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Discipina fiscale dei contributi e dei premi versati |
n.96 del 25 luglio 2005
Nell’ipotesi in cui i contributi
versati al fondo pensione dal datore di lavoro siano
incrementati della quota associativa da versare
all’organizzazione sindacale di appartenenza non è corretto
qualificare come “contributi di previdenza complementare”
quelli destinati alla copertura della predetta quota
associativa. Detti contributi non potranno, pertanto,
beneficiare della previsione di esclusione dal concorso alla
formazione della base imponibile del reddito di lavoro
dipendente di cui all’articolo 51, comma 2, lettera h) del Tuir. Ciò in quanto il maggior importo espressivo della
quota associativa da versare all’organizzazione sindacale di
appartenenza non risulta inequivocabilmente e unicamente
collegato agli obiettivi tipici della previdenza
complementare, la cui funzione principale è quella di
assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura
previdenziale rispetto a quello offerto dal sistema
pubblico.
n.232 del 29 dicembre 2003
Ai sensi dell’art.70 del TUIR (ora art.105),
gli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro a fondi
interni sono deducibili dal reddito d’impresa a condizione
che il fondo sia costituito in conti individuali del singolo
dipendente e vi sia un patrimonio separato con vincolo di
destinazione ex art.2117 c.c.
Qualora manchi uno dei predetti requisiti, gli
accantonamenti effettuati dal datore di lavoro a fondi
interni sono indeducibili dal reddito d’impresa al momento
del loro versamento. La deducibilità compete, invece, al
momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
In questo caso, peraltro, considerato che la composizione
fiscale del fondo risulta non omogenea, comprendendo in
parte anche accantonamenti eseguiti ante 2001, come tali non
tassati in base alle precedente disciplina fiscale, la
deduzione delle somme pensionistiche erogate compete nella
misura proporzionale corrispondente al rapporto tra la parte
del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la
consistenza complessiva dello stesso risultante alla fine
dell’esercizio precedente all’erogazione della prestazione.
n.245 del 23 luglio 2002
La risoluzione fa riferimento
all'obbligo, sancito dall'art.1, comma 2, del d.lgs.47/2000,
in capo all'iscritto alla forma pensionistica, di comunicare
entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento ai
contributi e premi versati nell'anno precedente (ovvero, se
antecedente, entro la data in cui l'iscritto matura il
diritto alla prestazione) i contributi e i premi non dedotti
dal proprio reddito complessivo (in genere per il
superamento dei limiti previsti). Tale adempimento è
finalizzato a consentire alla forma pensionistica di
escludere i contributi e i premi non dedotti dalla base
imponibile, ai fini fiscali, della prestazione erogata. In
particolare, l'Agenzia precisa che tale comunicazione deve
essere resa obbligatoriamente dall'iscritto, in quanto la
determinazione dell'ammontare dei contributi non dedotti
dipende da circostanze soggettive e note con certezza
soltanto al contribuente che rappresenta l'unico soggetto in
grado di conoscere la propria situazione reddituale, anche
avuto riguardo agli altri redditi non di lavoro dipendente e
degli eventuali contributi versati per i familiari a carico.
In tale contesto, quindi, il fondo pensione, nella propria
veste di sostituto d'imposta, non può sostituirsi
all'iscritto in tale adempimento, non essendo a conoscenza
della precisa situazione reddituale e familiare del
contribuente.
n.210 del 1° luglio 2002
La risoluzione riguarda il tema della
deducibilità dei contributi da parte dei c.d. "vecchi
iscritti", per i quali, sino al 1995, il limite di
deducibilità è costituito dal minor importo tra il 12% del
reddito complessivo ed il maggiore tra l'importo dei
contributi effettivamente versati nel 1999 e 5.164,56 euro.
Ai fini della corretta liquidazione del modello 730/2002, è
precisato che, qualora il contribuente si sia avvalso
dell'assistenza fiscale prestata dal CAF, la verifica dei
limiti di deducibilità è demandata direttamente al CAF il
quale deve raffrontare la contribuzione effettivamente
versata nell'anno rispetto alla contribuzione versata nel
1999, la quale deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dal fondo.
