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CNPR |  | Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali | Pensioni ai superstiti Requisiti Il dante causa deve essere un pensionato o un assicurato iscritto alla cassa al momento del decesso che avesse maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ridotti a 5 se la causa del decesso è riconducibile ad infortunio.
Spetta al coniuge ed ai figli minorenni, inabili, o studenti fino a 21 anni, 26 se universitari, nella misura del 60% se il beneficiario è unico, con un’aggiunta del 20% per ogni ulteriore beneficiario, fino ad un massimo del 100%.
In caso di morte di un pensionato di età inferiore ai 70 anni, alla pensione del dante causa deve essere operata una riduzione della percentuale di decurtazione precedentemente applicata a norma dell’articolo 53 in misura pari al 50% (vedi capitolo “pensione di anzianità)
E’ in ogni caso garantito, per le pensioni indirette, un minimo di 9.708,42 euro (2009). (Art. 57 Regolamento di esecuzione)
Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione indiretta è prevista la restituzione dei contributi tramite la liquidazione di una indennità una tantum che non può essere inferiore a 9.360,79 euro (2009). (Art. 58 Regolamento di esecuzione)
Restituzione dei contributi Gli iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004 che abbiano compiuto 65 anni di età e cessino dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato il diritto a pensione possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati. La restituzione spetta anche ai superstiti che non abbiano maturato il diritto a pensione. (Art. 48 Regolamento di esecuzione) |
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