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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
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Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Il contributo integrativo
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Supplementi di pensione
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Prestazione contributiva reversibile
Trattamento minimo
Rideterminazione
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPACL
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro

Pensione di vecchiaia
Requisiti
30 anni di iscrizione e contribuzione
65 anni di età per donne e uomini

Beneficiare della pensione non preclude la possibilità di continuare a svolgere attività professionale.

Calcolo
La misura base della pensione di vecchiaia è stabilita, ogni anno, in misura fissa. Ai fini del calcolo, i periodi di contribuzione soggettiva ridotta comportano una corrispondente riduzione della misura base. La pensione di vecchiaia è aumentata di 1/30 per ogni annualità di contribuzione eccedente le 30 annualità di contribuzione e di iscrizione minime previste.

Maggiorazione
L’importo della pensione base è maggiorato del 7,5% dell’ammontare dei contributi per marche c.d. “Russo Spena” apposte fino al 1991. La pensione è maggiorata, altresì, di quanto complessivamente dovuto e versato a titolo di contribuzione integrativa fino alla data di decorrenza della pensione, in misura del 10% (fino al 31.12.2002) e dell’8% (dal 1 gennaio 2003).

Dal 1 gennaio 2009 in virtù dell’aumento del contributo soggettivo anche i trattamenti pensionistici saranno adeguati, il calcolo sarà costituito a tre quote. La prima quota sarà calcolata con l’importo base in vigore al 31.12.2008, rapportato alla contribuzione e le annualità che ricadenti entro tale data, la seconda quota sarà calcolata con l’importo base modificato sempre rapportato alle annualità e contribuzione ricadenti tra il 1.1.2009 e il 31.12.2013. La terza quota legge l’importo base modificato rapportato alle annualità e contribuzione ricadenti dal 1.1.2014 alla decorrenza di pensione.
Il contributo soggettivo deve essere pagato nella misura del 50% per i primi 3 anni nel caso di iscrizione di un consulente sotto i 35 anni.
(Art. 5 Regolamento)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009