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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo di solidarietà
Riduzione del contributo
Riscatti
Versamenti volontari
Contributo di assistenza/maternità
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Trattamento minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAF
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti

Pensioni ai superstiti
Requisiti
Spetta ai superstiti di farmacisti deceduti già titolari di pensione diretta (pensione di reversibilità), nonché ai superstiti di farmacisti deceduti senza essere titolari di trattamento pensionistico Enpaf (pensione indiretta).
Per ottenere la pensione indiretta è necessario che al momento del decesso l’iscritto abbia i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, ovvero almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente quello dell’evento; in questo secondo caso la pensione indiretta è oggetto della stessa maggiorazione convenzionale prevista per la pensione di invalidità.
Spetta ai superstiti di cui all’articolo 17 del regolamento e cioè:
- al coniuge;
- ai figli fino al diciottesimo anno di età ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso; fino al ventiseiesimo se iscritti ad un corso universitario.
- ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;
- in mancanza di coniuge e di figli ai genitori a carico del dante causa;
- in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro ed a carico del dante causa.
Le pensioni ai superstiti sono erogate nelle seguenti percentuali:

- 60% al solo coniuge
- 80% al coniuge con un figlio
- 100% al coniuge con due o più figli

Se i superstiti sono esclusivamente figli:

- 70% all’orfano solo
- 80% a due orfani
- 100% a tre o più orfani

Percentuali per altri superstiti:
- 15% per ogni genitore o fratello/sorella

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009