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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Iscritti ultraquarantenni
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Pensione contributiva
Supplementi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA FORENSE

Pensione contributiva
L’avvocato che abbia raggiunto i 65 anni e non abbia perfezionato i 30 anni di contribuzione ma che ne abbia accumulati comunque almeno 5, a condizione che non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali, e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo, è nella possibilità di chiedere la pensione contributiva, che sarà calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge 335/95. Contribuiscono alla formazione del montante i soli contributi soggettivi effettivamente versati.
(Art. 4 Regolamento generale Cassa Forense)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009