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EPAP |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale | Maternità L’indennità di maternità è corrisposta al verificarsi dei seguenti eventi: a) gravidanza e puerperio. L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino; b) adozione o affidamento. L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. L’indennità spetta a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età, oppure i diciotto anni se di nazionalità straniera (Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 23/10/2003); c) aborto spontaneo o terapeutico. L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza. Nel caso in cui l’iscrizione all’Epap o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo assistibile (due mesi prima del parto/adozione/aborto spontaneo o terapeutico e tre dopo), l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. DOMANDA La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo annesso (disponibile anche sul sito Internet), deve essere inoltrata dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni da: 1. la data del parto; 2. la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, in caso di adozione o affidamento; 3. la data dell’aborto spontaneo o terapeutico.
L’indennità di maternità è pari all’ 80% dei 5/12 del reddito del secondo anno anteriore alla data dell’evento. E' comunque garantita un'indennità minima pari, per il 2009, a 4.522,92 euro. L’indennità massima erogabile è pari a 5 volta la minima, ovvero, nel 2009, a 22.614,75 euro |
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