D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421
aggiornato con le novità contenute nel testo del decreto
correttivo |

 |
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° marzo 1993;
Acquisito
il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1. Ambito di applicazione.
1. Il
presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Art. 2. Destinatari.
1. Forme
pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i
lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati
per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla
medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche
per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di
imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per
raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi
professionisti, anche organizzati per aree professionali e
per territorio;
b-bis) per
raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori
dipendenti dalle cooperative interessate ;
b-ter) per
i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n.565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
possono essere istituite:
a) per i
soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis)e b-ter,
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime
di contribuzione definita ;
b) per i
soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Salvo
quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari sono le seguenti:
a)
contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro,
accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ;
b) accordi
fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale;
c)
regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche
aziendali;
c-bis)
accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute ;
c-ter)
accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n.565, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale .
2. Per il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al
titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il
personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro
associazioni. x
3. Le forme
pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non può essere utilizzata da altri
soggetti.
4. Le fonti
istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di
partecipazione garantendo la libertà di adesione
individuale.
Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. I fondi
pensione sono costituiti:
a) come
soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art.
36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell'iniziativa;
b) come
soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art.
12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il
riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
2. I fondi
pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del
patrimonio di una singola società o di un singolo ente
pubblico anche economico attraverso la formazione con
apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione,
separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della
medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art.
2117 del codice civile.
3.
L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di
cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica l'esito del
procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di
autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento
che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta
giorni dal ricevimento da parte della commissione
dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in
sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni
dal ricevimento dell'istanza; la commissione può
determinare, con proprio regolamento, le modalità di
presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell'autorizzazione .
Con uno o
più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo:
a) le
modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi
documentali e informativi a corredo della stessa e ogni
altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio
dell'autorizzazione;
b) i
requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione
del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della
trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
c) i
requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare
riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti
degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del
fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in
funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in
funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute
negli statuti ;
d) i
contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di
lavoro .
4. I fondi
pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per
lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto
riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i
relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la
sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso
dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere
concessa:
a) se, in
caso di società, questa non abbia la forma di società per
azioni o in accomandita per azioni;
b) se il
patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture
gestionali, amministrative e contabili separate da quelle
della società o dell'ente;
c) se la
contabilità e i bilanci della società o ente non siano
sottoposti a controllo contabile e a certificazione del
bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a
quella della richiesta di autorizzazione.
6. I fondi
autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la
commissione di cui all'art. 16.
7. La
COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione
quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attività, ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3,
non sia stata conseguita la base associativa minima prevista
dal fondo stesso .
Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.
1. La
composizione degli organi di amministrazione e di controllo
del fondo pensione caratterizzato da contribuzione
bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve
rispettare il criterio della partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede
di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive
2. Per il
fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a
carico dei lavoratori, la composizione degli organi
collegiali risponde al criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.
Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3.
Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art.
4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a
composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. I fondi
pensione gestiscono le risorse mediante:
a)
convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
b)
convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con
imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei
Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
c)
convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23
marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal
fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del
tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi
fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di
gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto
valori mobiliari;
d)
sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5,
lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e)
sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al
comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del
fondo chiuso .
1-bis. Gli
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini
della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al
comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei
contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attività
istituzionali del medesimo ente .
1-ter. Gli
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono
gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai
Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle
attività connesse e strumentali anche attraverso la
costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, di società di capitali di cui debbono
conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale
e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse
modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis (.
2. Alle
prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con
imprese assicurative di cui all'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 174 .
2-bis. I
fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente
le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti
di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati con decreto del Ministro
del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla
sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto
del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla
costituzione e alla composizione delle riserve tecniche,
alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle
convenzioni di assicurazione contro il rischio di
sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la
media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale,
un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un
arco temporale non inferiore a quindici anni
3. Per le
forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per
le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono
in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese
assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si
applica l'art. 6-bis del presente D.Lgs. (vedi nota 13).
4. Con
deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo
su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali
minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta,
richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della
stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi
(vedi nota 15).
4-bis. Per
la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell'articolo
5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o
internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad
identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di
selezione dei gestori deve essere condotto secondo le
istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente
dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le
convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei
rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in
ogni caso :
a)
contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le
modalità con le quali possono essere modificate le linee di
indirizzo medesime;
b)
prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando
anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione
delle attività finanziarie nelle quali risultano investite
le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore
della volontà di recesso dalla convenzione;
c)
prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione
della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori
mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del
fondo medesimo
4-ter. I
fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità,
diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di
gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del
capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di
cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori
correnti e non possono essere distratti dal fine al quale
sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da
parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere
coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la
domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o
individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal
soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto
della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi
i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari (cfr.nota 18).
