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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Esoneri per i dipendenti
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Assegno di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Cumulo
Trattamento Minimo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAPI
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Professione Infermieristica

Cumulo
La pensione di vecchiaia è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall’art. 1 commi 21 e 22 della legge 335/95
(Art. 31 Regolamenti di previdenza)
All’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano le riduzioni previste nella Tab. G di cui all’Art. 1 comma 42 della legge 335/95.
Alle pensioni ai superstiti si applicano le norme sul cumulo previste all’articolo 1 comma 41 della legge 335/95

N.B. Ricordiamo che l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi e pensioni prevista dall’articolo 19 della legge 133/08 non sarà applicata dalle casse libero professionali se i rispettivi CDA non modificheranno i regolamenti.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009