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CASSA NAZIONALE NOTARIATO |  | | Maternità In applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, così come modificato dalla Legge n. 289/03 ai notai di sesso femminile è corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L’indennità viene corrisposta in misura pari all’80% di 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato dal notaio ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, nel secondo anno precedente a quello dell’evento e, comunque, non può essere inferiore a cinque volte l’importo derivante dall’applicazione di detta percentuale al reddito minimo degli impiegati (Decreto legge 402/81) come da articolo 70 comma 3 del citato Decreto Legislativo n. 151/01. Per il 2009 tale importo minimo è pari a € 4.522,92. Al 1/1/2009 l’importo massimo dell’indennità di maternità ammonta a €22.614,75. La domanda per la corresponsione dell’indennità deve essere presentata alla Cassa, tramite il Consiglio Notarile del distretto appartenenza, entro il termine di 180 giorni dal parto. La domanda deve essere corredata da dichiarazione con sottoscrizione autenticata resa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2001 n. 445, attestante l’inesistenza del diritto all’indennità di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. (Art. 33 Regolamento attività di previdenza e solidarietà) |
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