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CASSA NAZIONALE NOTARIATO |  | | Pensione indiretta Hanno diritto a pensione indiretta il coniuge e gli orfani minori o inabili del notaio, deceduto in esercizio o dopo il pensionamento. Qualora i figli proseguano gli studi universitari e, dopo il conseguimento della laurea, si iscrivano a corsi di specializzazione post-universitaria, il diritto si estende fino al compimento del ventiseiesimo anno di età: in tal caso, però, la pensione viene erogata solo nel caso in cui il loro reddito non superi il 50% della pensione che sarebbe spettata al loro genitore notaio. In mancanza del coniuge superstite e dei figli, hanno diritto a pensione gli altri congiunti del notaio (genitori ultrasessantacinquenni inabili e, in loro mancanza, fratelli e sorelle inabili e non sposati). Gli interessati sono obbligati a comunicare alla Cassa il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione, pena la restituzione delle somme impropriamente percepite, oltre agli interessi di legge. La pensione spetta secondo le seguenti misure mensili fisse:

(Artt. 11 e 20 Regolamento attività di previdenza e solidarietà) |
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