4-quater.
Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di
vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e
modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in
modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni (cfr.nota 18).
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere
indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le
attività nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il
finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i
criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le
regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi
pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo (cfr.nota
18).
4-sexies. I
fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse ((cfr.nota
18).
5. I fondi
non possono comunque assumere o concedere prestiti, né
investire le disponibilità di competenza:
a) in
azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
società, per un valore nominale superiore al cinque per
cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o
quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se
quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né,
comunque, azioni o quote con diritto di voto per un
ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla società emittente;
b) in
azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per
interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli
stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art.
27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura
complessiva superiore al venti per cento delle risorse del
fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in
misura complessiva superiore al trenta per cento.
Art. 6-bis. Banca depositaria.
1. Le
risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate
presso una banca distinta dal gestore che presenti i
requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo
1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca
depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri
stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6,
comma 4-quinquies.
3. Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983
Art. 6-ter. Convenzioni.
1. Per la
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2,
2-bis e 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di
convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi
amministrativi, i competenti organismi di amministrazione
dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della
pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque
non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono
formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il
raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte
Art. 7. Prestazioni
1. Le fonti
costitutive definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi
successivi.
2. Le
prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime
obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età
pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art.1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335
3. Le
prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite
solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa
comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso
del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al
fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore
a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto
della costituzione di forme pensionistiche complementari, le
fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui
al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni
di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già
maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono
altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente
comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della
facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
4.
L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire
un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali
spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero
per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel
fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono
ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della
determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della
facoltà di cui al presente comma sono considerati utili
tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche
complementari maturati dall'iscritto per i quali
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della
posizione individuale
5. L'entità
delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e
contrattuali effettuate all'atto della costituzione di
ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività
ed in conformità al principio della capitalizzazione,
nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione
definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2,
comma 2.
6. Le fonti
costitutive possono prevedere:
a) la
facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica complementare in capitale
secondo il valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che
l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma
periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno
sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n.335 ;
b)
l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.
Art. 8. Finanziamento.
1. Il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari di
cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e,
se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di
cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile,
anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo
le previsioni delle fonti costitutive che determinano la
misura dei contributi;
1-bis. Per
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter),
sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi
o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione
dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a
seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica
presso i centri di vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della moneta
elettronica e con il titolare della posizione aperta presso
il fondo pensione medesimo .
2. Le fonti
istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al
fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione
assunta a base della determinazione del TFR, che può
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa o essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori
autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo
d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di
società cooperative il contributo è definito in percentuale
degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori . Le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva
possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di
una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando
le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le
medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota
dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo,
determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i
lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione
ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR,
posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi
medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore
di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso
di forme di previdenza pensionistica complementare di cui
siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione,
i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai
princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare
con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio
deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente .
Art. 9. Fondi pensione aperti.
1. I
soggetti con i quali è consentita la stipulazione di
convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società
di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le
disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico
risparmio, possono istituire forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi,
nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
6, comma 2.
2. Detti
fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle
disposizioni del presente decreto legislativo per i quali
non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui
all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di
cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o
non operino diverse previsioni in merito alla costituzione
di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la
facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista
anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva
.
3. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e
all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma
3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le
rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei
fondi pensione aperti.
Art. 9-bis. Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi
aperti .
1. Le forme
pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione
ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione avviene,
su base individuale, anche in assenza di specifiche
previsioni delle fonti istitutive.
2. I
regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3.
L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa
all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato.
4. I
regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le
prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento
dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di
appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione
alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in
caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso
del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di
un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di
lavoro o d’impresa si considera età pensionabile il
compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso
consentite anticipazioni.
5. I
regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione
volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non
oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età
pensionabile.
6. La
liquidazione della prestazione pensionistica in forma di
capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un
importo non superiore al cinquanta per cento di quello
maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art. 9-ter. Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti
di assicurazione sulla vita
1. Le forme
pensionistiche individuali sono attuate anche mediante
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese
di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano
le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo
le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione avviene anche
in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2.
L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa
all’atto della conclusione del contratto, può essere
successivamente variato.
3. Le
condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1,
devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla
Commissione di cui all’articolo 16, prima della loro
applicazione.
