ENPAF |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti | Pensione di vecchiaia (Art. 8 Regolamento)
Requisiti - 65 anni di età; - 30 anni di iscrizione e contribuzione, dei quali almeno 20 anni di attività professionale in qualità di farmacista.
Si tratta dei requisiti previsti dalla disciplina ''a regime'', per quanto riguarda, invece, gli aspetti, diversi dall’età pensionabile, il regolamento prevede ''regimi transitori'', così stabiliti: - l’anzianità di iscrizione e contribuzione è fissata a 30 anni a partire dagli iscritti che raggiungono l’età pensionabile nell’anno 2011, l’anzianità richiesta aumenta pertanto di anno in anno arrivando al 2011 a 30 anni. - L’attività professionale non è richiesta per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano compiuto i quarantacinque anni a quella data; - L’attività professionale, per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano meno di quarantacinque anni, è richiesta nella misura di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.
Decorrenza La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.
Calcolo Le pensioni erogate dall’Enpaf sono calcolate con il sistema di liquidazione del tipo "a prestazione definita", non variando del resto il contributo soggettivo in relazione al reddito. Il Regolamento fissa l’importo annuo di pensione correlato al contributo in misura intera (l’importo viene ridotto in relazione all’eventuale riduzione contributiva); l’ammontare della pensione è quindi determinato dalla sommatoria degli importi anno per anno conseguiti anche in relazione alla tipologia di contribuzione richiesta (intera o ridotta).
Dal 2004 la pensione Enpaf è pari a 6713,98 euro per una anzianità di 30 anni. Tale importo aumenta del 2,4% per ogni anno in più, mentre va invece diminuito di 1/30 per ogni anno mancante ai 30. Prima del 2004 gli importi di pensione erogati dalla cassa erano molto più bassi per cui è possibile chiedere il riallineamento della contribuzione ai valori attuali, pagando un riscatto di importo pari alla differenza delle contribuzioni versate nel periodo 1995-2003 (la quota di pensione antecedente il 1995 è ulteriormente diversa), e moltiplicare la differenza per il coefficiente che varia a seconda dell’età e del sesso del farmacista.
Età - M - F 25 - 7,7741 - 7,8905 26 - 7,9311 - 8,0488 27 - 8,0908 - 8,2103 28 - 8,2535 - 8,3749 29 - 8,4191 - 8,5429 30 - 8,5876 - 8,7141 31 - 8,7592 - 8,8888 32 - 8,934 - 9,067 33 - 9,1119 - 9,2487 34 - 9,2932 - 9,4341 35 - 9,4778 - 9,6233 36 - 9,6662 - 9,8163 37 - 9,8583 - 10,0133 38 - 10,0542 - 10,2143 39 - 10,2542 - 10,4195 40 - 10,4584 - 10,6291 41 - 10,6669 - 10,8431 42 - 10,8797 - 11,0618 43 - 11,097 - 11,2853 44 - 11,3192 - 11,5136 45 - 11,5464 - 11,747 46 - 11,7789 - 11,9859 47 - 12,0171 - 12,2303 48 - 12,261 - 12,4807 49 - 12,5109 - 12,737 50 - 12,7672 - 12,9994 51 - 13,03 - 13,2678 52 - 13,2997 - 13,5429 53 - 13,5771 - 13,8249 54 - 13,8629 - 14,1147 55 - 14,1577 - 14,4124 56 - 14,4625 - 14,7189 57 - 14,7773 - 15,0338 58 - 15,1028 - 15,3576 59 - 15,4398 - 15,6903 60 - 15,7892 - 16,0324 61 - 16,1533 - 16,3854 62 - 16,5327 - 16,7507 63 - 16,9295 - 17,1299 64 - 17,3458 - 17,5234 65 - 17,7827 - 17,9317
Il Procrastino Il farmacista che perfezioni il requisito e procrastini la decorrenza della pensione può richiedere che la decorrenza della pensione di vecchiaia venga spostata di un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di dieci acquisendo in tal modo il diritto alle maggiorazioni di cui all’art. 11 bis del regolamento e cioè:
Anni - M - F 1 - 6,10% - 6,00% 2 - 12,80% - 12,60% 3 - 20,30% - 19,90% 4 - 28,50% - 27,90% 5 - 37,60% - 36,90% 6 - 47,80% - 46,90% 7 - 59,20% - 58,20% 8 - 72,10% - 71,00% 9 - 86,70% - 85,60% 10 - 103,30% - 102,30% Tabella valida a decorrere dal gennaio 2004
La domanda di procrastino può essere revocata in qualunque momento, come pure in qualunque momento il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere allungato ovvero accorciato. La domanda di procrastino va presentata nell’anno in cui l’iscritto matura la pensione di vecchiaia e non oltre il mese di decorrenza della pensione stessa. In caso di premorienza la percentuale di procrastino maturata viene applicata alla pensione spettante ai superstiti.
Supplementi Contributi successivi alla data di pensionamento danno diritto a supplemento, con cadenza quinquennale (Articolo 10 Regolamento) |
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