ENPAF |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti | Maternità L’indennità di maternità è corrisposta alle iscritte che attestino l’inesistenza del diritto ad altra indennità presso altri enti o istituti, spetta in caso di gravidanza e puerperio, adozione, affidamento, aborto spontaneo o terapeutico, ed è pari all’ 80% dei 5/12 del reddito del secondo anno anteriore alla data dell’evento. E' comunque garantita un'indennità minima pari, per il 2009, a 4.522,92 euro. L’indennità massima erogabile è pari a 5 volta la minima, ovvero, nel 2009, a 22.614,75 euro
Adozioni e affidamenti. La legge prevede un’indennità anche nel caso di adozione (anche internazionale) o affidamento, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni d’età. La domanda va presentata a partire dal sesto mese di gravidanza entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto, dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, o dalla data dell’aborto.
L’Enpaf eroga l’indennità alle seguenti categorie di iscritte: - titolari di farmacia; - collaboratrici di impresa familiare (farmacia); - associate agli utili di farmacia; -socie di società di gestione di farmacia privata; - esercenti attività professionale in regime libero – professionale; - esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa; - disoccupate temporanee e involontarie; - non esercenti alcuna attività professionale che non siano iscritte al Centro per l’impiego. La legge prevede che un’indennità, in misura ridotta, venga erogata anche nel caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria che si sia verificata non prima del terzo mese di gravidanza. Nel caso in cui l’interruzione della gravidanza si sia verificata dopo il sesto mese, l’indennità viene corrisposta in misura piena. |
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