CASSA FORENSE |
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Ente costituito a seguito della legge 406/33. Vedi anche legge 1938/39, legge 6/52 (Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), legge 576/80, legge 141/92. |
Soggetti tutelati Sono iscritti all’ente e tenuti al versamento gli iscritti agli albi degli avvocati che dimostrino la continuità nell’esercizio della professione, cioè che abbiano un reddito netto Irpef o un imponibile IVA superiore a dei parametri annualmente stabiliti dalla cassa (nel 2008, redditi 2007 i valori sono rispettivamente 7.590,00 e 11.385,00 euro). Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati devono annualmente inviare comunque alla Cassa i dati utili a stabilire la continuità nell’esercizio della professione. I praticanti non abilitati al patrocinio non possono essere iscritti alla Cassa, diversamente dai praticanti abilitati al patrocinio che hanno la facoltà di iscrizione alla Cassa senza l’obbligo di dimostrare di rientrare nei parametri relativi alla continuità professionale. |
Contatti Via Ennio Quirino Visconti, 8 00193 Roma Telefono: 06362111 www.cassaforense.it |
Data Costituzione: 1933 |
Contributo Soggettivo: 12 |
Minimo Soggettivo: 1310,00 |
Contributo Integrativo: 2 |
Minimo Integrativo: 395,00 |
Contributo Maternità: 135,00 |
Invalidità 10 anni |
Indirettà 10 anni |
Vecchiaia 65 anni di età + 30 anni di contributi |
Anzianità 58 anni di età + 35 anni di contributi 40 anni di contributi + qualsiasi età |
Pensione Contributiva o Restituzione Pensione CONTRIBUTIVA |
Annotazioni 131095 assicurati 11750 pensionati |
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