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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Restituzione dei contributi
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Supplementi
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Trattamento Minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAP
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi

Maternità
L’indennità di maternità è corrisposta alle iscritte alla cassa, spetta in caso di gravidanza e puerperio, adozione, affidamento, aborto spontaneo o terapeutico, ed è pari all’ 80% dei 5/12 del reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista del secondo anno anteriore alla data dell’evento. Non è cumulabile con altre prestazioni analoghe erogate da altri Enti previdenziali, tuttavia è riconosciuto, in presenza di lavoro dipendente a part time, un’integrazione del trattamento fino a concorrenza dell’indennità minima.
L’ indennità minima che viene garantita per il 2009 è pari, a 4.522,92 euro.
L’indennità massima erogabile è pari a 5 volte l’indennità minima, ovvero, nel 2009, a 22.614,75 euro
La domanda va presentata a partire dal sesto mese di gravidanza entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto, dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, o dalla data dell’aborto
(decreto legislativo n. 151/01 e Legge n. 289/03)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

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