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LA PREVIDENZA
DEI LIBERI PROFESSIONISTI

 

argomento: Contributo soggettivo
 

INARCASSA
Architetti e Ingegneri

Per il 2009 il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito fino a € 83.450,00 ed al 3% del reddito eccedente.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo che è pari, per l'anno 2009, a € 1.240,00, frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione.

I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni solari di iscrizione, alle seguenti riduzioni contributive:
- dimezzamento della prima aliquota di calcolo
- dal 10% al 5%);
- dimezzamento della seconda aliquota di calcolo
- dal 3% all' 1,5%);
- riduzione ad un terzo del contributo minimo.

Il beneficio vale solo per la prima iscrizione.
Pertanto un periodo di cancellazione nel triennio comporta, dal successivo anno di reiscrizione, la perdita del beneficio.

L’obbligo al pagamento del contributo soggettivo ricade anche in capo ai pensionati di vecchiaia e di invalidità che proseguono nell’attività libero professionali. Costoro sono però esonerati dal pagamento del contributo soggettivo minimo.
(Art. 22 Statuto Inarcassa)

CASSA FORENSE
Avvocati

E’ dovuto, a titolo di contributo soggettivo il 12% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, fino al tetto di 86.700,00 euro nel 2009.
Oltre tale soglia è previsto il pagamento di una percentuale pari al 3% della parte eccedente.
E’ dovuto comunque un contributo soggettivo minimo pari a 1310,00 euro (2009).
I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla cassa per la prima volta in data anteriore al compimento del 35° anno di età, qualora raggiungano un reddito che li obblighi a versare il solo contributo soggettivo minimo, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% dello stesso reddito per i primi tre anni di iscrizione alla cassa.
(Art. 10 L. 576/80)

N.B.
E' in approvazione la modifica della percentuale del contributo soggettivo, che dovrebbe innalzarsi dal 12% al 13%.

ENPAB
Biologi

Il contributo soggettivo è stabilito nella misura del 10% del reddito imponibile Irpef prodotto nell’anno,e comunque è da versarsi un contributo soggettivo minimo di 971,00 euro per il 2008.
Il contributo minimo è ridotto del 50%, per coloro i quali svolgono anche altra attività di lavoro dipendente. Nei primi tre anni solari di iscrizione, per i biologi di età inferiore ai 30 anni, iscritti all’ente per la prima volta, il contributo minimo è ridotto di un terzo.
(Art. 3 Regolamento Enpab)

EPAP
Chimici, Agronomi, Attuari, Geologi

Il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito professionale netto da lavoro autonomo. Il professionista può comunque decidere annualmente di versare una percentuale superiore, fino al limite di quella prevista nella gestione separata INPS, su un imponibile entro il massimale previsto dalla 335/95, pari a 91.507,00 euro nel 2009.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo che è pari, per l'anno 2009, a € 553,00.
I neoiscritti, per i primi tre anni solari di iscrizione, hanno diritto ad una riduzione contributiva pari al 70%, se di età inferiore a 30 anni.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’iscritto, pensionato o meno, ha facoltà di sospendere il pagamento del contributo soggettivo.
(art. 3 e 5bis Regolamento)

ENPACL
Consulenti del Lavoro

Il contributo soggettivo è stabilito ogni anno in misura fissa. Per il 2008 il contributo soggettivo, per coloro che lo pagano in misura intera, era pari a 2490,00 Euro.
E' stata ipotizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la possibilità di introdurre cinque diverse fasce di contribuzione che tengano conto dell’anzianità di iscrizione all’Enpacl, compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, e altre cinque, rispondenti appunto al principio di gradualità, a partire dal 1° gennaio 2014; per i primi cinque anni non sarebbe più prevista alcuna forma di riduzione contributiva, ossia la contribuzione di prima fascia avrebbe valore intero ai fini pensionistici per favorire l’ingresso delle nuove generazioni di Consulenti del Lavoro

Anzianità di iscrizione - 1/1/2009 - 1/1/2014
Fino a 5 anni - 1.300 - 1.950
Da 6 a 10 anni - 2.600 - 3.300
Da 11 a 15 anni - 3.300 - 4.950
Da 16 a 20 anni - 3.700 - 5.550
Da 21 in poi - 4.300 - 6.450

Dal sesto anno per gli iscritti che risultassero assicurati ad altra forma pensionistica obbligatoria, verrebbe concessa, a domanda, la possibilità di ridurre il contributo soggettivo con conseguente riduzione ai fini pensionistici.

