CASSA FORENSE |  | | Riscatti E’ possibile riscattare a norma della legge 141/92, art. 24: - Il corso legale di laurea in giurisprudenza - Il servizio militare obbligatorio o il servizio civile sostitutivo - Il praticantato con e senza abilitazione, per un periodo massimo di tre anni.
L’importo da pagare per il riscatto è pari alla riserva matematica così come calcolata coi criteri e i coefficienti utilizzati dalla legge 45/90. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ogni anno da riscattare, al contributo minimo previsto per l’anno in cui il riscatto viene richiesto. I contributi da riscatto non concorrono al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per la pensione di anzianità. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell’interessato, ma solo per anni interi e non coincidenti, neanche parzialmente, tra loro o con periodi di iscrizione alla cassa o ad altre forme di previdenza per cui sia possibile la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90. Non è possibile riscattare periodi già riscattati presso altri fondi. (Regolamento per il Riscatto) |
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