In termini analoghi deve comportarsi, ad avviso
dell'Agenzia, anche il datore di lavoro che operi quale
sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente si sia
avvalso dell'assistenza fiscale direttamente prestata dallo
stesso datore.
n.140 del 9 maggio 2002
La risoluzione riguarda il tema della
deducibilità dei contributi da parte dei c.d. "vecchi
iscritti", per i quali l'art.4, comma 3 del Tuir stabilisce
un particolare regime transitorio, valido per un periodo di
cinque anni dal gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. Per tali
soggetti, fermo restando il limite massimo del 12% del
reddito complessivo, il limite assoluto è maggiorato della
differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999
e l'importo massimo di 10 milioni di lire (ora 5.164,56
euro).
Nel caso di specie, viene esaminata la situazione di un
lavoratore dipendente vecchio iscritto ad un fondo
preesistente italiano, il quale, per un certo periodo, è
stato distaccato dal proprio datore di lavoro presso una
società controllata con sede in Gran Bretagna ed ha, quindi,
aderito ad una forma pensionistica complementare di diritto
inglese, senza, peraltro, riscattare la posizione
individuale maturata in Italia. Ai fini della determinazione
del plafond di deducibilità, l'istante chiede di conoscere
se sia possibile tener conto dei contributi versati nel 1999
alla forma di previdenza inglese.
A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate fa presente che le
disposizioni di cui al d.lgs.124/93 non appaiono riferibili
a fondi pensione non nazionali e che, pertanto, i contributi
versati nel 1999 a forme complementari di diritto inglese
non rilevano ai fini della maggiore deducibilità dei
contributi previdenziali.
n.102 del 29 marzo 2002
La risoluzione esamina la tematica
della deducibilità dei contributi versati da parte di
dipendenti pubblici ad un fondo pensione preesistente.
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Regime tributario dei fondi
pensione |
n. 131 del 22 ottobre 2004
Tutti gli incrementi di ricchezza dei
fondi devono essere tassati esclusivamente attraverso la
specifica imposta sostitutiva e non possono essere attratti
a qualsiasi altra forma di tassazione diretta. Nel caso di
fondi pensione interni, al fine di evitare una doppia
tassazione è, pertanto, necessario che tali proventi non
concorrano alla determinazione del reddito complessivo della
società nel cui ambito i fondi interni sono costituiti, la
società sarà, quindi, legittimata ad effettuare le opportune
rettifiche fiscali in sede di dichiarazione dei redditi in
modo da sterilizzare i ricavi generati dagli investimenti
riferibili al fondo interno. L’irrilevanza sul piano fiscale
dei rendimenti finanziari attribuibili al fondo interno
comporta, inoltre, la loro esclusione anche dalla base
imponibile IRAP in ragione di quanto disposto dall’art. 3,
comma 2 del decreto n. 446/1997. Il generico riferimento
operato dalla predetta norma ai fondi pensione di cui al
decreto legislativo n. 124/1993 fa infatti ritenere che la
disposizione stessa si applichi a tutte le tipologie di
fondi disciplinati dal decreto n. 124/1993 e quindi anche ai
fondi pensione interni istituiti, ai sensi dell’articolo
2117 c.c. .
n.185 del 24 settembre 2003
L’attuale disciplina in materia di
tassazione dei fondi pensione, prevedendo che gli stessi
debbano essere assoggettati a una specifica imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, esclude che ai
medesimi siano applicabili altri regimi sostitutivi
(ritenute e/o imposte sostitutive) sui singoli redditi
percepiti, eccezion fatta per quei proventi la cui
imponibilità sia espressamente disposta da specifiche
disposizioni di legge.