Art. 10. Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica
individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione.
1. Ove
vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione
deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure,
modalità e termini di esercizio:
a) il
trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui
il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il
trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9, o a una
delle forme pensionistiche individuali di cui all’art.9-bis
e 9-ter ;
c) il
riscatto della posizione individuale .
1-bis. Il
riscatto anche parziale della posizione individuale maturata
nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste
dal comma 4 dell’articolo 7 .
2. Gli
aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle
forme pensionistiche individuali di cui all’art.9-bis e
9-ter possono trasferire la posizione individuale
corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1
presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla
nuova attività.
3. Gli
adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme
pensionistiche individuali di cui all’art.9-bis e 9-ter ;
conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi
dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. Le
fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche
in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui
agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter (, non prima
di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si
intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di
vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non
prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte
commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di
eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare
nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In
caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1,
è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già
viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di
tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore
iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo
pensione .
3-quater.
In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione
individuale è riscattata dagli eredi .
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento
dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso
presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o
presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi
articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre
anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto;
Art. 11. Vicende del fondo pensione.
1. Nel caso
di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i
soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla
intestazione diretta della copertura assicurativa in essere
per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso
di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia
costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su
proposta della commissione di cui all'art. 16, un
commissario straordinario che procede allo scioglimento del
fondo.
3. Le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere
comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui
all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
4. Nel caso
di vicende del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla
commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e
comunque i suoi responsabili devono comunicare
preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti
ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del
fondo pensione.
5. Ai fondi
pensione si applica esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai
sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed
integrazioni, attribuendosi le relative competenze
esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui
compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura
concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un
fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione di cui
all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato
dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Art. 12. Contributo di solidarietà.
1. Fermo
restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed
elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, anche se
destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del
datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota
di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità
di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1
del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato
il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del
citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o
accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità
ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente
decreto legislativo.
1-bis.
All'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono
soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in
vigore di norme in materia di previdenza complementare" .
Art. 13. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni .
1. articolo
abrogato.
2. articolo
abrogato
3
4.
disposizione superata
5. articolo
abrogato
6. articolo
abrogato
7
8
9. articolo
abrogato
10.
articolo abrogato
11.
articolo abrogato
12.
articolo abrogato
13. Le
operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal
presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale
i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da
un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale
ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica
individuale);
14. I fondi
pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della
contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote
di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei
lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze
di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza,
trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita
1. I fondi
pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta
sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il
pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e
diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da
altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a
ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi
di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione
se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di
essi compete un credito d'imposta del 15%. Il credito
d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed
è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta; e il valore del
patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del
patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun
anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del
patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso
d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si
assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il
risultato negativo maturato nel periodo d’imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi
capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in
diminuzione del risultato di gestione di altre linee di
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo
d'imposta in cui è maturato il risultato negativo. Nel caso
in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il
risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso
rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione
individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti
l'importo che la forma di previdenza destinataria della
posizione individuale può portare in diminuzione del
risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e
che consente di computare la quota di partecipazione alla
forma pensionistica complementare tenendo conto anche del
credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo.
3. Le
ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenute
previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e
postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50
per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
4. I
redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non è stata applicata
la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta
sostitutiva.
5.
L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro
il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La
dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata
entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto
del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato
nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro
un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista
l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione
è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo
d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del
patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
società o dell’ente.
7. Le
operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta
di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura
fissa per ciascuna di esse.
Art. 14-bis. Regime tributario dei fondi pensione in regime di
prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui
all’articolo 9-ter
1. I fondi
pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale
della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato
negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi
d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi
capienza.
2. Per i
contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le
imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il
risultato si determina sottraendo dal valore attuale della
rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare ovvero alla data di accesso alla
prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il
valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il
risultato negativo è computato in riduzione del risultato
dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che
trova in essi capienza.".
2 bis. Per i fondi pensione e per i contratti d'assicurazione di
cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei
commi da 5 a 7 dell'articolo 14.
Art. 14-ter. Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili.
1. Fino a
quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla
data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del
patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad
apposita contabilità separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente è aumentata all’1,50 per cento.
2. I fondi
pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d’imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai
sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.
3. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7.
Art. 14-quater. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421
1. Alle
forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si
applicano le disposizioni dell’articolo 14.
2. Alle
forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le
disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7.
2 bis.
Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in
via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura dell'11% applicata sulla
differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore attuale della rendita e i
contributi versati
.
