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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Iscritti ultraquarantenni
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Pensione contributiva
Supplementi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA FORENSE

Pensione di invalidità
Requisiti
- Età inferiore ai 65 anni
- Capacità dell’iscritto all’esercizio della professione ridotta di 2/3 a causa di malattia o infortunio
- 10 anni di effettiva contribuzione e iscrizione (5 in caso di infortunio)
- Regolarità della posizione assicurativa nei confronti della cassa
- Iscrizione in atto da data anteriore al 40° anno di età, salvo pagamento contribuzione speciale, vedi capitolo 'iscritti ultraquarantenni'.

Calcolo
La pensione di invalidità è di misura pari al 70% dell’importo della pensione di inabilità calcolata sulla stessa posizione.
L’assicurato che prosegua nell’attività professionale può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in anzianità o vecchiaia. In caso di aggravamento delle patologie sarà possibile chiedere la pensione di inabilità.
(Art. 5 legge 576/80)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009