In attesa dell'approvazione della riforma, per il 2009 il contributo soggettivo minimo è pari a 2570,00 euro

Pagano il 50% del contributo soggettivo anche gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
(Art. 40 Regolamento)

CNPADC
Dottori Commercialisti

Gli iscritti sono obbligati a contribuire in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione, in misura variabile tra un minimo del 10% ed un massimo del 17%, su opzione del professionista.
E’ comunque dovuto un contributo soggettivo minimo pari, nel 2009, a 2320,00 euro.
Tale contributo soggettivo minimo è da applicarsi solo facoltativamente per gli iscritti di età inferiore ai 35 anni per i primi tre anni di esercizio professionale se coincidenti coi primi tre anni di iscrizione.
Il contributo minimo non si applica inoltre ai pensionati, anche di invalidità, che proseguono l’attività professionale.
(Art. 1 Regolamento Regime Previdenziale)

ENPAF
Farmacisti

Il contributo soggettivo è stabilito in cifra fissa, per il 2009 l’ammontare è di 3.985,00 euro, comprensivo di quota per la pensione, quota per l’assistenza e quota per la maternità.
Sono previste riduzioni a tale importo per i farmacisti dipendenti assicurati presso altri enti obbligatori, per pensionati, per gli iscritti che non svolgono attività professionale ed i disoccupati temporanei.
(Articolo 21 Regolamento)

CASSA GEOMETRI
Geometri

Il contributo soggettivo è obbligatorio per ogni iscritto ed è in percentuale rispetto al reddito dell’anno precedente quale risulti da dichiarazione ai fini Irpef:

Esso va versato nella seguente misura:
Per redditi fino a 130.000,00 Euro
Fino a dicembre 2007 - 10%
Dal gennaio 2008 - 10,5%
Dal gennaio 2010 -11%
Dal gennaio 2012 - 11,5%
Dal gennaio 2014 -12%

Per la quota eccedente i 130.000,00 euro
Sempre 3,5%

E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo che per il 2008 ammontava a 1750,00 Euro, nel biennio 2009-2010 a 2000,00 euro, negli anni 2011-2012 a 2250,00 euro e a decorrere dal 2013 il contributo minimo sarà di 2500,00 euro.
I contributi minimi dovuti sono ridotti a un terzo per i pensionati della cassa che proseguano attività professionale, a partire dall’anno successivo alla decorrenza della pensione.

I neoiscritti di età inferiore ai 30 anni hanno diritto alla riduzione del contributo minimo, e lo pagheranno nella misura di un quarto nei primi due anni, e della metà per i successivi tre anni. In tutti i 5 anni non è applicato il minimale.
(Art. 1 Regolamento contribuzione)

I geometri iscritti al registro dei praticanti pagano, se iscritti, un quarto della contribuzione minima. I periodi da praticante devono però essere riscattati ad integrazione, per essere considerati ai fini dell’anzianità assicurativa, pagando la riserva matematica a norma dell’art. 13 della 1338/62.
(Art. 36 Regolamento contribuzione)

ENPAPI
Infermieri

Il contributo soggettivo è pari al 10% o, secondo opzione annuale, al 15% del reddito professionale netto. A partire dal 2009 è modulabile fino al 20%.
Il reddito su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dalla legge 335/95 all’articolo 2 comma 18.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo che è pari, per l'anno 2009, a € 550,00.
Sono esonerati da detto contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per i titolari di contratto part-time pari o inferiore alla metà del full-time il contributo soggettivo minimo è ridotto, a domanda, del 50%.
Gli infermieri dipendenti con contratto di lavoro dipendente full-time possono chiedere l’esonero totale dal pagamento di ogni contributo

Gli iscritti di età inferiore ai 26 anni hanno diritto ad una riduzione del contributo minimo pari al 50%.
E’ ridotto al 50% il contributo soggettivo degli infermieri che abbiano compiuto il 65 anno di età che ne facciano richiesta; ad essi non si applica il minimale contributivo.
E’ ridotto del 50% anche il contributo soggettivo degli iscritti che per almeno sei mesi nell’anno solare dimostrino di trovarsi in stato di inabilità o maternità.
(Artt. 1 e 3 Regolamento di Previdenza)

