariamente considerando,
nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari,
per maternità e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora
l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza,
con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal
datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla
gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto,
a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti
all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma
è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in
460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;
-
alla tabella A, le
parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8,
comma 1».
767.
Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento
relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai
fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
768.
Con effetto dal 1° gennaio
2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal
1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per
cento.
769.
Con effetto dal 1° gennaio
2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata
dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui
al presente comma non possono comunque superare, nella somma
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il
33 per cento.
770.
Con effetto dal 1° gennaio
2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per
cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti
iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in
misura pari al 16 per cento.
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