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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Iscritti ultraquarantenni
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Pensione contributiva
Supplementi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA FORENSE

Riscatti
E’ possibile riscattare a norma della legge 141/92, art. 24:
- Il corso legale di laurea in giurisprudenza
- Il servizio militare obbligatorio o il servizio civile sostitutivo
- Il praticantato con e senza abilitazione, per un periodo massimo di tre anni.

L’importo da pagare per il riscatto è pari alla riserva matematica così come calcolata coi criteri e i coefficienti utilizzati dalla legge 45/90.
Tale onere non può comunque essere inferiore, per ogni anno da riscattare, al contributo minimo previsto per l’anno in cui il riscatto viene richiesto.
I contributi da riscatto non concorrono al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per la pensione di anzianità.
Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell’interessato, ma solo per anni interi e non coincidenti, neanche parzialmente, tra loro o con periodi di iscrizione alla cassa o ad altre forme di previdenza per cui sia possibile la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90.
Non è possibile riscattare periodi già riscattati presso altri fondi.
(Regolamento per il Riscatto)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009