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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Iscritti ultraquarantenni
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Pensione contributiva
Supplementi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA FORENSE

Supplementi
L'iscritto, che percepisca la pensione di vecchiaia o contributiva e prosegua nell'esercizio della professione ha diritto, su domanda, ad un supplemento della pensione dopo due anni dal pensionamento (supplemento biennale) e ad un ulteriore supplemento alla maturazione del successivo triennio (supplemento triennale) nell'arco del quinquennio successivo al pensionamento.
(Art. 1 legge 141/92)
Dal 6° anno successivo al pensionamento, i pensionati che rimangono iscritti agli albi, sono tenuti a corrispondere sul reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF, il solo contributo di solidarietà nella misura del 4% fino al tetto reddituale (86.700,00 euro) e del 3% sulla parte eccedente il tetto.

Calcolo
I supplementi su pensioni contributive o su pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza successiva al 01/05/2007 sono liquidati secondo le regole del sistema contributivo di cui alla legge 335/95.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009