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CASSA NAZIONALE NOTARIATO |  | | Pensione diretta Ha diritto a pensione diretta il notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni: - Per raggiungimento del limite d’età (75 anni), purché abbia almeno 10 anni di esercizio effettivo dell’attività notarile; - Per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi; - Dopo 35 anni di contribuzione, dei quali almeno 30 di esercizio effettivo, e 58 anni di età; - Dopo 20 anni di esercizio effettivo e 65 anni d’età.
(Artt. 10, 17, 18, 19 e 25 Regolamento attività di previdenza e solidarietà) Il trattamento di quiescenza decorre, d’ufficio, dal giorno successivo al compimento del settantacinquesimo anno di età. Nel caso di pensione prima dei 75 anni, essa è a domanda e decorre dalla data di deposito degli atti all’archivio notarile, se la domanda è presentata entro un anno dalla maturazione del requisito. Decorso tale termine la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. I ratei di pensione si prescrivono dopo due anni. (Art. 24 Regolamento attività di previdenza e solidarietà) La pensione diretta è in cifra fissa sulla base degli anni di contribuzione versati ed è commisurata al nucleo familiare; i figli rilevano, ai fini della misura della pensione, se di età inferiore ai 26 anni o, se inabili, senza limiti di età. Non ha diritto alla pensione il notaio destituito per qualunque causa che non abbia raggiunto uno dei requisiti sopra elencati. (Art. 23 Regolamento attività di previdenza e solidarietà) Gli importi mensili sono stabiliti come dalla tabella che segue:
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