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LA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

 

Le casse e la ricongiunzione

La Legge 45/90

 

La legge 45 del 5 marzo 1990  costituisce il primo tentativo di permettere alle casse di previdenza dei liberi professionisti di potere “dialogare” con gli altri istituti di previdenza obbligatoria.

 

Alcune Casse professionali sono nate addirittura prima ancora dell’Inps, eppure fino alla promulgazione della legge 45/90 esse erano considerate come un mondo a parte rispetto agli altri enti. Del resto, in un mondo delle professioni assai chiuso e quasi ereditario come si presentava in Italia per la quasi totalità del secolo scorso, per molti anni l’esigenza di riunire in un’unica prestazione dei periodi assicurativi presso enti diversi non era un’esigenza sentita dai professionisti iscritti alle Casse.

L’istruzione di massa ha invece facilitato l’accesso alle professioni liberali anche a storici outsiders, ed i casi di carriere miste e comunque non continue si sono moltiplicati.

L’istituzione della ricongiunzione a norma della legge 45 del 5 marzo 1990 è stata, appunto, la prima risposta all’esigenza di valorizzare contribuzioni diverse comprendenti anche periodi di assicurazione ad una cassa libero professionale.

 

Nel nostro lavoro quotidiano non veniamo spesso a contatto con professionisti o ex professionisti iscritti alle casse, per cui spesso cadiamo in un equivoco.

La parola “ricongiunzione” rimanda, vista la mole di lavoro di certo maggiore, al concetto ed alle procedure tipiche della legge 29/79, con la quale, lo sappiamo bene perché la applichiamo spesso, è possibile portare una posizione Inps presso Inpdap e viceversa.

 

Poiché raramente sono stati fatti approfondimenti su questo altro tipo di ricongiunzione, il sentimento comune è quello di assimilarla alla più frequente legge 29/79.

 

I due tipi di ricongiunzione sono in realtà molto diversi, e pur svolgendo la stessa funzione, quella eseguita a norma della legge 45/90 presenta una quantità superiore di limitazioni e distinguo che devono essere presi in considerazione.

 

Andiamo quindi ad analizzare la legge articolo per articolo, scoprendo quali devono essere le modalità operative e le attenzioni che dobbiamo usare nel momento in cui si presenta nel nostro ufficio un professionista, o un ex professionista che presenta contribuzione mista.

 

Articolo 1

Facoltà di ricongiunzione

 

L’articolo ci illustra chi sono i destinatari dell’opportunità di ricongiunzione. Ovvero:

¨      Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o autonomi, che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti. (Comma 1)

¨      Liberi professionisti iscritti alle casse che siano stati assicurati a forme obbligatorie di previdenza. (Comma 2)

 

Entrambe queste categorie sono composte da lavoratori iscritti. La legge specifica poi che la ricongiunzione deve essere effettuata esclusivamente nella gestione in cui il lavoratore risulta iscritto.

E’ lì, e solo nella cassa in cui sta procedendo ai versamenti che il lavoratore può ricongiungere la propria posizione sia essa da Inps o Inpdap ad una cassa, o da una cassa a Inps o Inpdap, o da una cassa o più casse ad una cassa terza(comma 3).

Solo dopo il compimento dell’età pensionabile sarà possibile derogare da questa norma, come prevede il comma 4, che pone però il limite che nella cassa presso la quale si ricongiunge la posizione sussistano almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Il comma 5 prevede la possibilità di ricongiunzione per i professionisti pensionati di anzianità, al fine della liquidazione di un supplemento, che sarà erogato una sola volta a cagione della contribuzione maturata dopo la decorrenza della pensione, e la cui richiesta dovrà essere fatta entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Questa possibilità, ora che quasi tutte le casse previdenziali prevedono la possibilità di una prestazione contributiva anche per coloro i quali hanno una anzianità assicurativa molto limitata (3,5, 10 anni), ha certamente perso molte delle sue ragioni d’essere.

 

E’ utile tenere a mente la prima frase del primo comma dell’articolo (e quindi della legge), in particolar modo laddove specifica che la facoltà della ricongiunzione è data ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Questo concetto è fondamentale per comprendere una serie di limitazioni che incontreremo lungo la disamina del provvedimento.

 

Articolo 2

Modalità di ricongiunzione

 

I contributi oggetto di ricongiunzione vengono trasferiti presso la cassa destinataria maggiorati di un interesse(Comma 1), e questa, al fine di accreditare la posizione, chiederà al lavoratore di versare l’importo derivante dalla riserva matematica determinata in base all’articolo 13 della legge 1338/62.(Comma 2)

Possiamo notare già una differenza rispetto alla legge 29/79, la quale prevede che l’onere così calcolato vada abbattuto del 50%. Le ricongiunzioni a norma della legge 45/90 sono più onerose.

I commi 3 e 4 descrivono le modalità di pagamento di tale onere, che può essere rateizzato e pagato anche dopo la decorrenza della pensione.

 

La rateazione non impedisce tuttavia che  tutti i periodi richiesti siano comunque accreditati alla data della decorrenza, come specificato dalla sentenza di Corte di Cassazione numero 13987/1999.

 

Articolo 3

Esercizio della facoltà

 

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo il caso in cui il richiedente non possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, dei quali cinque continuativi in relazione ad attività effettivamente esercitata.(Comma 1)

E’ il caso di specificare, visti alcuni dinieghi che siamo visti recapitare, cosa si intenda con l’espressione “esercitare le facoltà”. Noi crediamo che la facoltà si eserciti nel momento in cui il richiedente accetta il provvedimento e paga in una soluzione unica o chiedendo un piano di rateazione.

Al comma 2 l’articolo illustra le modalità di esercizio di una seconda ricongiunzione che possa dare diritto ad un supplemento. Essa può ovviamente essere destinata solo verso l’ente che eroga la pensione.

