LA PREVIDENZA
DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Le casse e la ricongiunzione
La Legge 45/90
La legge 45 del 5 marzo 1990 costituisce il
primo tentativo di permettere alle casse di previdenza dei liberi professionisti
di potere “dialogare” con gli altri istituti di previdenza obbligatoria.
Alcune Casse professionali sono nate
addirittura prima ancora dell’Inps, eppure fino alla promulgazione della legge
45/90 esse erano considerate come un mondo a parte rispetto agli altri enti. Del
resto, in un mondo delle professioni assai chiuso e quasi ereditario come si
presentava in Italia per la quasi totalità del secolo scorso, per molti anni
l’esigenza di riunire in un’unica prestazione dei periodi assicurativi presso
enti diversi non era un’esigenza sentita dai professionisti iscritti alle Casse.
L’istruzione di massa ha invece facilitato
l’accesso alle professioni liberali anche a storici outsiders, ed i casi di
carriere miste e comunque non continue si sono moltiplicati.
L’istituzione della ricongiunzione a norma
della legge 45 del 5 marzo 1990 è stata, appunto, la prima risposta all’esigenza
di valorizzare contribuzioni diverse comprendenti anche periodi di assicurazione
ad una cassa libero professionale.
Nel nostro lavoro quotidiano non veniamo
spesso a contatto con professionisti o ex professionisti iscritti alle casse,
per cui spesso cadiamo in un equivoco.
La parola “ricongiunzione” rimanda, vista la
mole di lavoro di certo maggiore, al concetto ed alle procedure tipiche della
legge 29/79, con la quale, lo sappiamo bene perché la applichiamo spesso, è
possibile portare una posizione Inps presso Inpdap e viceversa.
Poiché raramente sono stati fatti
approfondimenti su questo altro tipo di ricongiunzione, il sentimento comune è
quello di assimilarla alla più frequente legge 29/79.
I due tipi di ricongiunzione sono in realtà
molto diversi, e pur svolgendo la stessa funzione, quella eseguita a norma della
legge 45/90 presenta una quantità superiore di limitazioni e distinguo che
devono essere presi in considerazione.
Andiamo quindi ad analizzare la legge
articolo per articolo, scoprendo quali devono essere le modalità operative e le
attenzioni che dobbiamo usare nel momento in cui si presenta nel nostro ufficio
un professionista, o un ex professionista che presenta contribuzione mista.
Articolo 1
Facoltà di ricongiunzione
L’articolo ci illustra chi sono i destinatari
dell’opportunità di ricongiunzione. Ovvero:
¨
Lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, o autonomi, che siano stati iscritti a forme obbligatorie di
previdenza per i liberi professionisti. (Comma 1)
¨
Liberi professionisti iscritti
alle casse che siano stati assicurati a forme obbligatorie di previdenza. (Comma
2)
Entrambe queste categorie sono composte da
lavoratori iscritti. La legge specifica poi che la ricongiunzione deve
essere effettuata esclusivamente nella gestione in cui il lavoratore risulta
iscritto.
E’ lì, e solo nella cassa in cui sta
procedendo ai versamenti che il lavoratore può ricongiungere la propria
posizione sia essa da Inps o Inpdap ad una cassa, o da una cassa a Inps o
Inpdap, o da una cassa o più casse ad una cassa terza(comma 3).
Solo dopo il compimento dell’età pensionabile
sarà possibile derogare da questa norma, come prevede il comma 4, che pone però
il limite che nella cassa presso la quale si ricongiunge la posizione sussistano
almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime
obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
Il comma 5 prevede la possibilità di
ricongiunzione per i professionisti pensionati di anzianità, al fine della
liquidazione di un supplemento, che sarà erogato una sola volta a cagione della
contribuzione maturata dopo la decorrenza della pensione, e la cui richiesta
dovrà essere fatta entro un anno dalla cessazione della successiva
contribuzione. Questa possibilità, ora che quasi tutte le casse previdenziali
prevedono la possibilità di una prestazione contributiva anche per coloro i
quali hanno una anzianità assicurativa molto limitata (3,5, 10 anni), ha
certamente perso molte delle sue ragioni d’essere.
