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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di solidarietà
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione del montante contributivo
Trattamento Minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
EPAP
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Riscatti
La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Ente che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all’Ente.
Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio.
E’ inoltre riscattabile il periodo degli studi universitari limitatamente al corso legale del diploma di laurea, della laurea specialistica e del dottorato. Tali periodi sono cumulabili.
La facoltà di riscatto può essere esercitata dal professionista iscritto EPAP, anche pensionato, dai cancellati dall’Ente che abbiano mantenuto una posizione (non abbiano cioè chiesto il rimborso dei contributi, dai titolari di pensione di inabilità e dai superstiti dell’iscritto che non abbia maturato il requisito minimo.
Il costo del riscatto è pari al contributo minimo vigente nell’anno di richiesta, o a scelta del richiedente, il 10% della media dei redditi professionali dichiarati negli ultimi 3 anni antecedenti la richiesta.
I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione.
La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate.
(art. 22 Regolamento)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009