3. Nel caso
in cui le forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ambito del
patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva è
corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui
patrimonio il fondo è costituito.
Art. 15. Responsabilità degli organi del fondo.
1. Nei
confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5,
comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli
articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei
confronti dei componenti degli organi di controllo di cui
all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice
civile.
3. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono
sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità,
dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi
collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non
ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b)
forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano
le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non
effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilità nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative.
4. Ai
commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le
disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 16. Vigilanza sui fondi pensione.
1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
direttive generali in materia di vigilanza sui fondi
pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila
sulla commissione di cui al comma 2.
2. È
istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente
amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del
sistema di previdenza complementare. La commissione ha
personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La
commissione è composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
specifica professionalità nelle materie di pertinenza della
stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i
membri della commissione durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri
della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al
presidente e ai componenti della commissione si applicano le
disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della
commissione competono le indennità di carica fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione
delibera con apposito regolamento in ordine al proprio
funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei
princìpi di trasparenza e celerità dell'attività, del
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla L. 7 agosto 1990,
n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi
di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta .
4. Le
deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente
sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene
informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in
ordine alla propria organizzazione e al proprio
funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del
personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la
disciplina delle spese e la composizione dei bilanci
preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del
regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . Tali
delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono esecutive decorsi venti
giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano
formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso,
unitariamente e in un unico contesto, sulle singole
disposizioni . Il trattamento economico complessivo del
personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP
viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello
massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva
per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
. Al
personale in posizione di comando o distacco è corrisposta
una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo . [Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e
il funzionamento, quelle concernenti il trattamento
giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo, che devono osservare i princìpi del regolamento
di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di
concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da
emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli,
entro il termine suddetto, proprie osservazioni]. [Trascorso
il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano
state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive] (18/c). La Corte dei conti esercita il controllo
generale sulla commissione per assicurare la legalità e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al
Parlamento.
5. È
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta
organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità.
[I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono
determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità
ai princìpi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con
richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza
nei settori delle attività istituzionali della commissione]
. [L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico
ed economico del personale sono stabiliti dal predetto
regolamento] . Tale regolamento detta altresì norme per
l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico
ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento
degli uffici, la qualifica di direttore generale
determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione
relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro
voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione
attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e
le qualifiche dirigenziali .
5-bis. I
regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i
compiti di cui all'articolo 17 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione .
Art. 17. Compiti della commissione di vigilanza.
1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6,
nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis,
ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che
assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari
al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione,
ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti
pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui
all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di
cui all'articolo 16.
2. In
conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione di cui
all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed
in particolare:
a) tiene
l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva
gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando
la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo
4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti
di carattere generale da essa emanati ;
c) svolge
l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione
del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica
il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del
rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5
dell'articolo 6;
e)
definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei
soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi,
schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f)
autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla
lettera e) del presente comma;
g) indica
criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e
di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio del
fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i
criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77,
evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il
rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta
l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione
periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e
finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita
il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni
presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l)
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche
legislative in materia di previdenza complementare;
m)
programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla
previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a
fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui
acquisizione la commissione può avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica
e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi
previdenziali.
3. Per
l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che
le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da
essa stessa stabiliti:
a) le
segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i
verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La
commissione può altresì:
a)
convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b)
richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5.
Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le
informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio
delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni
ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I
dipendenti e gli esperti addetti alla commissione
nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un
pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio
e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi
di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le
autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il
31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore
rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni .
Art. 18. Norme finali.
1. Alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (21), non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6,
commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto
dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette
forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice
civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del
datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi
di strutture gestionali amministrative e contabili separate
.
2. Le forme
di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5,
secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro
del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16;
al fine della emanazione di dette disposizioni, nella
comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la
consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono
tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo,
le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
istituite all'interno:
a) di enti
pubblici anche economici che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa;
b) di enti,
società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia
di esercizio della funzione creditizia e assicurativa (.
Alle forme
di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e
17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è
esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17,
dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei
controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma
pensionistica medesima .
4. Ai
soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato
un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle
disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi
quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine
per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi
2, 3 e 5.
5. Le
operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di
cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere
fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (23), e successive
modificazioni.
6. I
soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono
inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4,
comma 6.
6-bis. Le
forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di
diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione
a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di
stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è
avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo
piani di attività differenziati temporalmente anche con
riferimento alle modalità di controllo e alle diverse
categorie delle predette forme pensionistiche e definiti
tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del
comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche
statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al
comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione
dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della
iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi
pensione disposta dalla commissione, non si applicano
l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre
procedure di autorizzazione .