I rendimenti derivanti da un contratto
assicurativo di capitalizzazione di ramo V stipulato a
decorrere dal 1° gennaio 2001 (nel caso di specie si
trattava, in particolare, di una polizza a premio unico con
rendimento minimo garantito) non sono soggetti alla relativa
imposta sostitutiva del 12,50% poiché nessuna norma dispone
espressamente l’applicazione del predetto prelievo in capo
ai fondi pensione. Tali proventi devono concorrere, invece,
alla formazione del risultato della gestione del fondo
assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11%.
n.92 del 23 aprile 2003
Le imposte dovute dai fondi pensione
devono ritenersi incidenti su un reddito riconducibile al
fondo stesso e non ai suoi partecipanti. Conseguentemente il
fondo pensione può definire, le imposte dovute per gli anni
pregressi con le modalità stabilite per la definizione delle
imposte proprie. Pertanto, le società che gestiscono fondi
pensione aperti potranno ricorrere al c.d. “condono tombale”
di cui all’art.9 della legge n.289/2002 anche al fine di
definire l’imposta sostitutiva dell’11% su rendimenti
finanziari dovuta ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del
decreto legislativo n.124/1993, applicando le percentuali di
definizione previste sugli importi delle imposte sostitutive
dovute da ciascun fondo.
n.199 del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il caso
di un fondo preesistente gestito mediante convenzione
assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le
coperture accessorie per i rischi di invalidità e
premorienza.
L'Agenzia, nel confermare quanto già
precisato nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della
determinazione della base imponibile su cui calcolare
l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto sottrarre dal
valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale
dei contributi versati al lordo della quota destinata ad
alimentare le prestazione per invalidità e premorienza. Ciò,
in linea con le considerazioni già espresse nella circolare
29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai fondi disciplinati
dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene in
rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare i
contributi raccolti su un conto corrente bancario prima di
versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza gli
interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura
delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari non
concorrono, cioè, alla formazione della posizione
individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo
stesso.
Fermo restando che nei confronti dei
fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte del 27%
sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14, comma 3
del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi bancari
sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta, la
risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non
concorrono alla formazione del risultato di gestione,
assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura
in cui non confluiscono nei conti individuali dei singoli
iscritti.
Nel caso di specie, inoltre, la banca
ha erroneamente applicato la ritenuta del 27% sugli
interessi derivanti dal conto corrente. A fronte di tale
errore, l'Agenzia, rileva che vi è la possibilità, da parte
della banca (sostituto d'imposta) o del fondo (sostituito)
di fare istanza di rimborso all'Ufficio delle Entrate o,
alternativamente, di richiedere la restituzione degli
importi corrispondenti alla ritenuta effettuata e non dovuta
alla banca stessa, la quale può effettuare una compensazione
"interna" evidenziando il sorgere dell'eccedenza nel modello
770.
n.198 del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il caso
di un fondo preesistente gestito mediante convenzione
assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le
coperture accessorie per i rischi di invalidità e
premorienza.
L'Agenzia, nel confermare quanto già
precisato nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della
determinazione della base imponibile su cui calcolare
l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto sottrarre dal
valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale
dei contributi versati al lordo della quota destinata ad
alimentare le prestazione per invalidità e premorienza. Ciò,
in linea con le considerazioni già espresse nella circolare
29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai fondi disciplinati
dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene in
rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare i
contributi raccolti su un conto corrente bancario prima di
versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza gli
interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura
delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari non
concorrono, cioè, alla formazione della posizione
individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo
stesso.
Fermo restando che nei confronti dei
fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte del 27%
sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14, comma 3
del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi bancari
sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta, la
risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non
concorrono alla formazione del risultato di gestione,
assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura
in cui non confluiscono nei conti individuali dei singoli
iscritti.
