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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
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Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Pensione contributiva
Restituzione dei contributi
Trattamento minimo
Norme sul cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
CASSA GEOMETRI

Pensioni ai superstiti
Requisiti
Il dante causa è necessario che fosse stato un pensionato o un assicurato iscritto alla cassa al momento del decesso che avesse maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Spetta ai superstiti di cui alle norme dei dipendenti civili dello stato, così come modificate dalla legge 335/95, ovvero al coniuge, ai figli minori o maggiorenni inabili, studenti fino ai 26 anni, purchè a carico del dante causa alla data del decesso. La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal de cuius o che al medesimo sarebbe spettata. Per ogni ulteriore beneficiario è prevista una quota aggiuntiva pari al 20% fino ad un massimo del 100%.
(Art. 18 Regolamento Previdenza e Assistenza)

In caso di iscrizione del dante causa alla cassa successivamente al 40° anno di età la pensione indiretta (non la riversibilità) è ridotta di un quindicesimo per ogni anno intercorrente tra il 40° e la data di iscrizione del de cuius, e comunque non sarà erogata nel caso in cui il dante causa iscritto ultraquarantenne fosse stato beneficiario di altre pensioni o abbia comunque fatto maturare in capo ai superstiti altra prestazione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all’iscrizione all’albo. Questa limitazione si applica a prescindere dall’importo della pensione erogata e non esiste, attualmente, diverso modo di valorizzare la contribuzione versata.
(Art. 19 Regolamento Previdenza e Assistenza)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009