|
ENPAP |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi | Restituzione dei contributi Nel caso in cui al compimento dell’età pensionabile l’iscritto non abbia maturato 5 anni di contribuzione utile ai fini del diritto a pensione può richiedere la restituzione dei contributi versati che è pari al montante maturato al 1 gennaio dell’anno di domanda. Tuttavia, se dopo aver ottenuto il rimborso, vi fosse nuovamente l’ iscrizione all’Ente ai fini della contribuzione soggettiva è data facoltà all’iscritto, entro sei mesi di costituire nuovamente la posizione assicurativa pregressa, tramite la restituzione del montante a lui liquidato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la restituzione del montante al versamento effettuato dall’iscritto. (Art. 9 regolamento di attuazione) |
|
|
|