Nel caso di specie, inoltre, la banca
ha erroneamente applicato la ritenuta del 27% sugli
interessi derivanti dal conto corrente. A fronte di tale
errore, l'Agenzia, rileva che vi è la possibilità, da parte
della banca (sostituto d'imposta) o del fondo (sostituito)
di fare istanza di rimborso all'Ufficio delle Entrate o,
alternativamente, di richiedere la restituzione degli
importi corrispondenti alla ritenuta effettuata e non dovuta
alla banca stessa, la quale può effettuare una compensazione
"interna" evidenziando il sorgere dell'eccedenza nel modello
770.
n.197 del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il caso
di un fondo preesistente gestito mediante convenzione
assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le
coperture accessorie per i rischi di invalidità e
premorienza. L'Agenzia, nel confermare quanto già precisato
nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della
determinazione della base imponibile su cui calcolare
l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto sottrarre dal
valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale
dei contributi versati al lordo della quota destinata ad
alimentare le prestazione per invalidità e premorienza.
Ciò, in linea con le considerazioni
già espresse nella circolare 29/E del 20 marzo 2001
relativamente ai fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene in
rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare i
contributi raccolti su un conto corrente bancario prima di
versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza gli
interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura
delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari non
concorrono, cioè, alla formazione della posizione
individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo
stesso.
Fermo restando che nei confronti dei
fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte del 27%
sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14, comma 3
del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi bancari
sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta, la
risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non
concorrono alla formazione del risultato di gestione,
assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura
in cui non confluiscono nei conti individuali dei singoli
iscritti.
n.192 del 17 giugno 2002
La risoluzione attiene al meccanismo
di determinazione della base imponibile su cui applicare
l'imposta sostitutiva dell'11% per i fondi pensione
preesistenti gestiti mediante convenzione assicurativa.
In forza del rinvio contenuto nell'art.14-quater
comma 2 del d.lgs.124/93, i vecchi fondi gestiti mediante
convenzioni assicurative sono disciplinati, dall'art.14-bis,
comma 2, del d.lgs.124/93, secondo il modello previsto per i
nuovi contratti individuali di assicurazione a fini
previdenziali di cui all'art.9-ter del d.gls.124793.
L'imposta sostitutiva dell'11% va applicata, in tali
ipotesi, sul risultato netto maturato in ciascun periodo di
imposta determinato sottraendo dal valore attuale della
rendita in via di costituzione, diminuito dei premi versati
nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno.
In particolare, il fondo istante
chiedeva di conoscere se, ai fini del calcolo del risultato
di gestione, debba provvedersi allo scomputo, dal valore
attuale della rendita in via di costituzione al termine
dell'anno solare, di tutti i contributi versati al fondo
medesimo a fronte di ciascuna posizione previdenziale,
ovvero soltanto della parte di contributi effettivamente
versati dal fondo pensione alla compagnia di assicurazione a
titolo di premi. Ciò avendo presente che, nel caso di
specie, la contribuzione ricevuta del fondo non è
interamente destinata ad alimentare la formazione della
posizione previdenziale presso la compagnia assicurativa
giacché una minima parte è trattenuta dal fondo per far
fronte alle sue spese generali.
La perplessità interpretativa esposta
dal fondo trova origine nella formulazione letterale
dell'art.14-bis, comma 2 del d.lgs.124/93, laddove il
termine "premi" - che, nel linguaggio tecnico assicurativo,
costituisce il corrispettivo pagato a fronte della
prestazione assicurativa promessa - potrebbe intendersi
riferito esclusivamente alle somme che il fondo pensione
versa alla compagnia assicurativa per alimentare la
posizione previdenziale.
L'Agenzia chiarisce che il paradigma
impositivo dei fondi pensione di cui al d.lgs.124/93 è da
individuare nell'art.14 del d.lgs.124/93, relativo ai fondi
pensione a contribuzione definita, nel quale è chiaramente
disposto che la determinazione del risultato di gestione
avviene al netto dei contributi versati nell'anno. Come già
precisato nella circolare n.29/E del 20 marzo 2001, per
contributi devono, cioè, intendersi tutte le somme, sia che
provengano dal datore di lavoro sia che provengano dal
lavoratore, versate al fondo pensione a favore dell'iscritto
alla forma pensionistica complementare, risultando
indifferente l'utilizzo delle stesse a copertura delle spese
del fondo ovvero a copertura dei premi per le prestazioni di
invalidità e premorienza, piuttosto che ad incrementare le
singole posizioni individuali.
