LA PREVIDENZA
DEI LIBERI PROFESSIONISTI
argomento:
Restituzione dei contributi
INARCASSA Architetti e Ingegneri Coloro che hanno compiuto i 65 anni prima del 22 luglio 2008 possono, in alternativa, richiedere la restituzione dei contributi versati fino al 2003 incluso. (Nota 31 e 32 all’Art. 42 Statuto Inarcassa) CASSA FORENSE Avvocati I contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuitá dell'esercizio professionale. (Art. 22 della legge n. 576/80) ENPAB Biologi Coloro i quali, compiuti i 65 anni, non hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia, possono richiedere la restituzione dei contributi. (Art. 9 regolamento Enpab) ENPACL Consulenti del Lavoro
Non è più prevista la restituzione dei contributi (che era prevista dell’articolo 47 del regolamento Enpacl) a coloro i quali, compiuti i 65 anni, non hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia. CNPADC Dottori Commercialisti L’iscritto che cessi l’attività e l’iscrizione alla cassa senza aver maturato il diritto alla pensione ha diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi versati. Tale diritto è rivolto solo agli iscritti con decorrenza anteriore al gennaio 2004, ed ai loro eredi. In questo caso, e se gli eredi sarebbero stati beneficiari di una pensione ai superstiti non liquidata per carenza contributiva, la restituzione deve essere integrata a 6000 euro, se inferiore. (Art. 4 Regolamento Regime Previdenziale) ENPAF Farmacisti Gli iscritti all’ENPAF al 1° gennaio 1995, che al compimento del 65° anno di età non abbiano maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili al conseguimento della pensione di vecchiaia, a domanda e previa cancellazione dall’Albo possono chiedere la restituzione dei contributi versati fino all’anno 2003 incluso. La contribuzione viene restituita decurtata di una aliquota percentuale corrispondente al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%). (Articolo 24 Regolamento) CASSA GEOMETRI Geometri Coloro che hanno compiuto i 65 anni prima del 22 luglio 2008 possono, in alternativa, richiedere la restituzione dei contributi versati fino al 2003 incluso. ENPAPI Infermieri L’iscritto che non raggiunga il minimo di contribuzione al fine della pensione di vecchiaia ha diritto, al compimento del 65° anno, alla restituzione dei contributi versati. (Art. 9 Regolamento di Previdenza) ENPAM Medici ed Odontoiatri L’iscritto radiato o cancellato dall’albo prima del versamento di 15 anni di contribuzione ha diritto, al compimento del 65°anno di età, alla restituzione dei contributi versati, decurtati della quota di assicurazione contro il rischio invalidità, attualmente pari al 12%. EPPI Periti Industriali L’iscritto che non raggiunga il minimo di contribuzione necessario per perfezionare il requisito per la pensione di vecchiaia ha diritto, al compimento del 65° anno in caso di cancellazione dall’ente, o al sopraggiungere dell’inabilità a qualsiasi età, alla restituzione dei contributi soggettivi versati. Qualora posteriormente al rimborso ricorrano di nuovo le condizioni per la reiscrizione all’Albo, è data facoltà di rimborsare la restituzione ricostituendo così il montante contributivo. (Art. 20 Regolamento attività di previdenza) ENPAP Psicologi Nel caso in cui al compimento dell’età pensionabile l’iscritto non abbia maturato 5 anni di contribuzione utile ai fini del diritto a pensione può richiedere la restituzione dei contributi versati che è pari al montante maturato al 1 gennaio dell’anno di domanda. Tuttavia, se dopo aver ottenuto il rimborso, vi fosse nuovamente l’ iscrizione all’Ente ai fini della contribuzione soggettiva è data facoltà all’iscritto, entro sei mesi di costituire nuovamente la posizione assicurativa pregressa, tramite la restituzione del montante a lui liquidato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la restituzione del montante al versamento effettuato dall’iscritto. (Art. 9 regolamento di attuazione) ENPAV Veterinari Il veterinario che al compimento dei 65 anni di età cessi l’iscrizione all’ente senza aver maturato il diritto alla pensione ha diritto al rimborso della contribuzione versata, maggiorata degli interessi legali. I contributi sono ripetibili anche dagli eredi non aventi diritto alla pensione indiretta. Tale possibilità rimarrà attiva solo fino al 17/04/2010, ovvero, come previsto, per i tre anni successivi all’approvazione della modifica al regolamento. (Art. 17 Regolamento di attuazione)
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