Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo Quota A
Contributo Quota B
Fondi speciali Enpam
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione ordinaria
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Integrazione al minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAM
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri

Pensione ordinaria
Requisiti
-65 anni di età
-5 anni di contribuzione se in costanza di iscrizione
-15 anni di contribuzione se l’iscrizione è cessata

Calcolo
La pensione è calcolata sommando la ''Quota A'' e la ''Quota B''

Quota A
Reddito annuo medio di tutta la carriera lavorativa valutato secondo i seguenti coefficienti di rendimento
- all’1,10% per gli anni sino al 1997 compreso;
- all’1,75% dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
- all’1,50% dal 1° agosto 2006.

N.B. Per reddito non si intende il reddito effettivamente denunciato, bensì quello ricostruito in base alla contribuzione versata.

Quota B
La pensione si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito con le aliquote del 12,50% e del 2% sulla base dei contributi versati) le aliquote di rendimento pari:
- all’1,75% per ogni anno di contribuzione con aliquota del 12,50%;
- allo 0,28% per ogni anno di contribuzione con aliquota del 2%;


Supplementi
Contributi successivi alla data di pensionamento danno diritto a supplementi triennali erogati d’ufficio.
(Artt. 18, 9 Regolamento fondo generale)

Nei fondi speciali è presente anche la possibilità di accedere alla pensione ordinaria con 40 anni di iscrizione e contribuzione, o perfezionando in alternativa i 35 anni di iscrizione e contribuzione e 58 anni di età.
In questi casi è necessaria anche una anzianità di laurea di almeno 30 anni.
E’ prevista inoltre, nei fondi speciali, la possibilità della liquidazione in capitale di una quota fino al 15% della contribuzione versata.
(Art. 19 Regolamento fondo generale)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009