CASSA FORENSE |  | | Pensione contributiva L’avvocato che abbia raggiunto i 65 anni e non abbia perfezionato i 30 anni di contribuzione ma che ne abbia accumulati comunque almeno 5, a condizione che non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali, e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo, è nella possibilità di chiedere la pensione contributiva, che sarà calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge 335/95. Contribuiscono alla formazione del montante i soli contributi soggettivi effettivamente versati. (Art. 4 Regolamento generale Cassa Forense) |
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