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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
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Comparazioni
La Totalizzazione
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Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo straordinario di solidarietà
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Supplementi
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CNPR
Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali

Pensione di invalidità
Requisiti
-Effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per almeno 10 anni in caso di inabilità sopraggiunta per malattia o 5 anni in caso di infortunio.
-Riconoscimento che la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo.

Calcolo
Anche la pensione di invalidità è calcolata su due pro quota contributivo e retributivo.
Nel caso di presenza di una quota retributiva essa deve essere ridotta al 70%.

Trattamento minimo
E’ in ogni caso dovuto un importo minimo di 11.326,49 euro

La cassa accerta ogni tre anni il permanere dell’invalidità, ed anche in relazione all’attività professionale svolta dall’iscritto, può revocare la pensione.
Oltre a ciò, se i redditi del pensionato di invalidità superano il 50% del reddito medio del triennio antecedente la decorrenza, la pensione è decurtata del 50%.
Al secondo accertamento, anche non consecutivo, che comporti la riduzione della pensione, essa viene revocata.
(Art. 55 Regolamento di esecuzione)

Le pensioni di invalidità e di inabilità, in caso di percezione di analogo trattamento corrisposta da altro ente, vengono liquidate solo per la parte eccedente il trattamento stesso. Se per questo motivo la pensione non venisse erogata, sarà comunque possibile effettuare una ricongiunzione ex legge 45/90 della posizione assicurativa presso l’istituto erogatore della pensione di invalidità.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009