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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Iscritti ultraquarantenni
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Pensione contributiva
Supplementi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA FORENSE

Pensione di anzianità
Requisiti
- 58 anni di età;
- 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
(non si considerano i contributi da riscatto).
Oppure
- 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione a prescindere dall’età (non si considerano i contributi da riscatto).

Per la pensione di anzianità è necessaria la cancellazione dagli albi forensi e la regolarità della posizione contributiva nei confronti della cassa.

Decorrenza
L’accesso alla pensione di anzianità è subordinato al meccanismo delle finestre semestrali.
Pertanto, gli iscritti che presentano domanda di pensione nel:
- 1° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
- 2° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 3° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- 4° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

(Art. 3 L. 576/80 – Ll. 335/95 e 449/97)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009