7. Per i
destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1
non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di
squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti
istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la
disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli
iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di
cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13,
commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le
disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali
in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per
fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13.
8. Per i
destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui
al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, si applicano le
disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle
forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari
derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste
dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita,
per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in
deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal
fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi
entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di
accertamento della predetta situazione di squilibrio, con
riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota
contributiva necessaria al riequilibrio della gestione,
senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore
pubblico allargato .
8-ter. Le
forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono
presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di
cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
provvedono a corredare detta istanza della documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario
di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a
tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio
investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare,
alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis,
l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e
secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma
8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater.
Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi,
fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme
vigenti alla stessa data .
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento .
9. I
dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al
fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza,
con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il
secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I
dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro
i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno
facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative
presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli
enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il
riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle
facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei
dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali
elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono
essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Art. 18-bis. Sanzioni penali e amministrative.
1. Chiunque
esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza
l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o
sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato.
2. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo
5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla
commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o
documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre
anni.
3. Il
rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali
agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I
componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non
ottemperano, anche in parte, alle richieste della
commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I
soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni .
5-bis. Le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta
salva l'attribuzione delle relative competenze
esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni .
Art. 19. Entrata in vigore.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
1 Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O.
2 Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti circolari:
-I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22
luglio 1996, n. 152; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 7
settembre 1996, n. 177; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ.
24 marzo 1997, n. 73; Circ. 17 aprile 1997, n. 95; Circ. 22
settembre 1997, n. 22; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ.
9 ottobre 1998, n. 213;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30
marzo 1996, n. 40451;
- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E;
Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 4 giugno 1998, n.
141/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 9 ottobre 1998,
n. 235/E.
3 Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335,
riportata al n. A/XXXV
4 Lettera aggiunta dall’art.17 del D.Lgs 9 marzo 2000, n.47.
5 Lettera così sostituita dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n.
335, riportata al n. A/XXXV.
6 Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335,
riportata al n. A/XXXV.
7 Lettera aggiunta dall’art.17 del D.Lgs 9 marzo 2000, n.47.
8 Lettera aggiunta dall’art.17 del D.Lgs 9 marzo 2000, n.47
9 Periodo così sostituito dall'art. 59, comma 41, L. 27
dicembre 1997, n. 449.
10 Per l'interpretazione autentica della disposizione
contenuta nella lett. c), vedi l'art. 2, D.L. 19 maggio
1997, n. 129. Vedi, anche, l'art. 5, L. 8 agosto 1995, n.
335
11 Vedi, anche, l'art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 335
12 Comma così modificato dall'art. 74, comma 5, della Legge
Finanziaria 2001
13 Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sostituiscono gli
originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 8
agosto 1995, n. 335, riportata al n. A/XXXV. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che
intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono
stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997
14 Comma aggiunto dall'art. 58, comma 8, L. 17 maggio 1999,
n. 144.
15 Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sostituiscono gli
originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 8
agosto 1995, n. 335, riportata al n. A/XXXV. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che
intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono
stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997
16 Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sostituiscono gli
originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 8
agosto 1995, n. 335, riportata al n. A/XXXV. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che
intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono
stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997
17 Comma aggiunto dall'art. 58, comma 8, L. 17 maggio 1999,
n. 144.
18 Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sostituiscono gli
originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 8
agosto 1995, n. 335. Successivamente il comma 4-bis è stato
così modificato dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. Per
le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle
risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di
conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n.
703, riportato al n. A/XLV.
19 Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 8 agosto 1995, n. 335.
20 Articolo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
21 In
relazione all’istituto dell’anticipazione è opportuno
sottolineare che la legge 53/2000 ha ampliato i casi in cui
è possibile richiedere un’anticipazione sulle prestazioni,
in particolare l’art.7 della L.53/00 sancisce: " Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell’art.7, comma 4, del citato decreto
legislativo n.124/1993, un’anticipazione delle prestazioni
per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
22 Periodo aggiunto dall’art.17 del D.Lgs.9 marzo 2000, n.47.
23 Articolo aggiunto dall'art.58, comma 8, L. 17 maggio 1999,
n. 144.
24 Periodo introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. 9 marzo
2000, n.47.
25 Articolo introdotto dal D.Lgs.9 marzo 2000, n.47
26 I primi due periodi così sostituiscono l'originario primo
periodo per effetto dell'art. 8, L. 8 agosto 1995, n. 335.
