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ENPAPI |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Professione Infermieristica | Contributo soggettivo Il contributo soggettivo è pari al 10% o, secondo opzione annuale, al 15% del reddito professionale netto. A partire dal 2009 è modulabile fino al 20%. Il reddito su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dalla legge 335/95 all’articolo 2 comma 18. È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo che è pari, per l'anno 2009, a € 550,00. Sono esonerati da detto contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per i titolari di contratto part-time pari o inferiore alla metà del full-time il contributo soggettivo minimo è ridotto, a domanda, del 50%. Gli infermieri dipendenti con contratto di lavoro dipendente full-time possono chiedere l’esonero totale dal pagamento di ogni contributo Gli iscritti di età inferiore ai 26 anni hanno diritto ad una riduzione del contributo minimo pari al 50%. E’ ridotto al 50% il contributo soggettivo degli infermieri che abbiano compiuto il 65 anno di età che ne facciano richiesta; ad essi non si applica il minimale contributivo. E’ ridotto del 50% anche il contributo soggettivo degli iscritti che per almeno sei mesi nell’anno solare dimostrino di trovarsi in stato di inabilità o maternità. (Artt. 1 e 3 Regolamento di Previdenza) |
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