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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo Quota A
Contributo Quota B
Fondi speciali Enpam
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione ordinaria
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Integrazione al minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAM
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri

Maternità
L’indennità di maternità è pari all’ 80% dei 5/12 del reddito professionale percepito nel secondo anno antecedente la richiesta. Tale prestazione non può comunque essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. 1981/402, ovvero, per il 2009, a 4.522,92 euro.
L'indennità massima erogabile è pari a 5 volte la minima, quindi, nel 2009, a 22.614,75 euro.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto o dall’entrata in famiglia del figlio adottivo.

Indennità di aborto
Spetta in caso di aborto terapeutico o spontaneo verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza ed è pari all’80% di una mensilità del reddito professionale denunciato nel secondo anno antecedente l’evento.
Essa non può comunque essere inferiore all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 1981/402.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009