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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Esoneri per i dipendenti
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Assegno di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Cumulo
Trattamento Minimo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAPI
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Professione Infermieristica

Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è pari al 10% o, secondo opzione annuale, al 15% del reddito professionale netto. A partire dal 2009 è modulabile fino al 20%.
Il reddito su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dalla legge 335/95 all’articolo 2 comma 18.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo che è pari, per l'anno 2009, a € 550,00.
Sono esonerati da detto contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per i titolari di contratto part-time pari o inferiore alla metà del full-time il contributo soggettivo minimo è ridotto, a domanda, del 50%.
Gli infermieri dipendenti con contratto di lavoro dipendente full-time possono chiedere l’esonero totale dal pagamento di ogni contributo

Gli iscritti di età inferiore ai 26 anni hanno diritto ad una riduzione del contributo minimo pari al 50%.
E’ ridotto al 50% il contributo soggettivo degli infermieri che abbiano compiuto il 65 anno di età che ne facciano richiesta; ad essi non si applica il minimale contributivo.
E’ ridotto del 50% anche il contributo soggettivo degli iscritti che per almeno sei mesi nell’anno solare dimostrino di trovarsi in stato di inabilità o maternità.
(Artt. 1 e 3 Regolamento di Previdenza)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009