ENPAP |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi | Contributo soggettivo Il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo. Il professionista può optare per una percentuale più elevata potendo scegliere tra il 14%, 16%, il 18%, o il 20%. Il reddito sul quale calcolare il contributo non deve essere superiore al massimale di cui all’art. 2 comma 18 della Legge 335/95. (91.507,00 euro nel 2009) È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari a € 780,00, che può essere ridotto del 50% qualora il libero professionista presti attività di lavoro dipendente, anche in caso di lavoro part time. La riduzione viene riconosciuta anche agli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro Ente previdenziale obbligatorio, inoltre è riconosciuta la frazionabilità del contributo nell’anno in cui decorre la pensione
Ai neoiscritti, per i primi tre anni solari di iscrizione e fino al compimento del 35simo anno di età il contributo è ridotto, a domanda, ad un terzo (€ 260,00) E’ ridotto al 50% il contributo soggettivo degli psicologi che per un anno intero non hanno potuto lavorare per inabilità dimostrabile. Per gli iscritti all’ente che in un anno conseguano un reddito netto di lavoro autonomo (compresa collaborazione) inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo, cioè 1560,00 euro, il contributo soggettivo minimo è ridotto, a domanda, ad un quinto (€ 156,00). Al compimento del sessantacinquesimo anno di età è possibile per il professionista optare per l’esonero dal pagamento del contributo soggettivo. (Articolo 3 Regolamento di attuazione) |
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