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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo di solidarietà
Riduzione del contributo
Riscatti
Versamenti volontari
Contributo di assistenza/maternità
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Trattamento minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAF
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti

Riscatti
E’ possibile, prima del pensionamento, riscattare:
• gli anni di iscrizione all’Ente antecedente il 1959;
• il corso di laurea per un massimo di 5 anni.
Il riscatto di laurea non contribuisce ad incrementare l’anzianità contributiva; esso dà invece diritto ad un supplemento (Articolo 20 Regolamento)
Per questo motivo l’Inpdap permette ai farmacisti dipendenti pubblici di riscattare il periodo degli studi anche a coloro che hanno già provveduto al riscatto dello stesso periodo presso l’ENPAF.
L’Inps, invece, si comporta in maniera diversa, negando tale possibilità.
L’onere di riscatto viene determinato sulla base del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda; tale importo viene moltiplicato per un coefficiente che cresce in relazione all’età dell’iscritto che richiede il riscatto:

ETA’ - COEFFICIENTE
Fino a 39 anni - 1,00
Da 40 a 44 anni - 1,4
Da 45 a 49 anni - 1,9
Da 50 a 54 anni - 2,5
Da 55 anni e oltre - 3,2
L’ammontare così ottenuto per ciascun anno viene moltiplicato per il numero degli anni che l’iscritto intende riscattare.

E’ inoltre possibile riscattare gli anni di iscrizione con pagamento parziale della quota contributiva. Tale possibilità non si può esercitare per gli anni coperti da contributo di solidarietà. Non è viceversa prevista la possibilità di riscattare il servizio militare.
(Articolo 22 Regolamento)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009