EPPI
Periti Industriali

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari, al 10% del reddito professionale netto. Su opzione annuale dell’iscritto può essere elevato del 2% fino ad un massimo del 18% complessivo.
Il reddito su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dalla legge 335/95 all’articolo 2 comma 18, pari, nel 2008, a 88.670,00 euro. Non si applica il tetto se si opta per un’aliquota contributiva superiore al 10%.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo che è pari a € 817,28 nel caso in cui il reddito professionale, per l’anno 2008, è pari o inferiore a € 8.172,80 oppure nullo o negativo.
(Dato non ancora aggiornato al 2009)

I neo iscritti, se di età inferiore a 28 anni, per i primi due anni solari di iscrizione, hanno diritto ad una riduzione contributiva pari al 50%, fino al compimento del 30° anno. E’ possibile integrare la contribuzione ridotta a seguito dell’esercizio di questa facoltà.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età (anche in caso di prima iscrizione) l’iscritto ha facoltà di sospendere il pagamento del contributo soggettivo, che comunque è possibile pagare facoltativamente fino al compimento dei 75 anni.
(Art. 3 Regolamento attività di previdenza)

ENPAP
Psicologi

Il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo. Il professionista può optare per una percentuale più elevata potendo scegliere tra il 14%, 16%, il 18%, o il 20%. Il reddito sul quale calcolare il contributo non deve essere superiore al massimale di cui all’art. 2 comma 18 della Legge 335/95. (91.507,00 euro nel 2009)
È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari a € 780,00, che può essere ridotto del 50% qualora il libero professionista presti attività di lavoro dipendente, anche in caso di lavoro part time. La riduzione viene riconosciuta anche agli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro Ente previdenziale obbligatorio, inoltre è riconosciuta la frazionabilità del contributo nell’anno in cui decorre la pensione

Ai neoiscritti, per i primi tre anni solari di iscrizione e fino al compimento del 35simo anno di età il contributo è ridotto, a domanda, ad un terzo (€ 260,00)
E’ ridotto al 50% il contributo soggettivo degli psicologi che per un anno intero non hanno potuto lavorare per inabilità dimostrabile.
Per gli iscritti all’ente che in un anno conseguano un reddito netto di lavoro autonomo (compresa collaborazione) inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo, cioè 1560,00 euro, il contributo soggettivo minimo è ridotto, a domanda, ad un quinto (€ 156,00).
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età è possibile per il professionista optare per l’esonero dal pagamento del contributo soggettivo.
(Articolo 3 Regolamento di attuazione)

CNPR
Ragionieri e Periti Commerciali

E’ facoltà dell’iscritto di scegliere l’ammontare del contributo soggettivo in un range tra l’8% ed il 15% del reddito professionale prodotto nell’anno precedente, fino al massimale di 91.216,00 euro nel 2009. E’ comunque dovuto un contributo minimo di 2.784,00 euro (2009).
I neoiscritti di età inferiore ai 38 anni hanno la facoltà, per i primi sei anni solari di iscrizione, di versare la metà del contributo soggettivo. Di questa riduzione possono usufruire allo stesso modo coloro i quali raggiungono il diritto alla pensione di anzianità, a partire dall’anno successivo alla maturazione del diritto.
E’ previsto un contributo soggettivo supplementare fissato in misura dello 0,5% destinato al finanziamento delle attività di assistenza. E’ comunque dovuto un contributo minimo supplementare di 204,00 euro (2009).
I pensionati di vecchiaia sono esonerati dal pagamento del contributo soggettivo.
(Art. 35 e 36 Regolamento di esecuzione)

ENPAV
Veterinari

Sono tenuti a pagare il contributo soggettivo tutti gli iscritti alla Cassa. Esso è calcolato in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e dichiarato ai fini Irpef, nonché sugli eventuali compensi da collaborazione professionale. Per l’anno 2008 le percentuali sono le seguenti:

- 10% fino a 34.400,00 euro
- 3% oltre tale limite, di cui il 2% sarà destinato al montante contributivo individuale per il finanziamento della pensione modulare.
E’ comunque da versarsi un contributo minimo di € 1.390,00 (2009).

Coloro che si iscrivono alla cassa prima del compimento del 32° anno di età hanno diritto ad un abbattimento del 50% sul contributo soggettivo minimo per l’anno di iscrizione ed i due successivi.
(Art. 5 Regolamento di attuazione)

 


Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009