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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Iscritti ultraquarantenni
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Pensione contributiva
Supplementi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA FORENSE

Pensioni ai superstiti
Il dante causa doveva essere un pensionato o un assicurato che avesse perfezionato i requisiti della pensione di invalidità.
Spetta al coniuge, ai figli minorenni o maggiorenni inabili ovvero i figli fino al 21° anno di età se studenti, fino al 26° se universitari.

Le pensioni ai superstiti sono erogate nella misura del 60% se il beneficiario è unico, con l’aggiunta di un ulteriore 20% per ogni altro beneficiario fino a concorrenza del 100%.

La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l’iscrizione era cessata al momento del decesso, purché non sia avvenuta prima dei tre anni anteriori al decesso.
(Art. 3 legge 141/92)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009