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Indice
I fondi
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Dettagli
Dati Generali
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Contributo di solidarietà
Contributo di maternità
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Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione del montante contributivo
Trattamento Minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
EPAP
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Pensione di inabilità
Requisiti
a) Riconoscimento di una capacità dell’iscritto all’esercizio della professione esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio.
b) 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio antecedente la domanda di pensione (si prescinde da questo requisito in caso di infortunio).
c) Cessazione dell’attività professionale.

Per l’accertamento dello stato di inabilità l’Epap si avvale delle Commissioni mediche del Servizio Sanitario Nazionale, che di volta in volta vengono scelte dagli interessati.
L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L'accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento iniziale dello stato di inabilità, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Calcolo
Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo, riferito al montante individuale maturato all'atto dell'ammissione al pensionamento, incrementato da un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età da parte dell'interessato.
Il periodo in questione non può comunque essere tale da comportare l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

Il percettore di pensione di inabilità che non percepisca altro trattamento pensionistico obbligatorio può conseguire, con delibera del CdA, nei limiti delle disponibilità della Cassa, una integrazione della pensione di inabilità fino a concorrenza con l’importo dell’assegno sociale Inps. Tale integrazione è reversibile se il superstite rientra nel limite di reddito personale previsto per l’assegno sociale.
L’ente può in ogni momento richiedere di verificare il permanere dei requisiti sanitari della pensione di inabilità. (artt. 13 e 15 Regolamento)

La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio della professione.
In caso di revoca della pensione di invalidità il Consiglio di amministrazione dell’Ente dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall’organo statutario competente.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009