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Indice
I fondi
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La Totalizzazione
La Ricongiunzione

LA PREVIDENZA
DEI LIBERI PROFESSIONISTI

 

argomento: Riscatti
 

INARCASSA
Architetti e Ingegneri

E’ possibile riscattare a titolo oneroso il corso di laurea in architettura o ingegneria ed il servizio militare o civile, purchè sussista una iscrizione minima di 5 anni anche non consecutivi, e non sia presente, negli anni oggetto di riscatto, contribuzione a qualunque titolo.
Sono esclusi da questa possibilità coloro che hanno già riscattato o accreditato tali periodi presso altre Casse o Enti.
(Art. 44 Statuto Inarcassa)

CASSA FORENSE
Avvocati

E’ possibile riscattare a norma della legge 141/92, art. 24:
- Il corso legale di laurea in giurisprudenza
- Il servizio militare obbligatorio o il servizio civile sostitutivo
- Il praticantato con e senza abilitazione, per un periodo massimo di tre anni.

L’importo da pagare per il riscatto è pari alla riserva matematica così come calcolata coi criteri e i coefficienti utilizzati dalla legge 45/90.
Tale onere non può comunque essere inferiore, per ogni anno da riscattare, al contributo minimo previsto per l’anno in cui il riscatto viene richiesto.
I contributi da riscatto non concorrono al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per la pensione di anzianità.
Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell’interessato, ma solo per anni interi e non coincidenti, neanche parzialmente, tra loro o con periodi di iscrizione alla cassa o ad altre forme di previdenza per cui sia possibile la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90.
Non è possibile riscattare periodi già riscattati presso altri fondi.
(Regolamento per il Riscatto)

EPAP
Chimici, Agronomi, Attuari, Geologi

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Ente che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all’Ente.
Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio.
E’ inoltre riscattabile il periodo degli studi universitari limitatamente al corso legale del diploma di laurea, della laurea specialistica e del dottorato. Tali periodi sono cumulabili.
La facoltà di riscatto può essere esercitata dal professionista iscritto EPAP, anche pensionato, dai cancellati dall’Ente che abbiano mantenuto una posizione (non abbiano cioè chiesto il rimborso dei contributi, dai titolari di pensione di inabilità e dai superstiti dell’iscritto che non abbia maturato il requisito minimo.
Il costo del riscatto è pari al contributo minimo vigente nell’anno di richiesta, o a scelta del richiedente, il 10% della media dei redditi professionali dichiarati negli ultimi 3 anni antecedenti la richiesta.
I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione.
La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate.
(art. 22 Regolamento)

ENPACL
Consulenti del Lavoro

E’ possibile riscattare il periodo legale del corso di laurea e il servizio militare o civile.
E’ inoltre possibile il riscatto ad integrazione dei periodi in cui il contributo soggettivo è stato pagato non in misura intera e il periodo di praticantato.
(Art. 40, commi da 5 a 7 Regolamento)

CNPADC
Dottori Commercialisti

E’ possibile riscattare il corso di laurea ed il servizio militare.
Il periodo di tirocinio si può riscattare solo se non si è usufruito della pre-iscrizione (vedi capitolo “soggetti interessati”) e se nel periodo di tirocinio non si fosse iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
(Art. 21 Regolamento Regime Previdenziale)

ENPAF
Farmacisti

E’ possibile, prima del pensionamento, riscattare:
• gli anni di iscrizione all’Ente antecedente il 1959;
• il corso di laurea per un massimo di 5 anni.
Il riscatto di laurea non contribuisce ad incrementare l’anzianità contributiva; esso dà invece diritto ad un supplemento (Articolo 20 Regolamento)
Per questo motivo l’Inpdap permette ai farmacisti dipendenti pubblici di riscattare il periodo degli studi anche a coloro che hanno già provveduto al riscatto dello stesso periodo presso l’ENPAF.
L’Inps, invece, si comporta in maniera diversa, negando tale possibilità.
L’onere di riscatto viene determinato sulla base del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda; tale importo viene moltiplicato per un coefficiente che cresce in relazione all’età dell’iscritto che richiede il riscatto:

ETA’ - COEFFICIENTE
Fino a 39 anni - 1,00
Da 40 a 44 anni - 1,4
Da 45 a 49 anni - 1,9
Da 50 a 54 anni - 2,5
Da 55 anni e oltre - 3,2
L’ammontare così ottenuto per ciascun anno viene moltiplicato per il numero degli anni che l’iscritto intende riscattare.

E’ inoltre possibile riscattare gli anni di iscrizione con pagamento parziale della quota contributiva. Tale possibilità non si può esercitare per gli anni coperti da contributo di solidarietà. Non è viceversa prevista la possibilità di riscattare il servizio militare.
(Articolo 22 Regolamento)

CASSA GEOMETRI
Geometri

E’ possibile riscattare i periodi di praticantato.
Non è possibile riscattare gli anni di laurea né il periodo del servizio militare.

