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ENPAF
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti

Pensione di vecchiaia
(Art. 8 Regolamento)

Requisiti
- 65 anni di età;
- 30 anni di iscrizione e contribuzione, dei quali almeno 20 anni di attività professionale in qualità di farmacista.

Si tratta dei requisiti previsti dalla disciplina ''a regime'', per quanto riguarda, invece, gli aspetti, diversi dall’età pensionabile, il regolamento prevede ''regimi transitori'', così stabiliti:
- l’anzianità di iscrizione e contribuzione è fissata a 30 anni a partire dagli iscritti che raggiungono l’età pensionabile nell’anno 2011, l’anzianità richiesta aumenta pertanto di anno in anno arrivando al 2011 a 30 anni.
- L’attività professionale non è richiesta per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano compiuto i quarantacinque anni a quella data;
- L’attività professionale, per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano meno di quarantacinque anni, è richiesta nella misura di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.

Calcolo
Le pensioni erogate dall’Enpaf sono calcolate con il sistema di liquidazione del tipo "a prestazione definita", non variando del resto il contributo soggettivo in relazione al reddito. Il Regolamento fissa l’importo annuo di pensione correlato al contributo in misura intera (l’importo viene ridotto in relazione all’eventuale riduzione contributiva); l’ammontare della pensione è quindi determinato dalla sommatoria degli importi anno per anno conseguiti anche in relazione alla tipologia di contribuzione richiesta (intera o ridotta).

Dal 2004 la pensione Enpaf è pari a 6713,98 euro per una anzianità di 30 anni.
Tale importo aumenta del 2,4% per ogni anno in più, mentre va invece diminuito di 1/30 per ogni anno mancante ai 30.
Prima del 2004 gli importi di pensione erogati dalla cassa erano molto più bassi per cui è possibile chiedere il riallineamento della contribuzione ai valori attuali, pagando un riscatto di importo pari alla differenza delle contribuzioni versate nel periodo 1995-2003 (la quota di pensione antecedente il 1995 è ulteriormente diversa), e moltiplicare la differenza per il coefficiente che varia a seconda dell’età e del sesso del farmacista.

Età - M - F
25 - 7,7741 - 7,8905
26 - 7,9311 - 8,0488
27 - 8,0908 - 8,2103
28 - 8,2535 - 8,3749
29 - 8,4191 - 8,5429
30 - 8,5876 - 8,7141
31 - 8,7592 - 8,8888
32 - 8,934 - 9,067
33 - 9,1119 - 9,2487
34 - 9,2932 - 9,4341
35 - 9,4778 - 9,6233
36 - 9,6662 - 9,8163
37 - 9,8583 - 10,0133
38 - 10,0542 - 10,2143
39 - 10,2542 - 10,4195
40 - 10,4584 - 10,6291
41 - 10,6669 - 10,8431
42 - 10,8797 - 11,0618
43 - 11,097 - 11,2853
44 - 11,3192 - 11,5136
45 - 11,5464 - 11,747
46 - 11,7789 - 11,9859
47 - 12,0171 - 12,2303
48 - 12,261 - 12,4807
49 - 12,5109 - 12,737
50 - 12,7672 - 12,9994
51 - 13,03 - 13,2678
52 - 13,2997 - 13,5429
53 - 13,5771 - 13,8249
54 - 13,8629 - 14,1147
55 - 14,1577 - 14,4124
56 - 14,4625 - 14,7189
57 - 14,7773 - 15,0338
58 - 15,1028 - 15,3576
59 - 15,4398 - 15,6903
60 - 15,7892 - 16,0324
61 - 16,1533 - 16,3854
62 - 16,5327 - 16,7507
63 - 16,9295 - 17,1299
64 - 17,3458 - 17,5234
65 - 17,7827 - 17,9317

Il Procrastino
Il farmacista che perfezioni il requisito e procrastini la decorrenza della pensione può richiedere che la decorrenza della pensione di vecchiaia venga spostata di un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di dieci acquisendo in tal modo il diritto alle maggiorazioni di cui all’art. 11 bis del regolamento e cioè:

Anni - M - F
1 - 6,10% - 6,00%
2 - 12,80% - 12,60%
3 - 20,30% - 19,90%
4 - 28,50% - 27,90%
5 - 37,60% - 36,90%
6 - 47,80% - 46,90%
7 - 59,20% - 58,20%
8 - 72,10% - 71,00%
9 - 86,70% - 85,60%
10 - 103,30% - 102,30%
Tabella valida a decorrere dal gennaio 2004

La domanda di procrastino può essere revocata in qualunque momento, come pure in qualunque momento il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere allungato ovvero accorciato.
La domanda di procrastino va presentata nell’anno in cui l’iscritto matura la pensione di vecchiaia e non oltre il mese di decorrenza della pensione stessa.
In caso di premorienza la percentuale di procrastino maturata viene applicata alla pensione spettante ai superstiti.

Supplementi
Contributi successivi alla data di pensionamento danno diritto a supplemento, con cadenza quinquennale (Articolo 10 Regolamento)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009