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ENPAF |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti | Contributo di solidarietà Coloro i quali si siano iscritti successivamente al 2004 hanno la facoltà di poter versare il solo contributo di solidarietà (pari al 3% del contributo intero; nel 2009 = 164,00 euro). Per accedere a tale possibilità è però necessario che i farmacisti interessati esercitino attività professionale in regime di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato) in relazione alla quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbiano altri redditi professionali (fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria) esenti da contribuzione previdenziale, ovvero iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l’impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il contributo di solidarietà non concorre a stabilire l’anzianità assicurativa e quindi non sarà utile per maturare il diritto a pensione nei confronti dell’ENPAF; non può essere riscattato o trasferito presso altra gestione. (Art. 21 commi 3 e 4 Regolamento)
La domanda di riduzione La riduzione contributiva o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione di apposita domanda, che deve pervenire all’ENPAF nell’anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio contributivo. Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine e all’ENPAF, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello della loro prima iscrizione.
Il contributo intero Vi sono alcune categorie di iscritti che non possono accedere ad alcun beneficio contributivo e quindi sono tenuti a versare il contributo intero, si tratta dei: - titolari di farmacia; - soci di società di gestione di farmacia privata; - associati agli utili di farmacia; - iscritti che lavorano in farmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare; - esercenti attività professionale in regime libero professionale; - esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa. |
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