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EPAP |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale | Pensione di invalidità Requisiti a) capacità all’esercizio della professione ridotta in modo continuativo a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente; b) anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile per il diritto alla pensione di invalidità decorre dalla data di prima iscrizione all’EPAP, indipendentemente dall’eventuale cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione all’Albo professionale; c) versamento effettivo di almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente l’anno di presentazione della domanda. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) e c) quando l’invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività professionale per la quale opera l’iscrizione all’EPAP. Anche nel calcolo della pensione di invalidità si deve incrementare il montante come previsto dall’articolo 1 comma 15 della legge 335/95 Il percettore di pensione di invalidità che non percepisca altro trattamento pensionistico obbligatorio può conseguire, con delibera del CdA, nei limiti delle disponibilità della Cassa, una integrazione della pensione di inabilità fino a concorrenza con il 70% dell’importo dell’assegno sociale Inps.
L’iscritto, pensionato di invalidità, che prosegua nell’esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia può richiedere tale prestazione in sostituzione della pensione di invalidità.
L’ente può in ogni momento richiedere di verificare il permanere dei requisiti sanitari della pensione di invalidità. (artt. 14, 15 e 21 Regolamento) |
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