CASSA GEOMETRI |
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Ente istituito a norma della legge 990/55, normato dalla legge 37/67, dalla legge 583/77, la legge 773/82 e la legge 236/90 prima della riforma apportatata dal D.lgs 509/94 |
Soggetti tutelati Sono obbligatoriamente iscritti all’ente e tenuti al versamento del contributo tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitino la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. Possono iscriversi, volontariamente, anche gli iscritti al registro dei geometri praticanti. Per gli iscritti all’albo, l’esercizio della professione è sempre presunto, ed è onere dell’iscritto fornire prova contraria secondo le modalità previste dal regolamento, e cioè mediante: 1) autocertificazione sottoscritta al momento dell’iscrizione presso l’albo in cui si dichiara di non esercitare attività professionale, neanche in via occasionale, e di non essere in possesso di partita IVA per l’esercizio della professione di geometra 2) invio della certificazione fiscale autocertificata attestante l’assenza di redditi di natura professionale. Detta certificazione deve essere inviata ogni anno entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO). (Regolamento criteri di identificazione requisiti di continuità professionale) |
Contatti Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 00196 Roma Numero verde 800655873 Centralino 06326861 www.cassageometri.it |
Data Costituzione: 1955 |
Contributo Soggettivo: 10,5 |
Minimo Soggettivo: 2000,00 |
Contributo Integrativo: 4 |
Minimo Integrativo: 800,00 |
Contributo Maternità: 20,00 |
Invalidità 10 anni |
Indirettà 10 anni |
Vecchiaia 65 anni di età + 32 anni di contributi (2009) |
Anzianità 58 anni di età + 35 anni di contributi 40 anni di contribuzione + qualsiasi età |
Pensione Contributiva o Restituzione Pensione contributiva |
Annotazioni 92.779 assicurati 22.219 pensionati |
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