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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo di solidarietà
Riduzione del contributo
Riscatti
Versamenti volontari
Contributo di assistenza/maternità
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Trattamento minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAF
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti

Contributo di solidarietà
Coloro i quali si siano iscritti successivamente al 2004 hanno la facoltà di poter versare il solo contributo di solidarietà (pari al 3% del contributo intero; nel 2009 = 164,00 euro).
Per accedere a tale possibilità è però necessario che i farmacisti interessati esercitino attività professionale in regime di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato) in relazione alla quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbiano altri redditi professionali (fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria) esenti da contribuzione previdenziale, ovvero iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l’impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Il contributo di solidarietà non concorre a stabilire l’anzianità assicurativa e quindi non sarà utile per maturare il diritto a pensione nei confronti dell’ENPAF; non può essere riscattato o trasferito presso altra gestione.
(Art. 21 commi 3 e 4 Regolamento)

La domanda di riduzione
La riduzione contributiva o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione di apposita domanda, che deve pervenire all’ENPAF nell’anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio contributivo.
Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine e all’ENPAF, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello della loro prima iscrizione.

Il contributo intero
Vi sono alcune categorie di iscritti che non possono accedere ad alcun beneficio contributivo e quindi sono tenuti a versare il contributo intero, si tratta dei:
- titolari di farmacia;
- soci di società di gestione di farmacia privata;
- associati agli utili di farmacia;
- iscritti che lavorano in farmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare;
- esercenti attività professionale in regime libero professionale;
- esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009