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ENPAPI |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Professione Infermieristica | Cumulo La pensione di vecchiaia è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall’art. 1 commi 21 e 22 della legge 335/95 (Art. 31 Regolamenti di previdenza) All’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano le riduzioni previste nella Tab. G di cui all’Art. 1 comma 42 della legge 335/95. Alle pensioni ai superstiti si applicano le norme sul cumulo previste all’articolo 1 comma 41 della legge 335/95
N.B. Ricordiamo che l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi e pensioni prevista dall’articolo 19 della legge 133/08 non sarà applicata dalle casse libero professionali se i rispettivi CDA non modificheranno i regolamenti. |
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