ENPAPI
Infermieri

E’ possibile riscattare a titolo oneroso i periodi di attività libero professionale antecedenti all’istituzione dell’ENPAPI.
E’ inoltre possibile chiedere il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale.
Per accedere ad entrambe queste possibilità è necessario possedere una anzianità di almeno 5 anni presso la cassa.
(Art. 33 Regolamento di previdenza)

ENPAM
Medici ed Odontoiatri

Possono presentare domanda di riscatto i medici e gli odontoiatri di età inferiore a 65 anni che abbiano versato almeno 10 anni di contribuzione.
I periodi riscattabili sono:
- Gli anni di studio, fino ad un massimo di 10 anni, che comprendono anche una sola specializzazione;
- Il servizio militare di leva o civile sostitutivo;
- Per gli iscritti al fondo Quota B, i dieci anni antecedenti l’iscrizione(in presenza di attività professionale svolta).
- Uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda (c.d. riscatto di allineamento)

E’ riscattabile solo il contributo Quota B. Sono possibili riscatti parziali.
Non può essere ammesso ai riscatti l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM, abbia compiuto i 65 anni di età, sia cancellato o radiato dall’Albo professionale o abbia presentato domanda di trattamento di invalidità.
(Art. 10 Regolamento fondo generale)

CASSA NAZIONALE NOTARIATO
Notai

E’ possibile riscattare:
- Il corso legale di laurea in giurisprudenza
- Il servizio militare obbligatorio o il servizio civile sostitutivo
- Il periodo obbligatorio di pratica notarile
(Art. 10 bis Regolamento attività di previdenza e solidarietà)

Note sulla contribuzione
Tutti i predetti contributi, eccetto quello di maternità, dal 2005, sono frazionabili in dodicesimi, per periodi di assicurazione inferiori all’anno.
La prescrizione dei contributi dovuti si compie con il decorso di 5 anni.
Il contributo previdenziale e quello di maternità sono deducibili Irpef.

EPPI
Periti Industriali

E’ possibile riscattare presso l’ente i periodi di attività professionale antecedenti la costituzione della cassa, il servizio militare (o civile) per un massimo di 2 anni, i periodi di praticantato svolti ai sensi della legge 17/1990, ed i corsi di laurea necessari all’esercizio della professione, purché detti periodi siano privi di copertura.
Il riscatto è possibile purché risultino versati almeno 5 anni di contribuzione, oppure si sia titolare di pensione di vecchiaia, inabilità o assegno di invalidità. Anche ai superstiti è data possibilità di riscatto.
Non è obbligatorio riscattare gli interi periodi. E’ possibile effettuare una nuova domanda dopo il perfezionamento della prima.
Il riscatto ha effetto sulla sola contribuzione soggettiva e l’onere è frazionabile in rate per un massimo di 5 anni.
(Artt. 2 e 8 Regolamento riscatti, Art. 22 regolamento attività di previdenza)

ENPAP
Psicologi

E’ possibile riscattare, presso l’Enpap uno o più anni di iscrizione all’albo antecedenti la costituzione della cassa, purché si sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione. E’ inoltre possibile il riscatto ad integrazione per gli anni la cui contribuzione è stata versata in misura ridotta.
E’ possibile riscattare il corso di laurea o di specializzazione di scuole riconosciute precedenti l’iscrizione alla cassa, purché si sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione.
Non è possibile il riscatto presso la Cassa del servizio militare.
(Artt. 3 e 28 Regolamento di attuazione)

N.B. Il riscatto del periodo di studi universitari, pur se previsto dal regolamento non è ancora possibile in quanto il regolamento che ne stabilisce le modalità non è ancora stato approvato. (Novembre 2008)

CNPR
Ragionieri e Periti Commerciali

E’ possibile per gli iscritti riscattare:
- Il corso di laurea o laurea breve utili per l’iscrizione all’Albo professionale (corso di laurea in esperti contabili, scienze dell’economia, scienze econonomico-aziendali),
- I periodi di praticantato,
- Il servizio militare o civile
- I periodi pregressi di iscrizione all’albo scoperti da contribuzione.

Non sono ammessi riscatti parziali.
(Art. 38 Regolamento di esecuzione)

ENPAV
Veterinari

E’ possibile riscattare, dopo 5 anni di iscrizione all’Ente, il periodo legale del corso di laurea in Medicina Veterinaria e il servizio militare o civile, purchè tali periodi non siano stati già riscattati presso altro ente. Non è possibile il riscatto parziale ma deve essere riscattato sempre l’intero periodo. E’ ammessa la rateizzazione dell’onere ma il numero delle rate non può superare la metà dei mesi da riscattare.
(Art. 16 Regolamento di attuazione)

 


Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009