 

Articolo 4

Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento

 

L’articolo 4 indica alle amministrazioni coinvolte nell’iter della ricongiunzione le modalità di dialogo tra di esse e con l’interessato che, entro 180 giorni (comma 2), deve venire a conoscenza dell’ammontare dell’onere a suo carico nonché dei possibili piani di copertura rateale dello stesso. Il richiedente è nell’obbligo di versare almeno l’equivalente di tre rate entro i sessanta giorni, passati i quali la richiesta si intende revocata.

Una volta iniziato il pagamento, invece, la domanda è da considerarsi irrevocabilmente accettata (comma 3); solo in questo caso, come specificato commentando l’articolo 3, crediamo che possa partire l’impossibilità decennale di una nuova domanda.

La posizione è trasferita globalmente, non essendo possibile in alcun modo una ricongiunzione parziale, comprensiva della eventuale contribuzione figurativa che deve venir valorizzata e monetizzata all’atto del trasferimento della posizione da una cassa all’altra. Sono escluse dal trasferimento le somme accreditate per assicurazioni diversa dalla IVS, quindi quelle per malattia, CUAF, DS.

 

Articolo 5

Determinazione del diritto e della misura della pensione

 

Il primo comma ci dice che le norme per il calcolo della pensione unica sono quelle della cassa presso cui si è accentrata la posizione, purchè i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l’età per il collocamento a riposo per aver maturato la pensione di vecchiaia, fatte salve le norme relative alle pensioni di invalidità ed inabilità.

Questa parte è molto delicata ed importante, a causa delle possibili interpretazioni che possono essere date a questo passaggio.

L’articolo 5 è sempre stato inteso dagli enti pubblici e dalle amministrazioni in una maniera per cui non è stato possibile esercitare  la facoltà di ricongiunzione ai sensi della legge 45/90 se la somma delle contribuzioni ricongiunte non avesse raggiunto i 35 anni, se non fosse stata compiuta l’età pensionabile o in caso di sopraggiunta invalidità/inabilità. Tale interpretazione è alquanto dubbia in quanto la legge riporta solo che non esista il diritto a pensione se non si sono perfezionati i requisiti di cui sopra, non che non sia possibile esercitare il diritto alla ricongiunzione.

Qui torna però il concetto stigmatizzato alla fine del primo articolo. La ricongiunzione deve essere finalizzata all’ottenimento della pensione unica. Il combinato dei due articoli, 1 e 5, porta quindi alla sostenibilità della tesi interpretativa seguita fin ora dagli enti previdenziali; inoltre la forte limitazione posta dalla legge alla “pensione unica” (35 anni, età pensionabile o inabilità/invalidità) può contribuire acchè la limitazione sia considerata una tutela preventiva, in quanto sarebbe possibile pagare l’onere di cui all’articolo 2 e, per qualsiasi motivo, non riuscire ad arrivare ai requisiti minimi, non riuscendo a valorizzare una contribuzione anche sostanziosa, lasciando aperta la possibilità di creare, in casi estremi, una posizione silente di 34 anni e 11 mesi.

In caso di morte dell’assicurato questo sarebbe un caso non solo possibile, ma addirittura probabile. La legge 45/90 non si occupa della tutela dei superstiti limitandosi a prevedere la possibilità per i superstiti di subentrare nel diritto di ricongiunzione (vedi in seguito, articolo 7).

La Cassazione ha confermato e rafforzato questo principio nella sentenza 3324/1999, laddove sostiene che non vi è diritto alla ricongiunzione nella situazione in cui non risultino in capo al de cuius le condizioni riportate all’articolo 5; non si perfeziona il diritto a pensione indiretta anche se fosse possibile raggiungerne il requisito ricongiungendo.

Crediamo che ci siano possibilità di tenere aperta la partita relativa all’impossibilità di procedere alla ricongiunzione in carenza dei requisiti nel caso in cui questo possa servire a salvare posizioni difficili da dirimere in altre maniere.

Il comma 2 indica la misura della valorizzazione dei contributi nel sistema retributivo in caso di contribuzione a cifra fissa (tipica delle casse libero professionali) fissandolo al decuplo del contributo versato.

 

Articolo 6

Coincidenza dei periodi di retribuzione

 

In caso di periodi di contribuzione coincidenti la legge 45 indica che per il diritto e la misura della pensione debbano essere considerati quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questo discrimine saranno considerati una sola volta i contributi di importo più elevato. I contributi non considerati per la nuova posizione unificata possono essere rimborsati, su richiesta dell’interessato. I versamenti volontari non considerati vanno invece d’ufficio a scomputo dell’onere di ricongiunzione.

Valutando con attenzione l’articolo 6 sarà possibile, per posizioni quasi del tutto coincidenti, richiedere l’applicazione della legge al solo scopo di vedersi rimborsata la contribuzione a norma di questo articolo.

Dovrà essere valutata con molta attenzione questa possibilità, in particolar modo se la posizione ricongiunta a questo scopo non sia silente o sia comunque monetizzabile in maniera meno macchinosa. Ricordiamo che la maggior parte delle casse, anche quando preveda la restituzione dei contributi versati, pur maggiorandoli degli interessi li decurta della quota di assicurazione per l’invalidità (in media del 12%).

 

Articolo 7

Facoltà per i superstiti

 

Entro due anni dal decesso i superstiti possono subentrare ed esercitare la facoltà che era del dante causa. Ricordiamo però che anche per essi valgono le limitazioni prevista dall’articolo 5, ovvero la posizione ricongiunta deve complessivamente ammontare ad almeno 35 anni, o il de cuius doveva aver raggiunto l’età pensionabile.

 

 


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