E’ utile tenere a mente la prima frase del
primo comma dell’articolo (e quindi della legge), in particolar modo laddove
specifica che la facoltà della ricongiunzione è data ai fini del diritto e della
misura di un’unica pensione. Questo concetto è fondamentale per
comprendere una serie di limitazioni che incontreremo lungo la disamina del
provvedimento.
Articolo 2
Modalità di ricongiunzione
I contributi oggetto di ricongiunzione
vengono trasferiti presso la cassa destinataria maggiorati di un interesse(Comma
1), e questa, al fine di accreditare la posizione, chiederà al lavoratore di
versare l’importo derivante dalla riserva matematica determinata in base
all’articolo 13 della legge 1338/62.(Comma 2)
Possiamo notare già una differenza rispetto
alla legge 29/79, la quale prevede che l’onere così calcolato vada abbattuto del
50%. Le ricongiunzioni a norma della legge 45/90 sono più onerose.
I commi 3 e 4 descrivono le modalità di
pagamento di tale onere, che può essere rateizzato e pagato anche dopo la
decorrenza della pensione.
La rateazione non
impedisce tuttavia che
tutti i periodi richiesti siano comunque accreditati
alla data della decorrenza, come specificato dalla sentenza
di Corte di Cassazione numero 13987/1999.
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Articolo 3
Esercizio della facoltà
La facoltà di ricongiunzione può essere
esercitata una sola volta, salvo il caso in cui il richiedente non possa far
valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, dei quali
cinque continuativi in relazione ad attività effettivamente esercitata.(Comma
1)
E’ il caso di specificare, visti alcuni
dinieghi che siamo visti recapitare, cosa si intenda con l’espressione
“esercitare le facoltà”. Noi crediamo che la facoltà si eserciti nel momento in
cui il richiedente accetta il provvedimento e paga in una soluzione unica o
chiedendo un piano di rateazione.
Al comma 2 l’articolo illustra le modalità di
esercizio di una seconda ricongiunzione che possa dare diritto ad un
supplemento. Essa può ovviamente essere destinata solo verso l’ente che eroga la
pensione.
Articolo 4
Adempimenti gestionali e criteri di
trasferimento
L’articolo 4 indica alle amministrazioni
coinvolte nell’iter della ricongiunzione le modalità di dialogo tra di esse e
con l’interessato che, entro 180 giorni (comma 2), deve venire a conoscenza
dell’ammontare dell’onere a suo carico nonché dei possibili piani di copertura
rateale dello stesso. Il richiedente è nell’obbligo di versare almeno
l’equivalente di tre rate entro i sessanta giorni, passati i quali la richiesta
si intende revocata.
Una volta iniziato il pagamento, invece, la
domanda è da considerarsi irrevocabilmente accettata (comma 3); solo in questo
caso, come specificato commentando l’articolo 3, crediamo che possa partire
l’impossibilità decennale di una nuova domanda.
La posizione è trasferita globalmente, non
essendo possibile in alcun modo una ricongiunzione parziale, comprensiva della
eventuale contribuzione figurativa che deve venir valorizzata e monetizzata
all’atto del trasferimento della posizione da una cassa all’altra. Sono escluse
dal trasferimento le somme accreditate per assicurazioni diversa dalla IVS,
quindi quelle per malattia, CUAF, DS.
Articolo 5
Determinazione del diritto e della misura
della pensione
Il primo comma ci dice che le norme per il
calcolo della pensione unica sono quelle della cassa presso cui si è
accentrata la posizione, purchè i periodi di contribuzione ricongiunti non siano
inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l’età per il collocamento a riposo per
aver maturato la pensione di vecchiaia, fatte salve le norme relative alle
pensioni di invalidità ed inabilità.
Questa parte è molto delicata ed importante,
a causa delle possibili interpretazioni che possono essere date a questo
passaggio.