27 Vedi, anche, l'art. 71, comma 4, L. 17 maggio 1999, n.
144.
28 Comma così modificato dall'art. 9, L. 8 agosto 1995, n.
335.
29 Comma così modificato dall'art. 59, comma 41, L. 27
dicembre 1997, n. 449.
30 Articolo inserito dal D.Lgs. 9 marzo 2000, n.47, articolo
2.
31 Articolo inserito dal D.Lgs. 9 marzo 2000, n.47, articolo
2
32 Rubrica sostituita dall’art.3 del D.Lgs. 9 marzo 2000, n.47.
33 Articolo così modificato dall’articolo 3 del D.Lgs.9 marzo
2000, n.47
34 Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre
1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20).
35 Comma introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs.9 marzo 2000, n.47
36 Articolo così modificato dall’articolo 3 del D.Lgs.9 marzo
2000, n.47
37 Articolo così modificato dall’articolo 3 del D.Lgs.9 marzo
2000, n.47
38 Articolo così modificato dall’articolo 3 del D.Lgs.9 marzo
2000, n.47
39 Comma aggiunto dall'art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 335,
riportata al n. A/XXXV. Il comma 3-ter, inoltre, è stato
successivamente così modificato dall'art. 58, comma 8, L. 17
maggio 1999, n. 144.
40 Comma aggiunto dall'art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 335,
riportata al n. A/XXXV. Il comma 3-ter, inoltre, è stato
successivamente così modificato dall'art. 58, comma 8, L. 17
maggio 1999, n. 144.
41 Comma introdotto dall’art.3 del D.Lgs.9 marzo 2000, n.47.
42 Comma introdotto dall’art.3 del D.Lgs.9 marzo 2000, n.47.
43 Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n.
585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20).
44 L’articolo è stato quasi totalmente abrogato dal D.Lgs.47/00.
La disciplina fiscale dei contributi e delle prestazioni è
contenuta nel T.U.I.R. come modificata dal decreto
legislativo 47. Il D.Lgs. 47/2000 ha introdotto la
disciplina dei contributi nell’art.10 del D.P.R. 917/1986 ;
inoltre , sono state apportate modifiche anche all’art.48 e
all’art.70. La disciplina relativa al trattamento fiscale
delle prestazioni del fondo è contenuta nell’art.16, 17, 42,
47, 48-bis, come modificati dal decreto del 9 marzo 2000.
45 Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma
8-bis all'art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
46 Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
47 Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
48 Il comma 13 è stato così sostituito dalla D.Lgs.47/00.
49 Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 8 agosto 1995,
n. 335, riportata al n. A/XXXV. Vedi, anche, l'art. 71,
comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144.
50 Articolo così sostituito dall’articolo 5 del D.Lgs.47/00.0-b
50 -bis, Come modificati dal decreto correttivo del D.lgs.
47/00
51 Articolo introdotto dal D.Lgs.47/00, art.6.
51-bis Come modificato dal decreto correttivo del D.lgs 47/00
52 Articolo introdotto dal D.Lgs.47/00, art.7. Ai fondi
pensione di cui all’art.14-ter del presente decreto ,si
applicano le disposizioni dell’art.5, commi da 4 a 7 del
D.Lgs.47/00.
53 Articolo introdotto dal D.Lgs. 9 marzo 2000, n.47, art.8.
Ai fondi di cui all’art.14-quater del presente decreto si
applicano le disposizioni dell’art.5, commi da 4 a 7 del
D.Lgs.47/00.
53-bis Come modificato dal decreto correttivo del D.lgs.47/00
54 Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144
55 Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
56 Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144,
riportata alla voce Economia
57 Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
58 Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144
59 Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144
60 Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 8 agosto 1995,
n. 335
61 Lettera così modificata dall'art. 59, comma 43, L. 27
dicembre 1997, n. 449.
62 Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 8 agosto 1995,
n. 335.
63 Comma così modificato, prima dall'art. 5, D.Lgs. 30
dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20) e
poi dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335
64 Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n.
585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). L'ultimo comma del
citato art. 5 ha, inoltre, così disposto: "3. L'istanza di
cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto". Vedi, anche, il D.M. 23 giugno
1994.
65 Comma aggiunto dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335
66 Comma aggiunto dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335
67 Comma aggiunto dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335
68 La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 luglio 1999, n.
289 (Gazz. Uff. 14 luglio 19599, n. 28, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
le6gittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies,
nel testo introdotto dall'art. 15, c7omma 5, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli artt. 3,
38, 39 e 481 della Costituzione.
69 Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 335.
70 Comma aggiunto dall'art. 58, comma 8, L. 17 marzo 1999, n.
144.
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