L’articolo 5 è sempre stato inteso dagli enti
pubblici e dalle amministrazioni in una maniera per cui non è stato possibile
esercitare la facoltà di ricongiunzione ai sensi della legge 45/90 se la somma
delle contribuzioni ricongiunte non avesse raggiunto i 35 anni, se non fosse
stata compiuta l’età pensionabile o in caso di sopraggiunta
invalidità/inabilità. Tale interpretazione è alquanto dubbia in quanto la legge
riporta solo che non esista il diritto a pensione se non si sono perfezionati i
requisiti di cui sopra, non che non sia possibile esercitare il diritto alla
ricongiunzione.
Qui torna però il concetto stigmatizzato alla
fine del primo articolo. La ricongiunzione deve essere finalizzata
all’ottenimento della pensione unica. Il combinato dei due articoli, 1 e 5,
porta quindi alla sostenibilità della tesi interpretativa seguita fin ora dagli
enti previdenziali; inoltre la forte limitazione posta dalla legge alla
“pensione unica” (35 anni, età pensionabile o inabilità/invalidità) può
contribuire acchè la limitazione sia considerata una tutela preventiva, in
quanto sarebbe possibile pagare l’onere di cui all’articolo 2 e, per qualsiasi
motivo, non riuscire ad arrivare ai requisiti minimi, non riuscendo a
valorizzare una contribuzione anche sostanziosa, lasciando aperta la possibilità
di creare, in casi estremi, una posizione silente di 34 anni e 11 mesi.
In caso di morte dell’assicurato questo
sarebbe un caso non solo possibile, ma addirittura probabile. La legge 45/90 non
si occupa della tutela dei superstiti limitandosi a prevedere la possibilità per
i superstiti di subentrare nel diritto di ricongiunzione (vedi in seguito,
articolo 7).
La Cassazione ha confermato e rafforzato
questo principio nella sentenza 3324/1999, laddove sostiene che non vi è diritto
alla ricongiunzione nella situazione in cui non risultino in capo al de cuius le
condizioni riportate all’articolo 5; non si perfeziona il diritto a pensione
indiretta anche se fosse possibile raggiungerne il requisito ricongiungendo.
Crediamo che ci siano possibilità di
tenere aperta la partita relativa all’impossibilità di procedere alla
ricongiunzione in carenza dei requisiti nel caso in cui questo possa
servire a salvare posizioni difficili da dirimere in altre maniere. |
Il comma 2 indica la misura della
valorizzazione dei contributi nel sistema retributivo in caso di contribuzione a
cifra fissa (tipica delle casse libero professionali) fissandolo al decuplo del
contributo versato.
Articolo 6
Coincidenza dei periodi di retribuzione
In caso di periodi di contribuzione
coincidenti la legge 45 indica che per il diritto e la misura della pensione
debbano essere considerati quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di
questo discrimine saranno considerati una sola volta i contributi di importo più
elevato. I contributi non considerati per la nuova posizione unificata possono
essere rimborsati, su richiesta dell’interessato. I versamenti volontari non
considerati vanno invece d’ufficio a scomputo dell’onere di ricongiunzione.
Valutando con attenzione l’articolo 6 sarà
possibile, per posizioni quasi del tutto coincidenti, richiedere l’applicazione
della legge al solo scopo di vedersi rimborsata la contribuzione a norma di
questo articolo.
Dovrà essere valutata con molta attenzione
questa possibilità, in particolar modo se la posizione ricongiunta a questo
scopo non sia silente o sia comunque monetizzabile in maniera meno macchinosa.
Ricordiamo che la maggior parte delle casse, anche quando preveda la
restituzione dei contributi versati, pur maggiorandoli degli interessi li
decurta della quota di assicurazione per l’invalidità (in media del 12%).
Articolo 7
Facoltà per i superstiti
Entro due anni dal decesso i superstiti
possono subentrare ed esercitare la facoltà che era del dante causa. Ricordiamo
però che anche per essi valgono le limitazioni prevista dall’articolo 5, ovvero
la posizione ricongiunta deve complessivamente ammontare ad almeno 35 anni, o il
de cuius doveva aver raggiunto l’età pensionabile.
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