Il riferimento ai premi, contenuto
nell'art.14-bis, va correttamente inteso ed adattato al
corrispondente riferimento ai contributi di cui all'art.14
del d.lgs.124/93, posto che il rinvio disposto dall'art.14-quater
alla disciplina dell'art.14-bis, è da inquadrarsi come
rinvio materiale, a soli fini, cioè, di comodità
redazionale, e non già come rinvio formale di recepimento
dell'intero disposto della normativa richiamata.
n. 80 dell'8 marzo 2002
In considerazione della natura
meramente virtuale degli accantonamenti effettuati, per i
dipendenti pubblici, a titolo di trattamento di fine
rapporto (tanto nel caso in cui siano destinate a previdenza
complementare, quanto nel caso che conservino la loro natura
di TFR), l'INPDAP ha chiesto chiarimenti relativamente al
regime di tassazione applicabile ai rendimenti attribuiti al
conto virtuale. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che occorre procedere al calcolo virtuale
dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati e alla
contabilizzazione nei conti virtuali (quello relativo al TFR
e quello relativo alla previdenza complementare) del
rendimento al netto dell'imposta sostitutiva.
n.169 del 29 ottobre 2001
L'art.14-quater, comma 2-bis del
d.lgs.124/93 dispone che per le forme pensionistiche
preesistenti gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, autorizzate
all'applicazione del regime transitorio di cui all'art.18,
comma 8-bis e seguenti del decreto 124/93 l'imposta
sostitutiva dell'11% si applica sulla differenza,
determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il
valore attuale della rendita e i contributi versati. Tale
criterio di tassazione vale, peraltro, solo nel caso in cui
la forma pensionistica sia costituita in conti individuali
dei singoli dipendenti.
Al riguardo, la risoluzione precisa
che, nel caso in cui non risulti, invece, individuabile, per
ciascun iscritto o il valore finale della prestazione o i
contributi accumulati ad esso riferibili o entrambi i
parametri, il fondo stesso non sconterà alcuna imposta
sostitutiva e conseguentemente le prestazioni erogate
dovranno essere tassate per il loro intero ammontare. Fino
al termine del periodo transitorio i predetti fondi restano,
comunque, soggetti al versamento di un'addizionale
dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1%, calcolata sul
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato.
n.15 del 15 febbraio 2000
Se una norma non prevede espressamente
l’imponibilità di un singolo provento percepito da un fondo
pensione (attraverso una ritenuta o un’imposta sostitutiva)
tutti gli incrementi di ricchezza del fondo sono tassati
esclusivamente attraverso la specifica imposta sostitutiva
del fondo e non sono attratti ad altra autonoma forma di
imposizione diretta.
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Disciplina delle prestazioni |
n.421 del 5 novembre 2008
Con riferimento ad un’operazione di
liquidazione di un fondo pensione preesistente, nella quale
era stato previsto, oltre al trasferimento, anche la
possibilità di riscattare la pozione individuale, l’Agenzia
delle Entrate precisa che si tratta di ipotesi di riscatto
non rientrante tra quelle agevolate fiscalmente indicate
nell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 252/2005, da
ricondurre, pertanto, alle cause diverse di cui all’articolo
14, comma 5 del d. lgs. n. 252/2005. E’, poi, riepilogato il
regime fiscale applicabile ai diversi montanti maturati
(fino al 31/12/2000, dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e, poi,
dall’1/1/2007).
n.399 del 22 ottobre 2008
La risoluzione ribadisce che a
decorrere dal 1° gennaio 2007 i presupposti per la richiesta
di riscatto devono essere individuati secondo le norme
recate dal decreto n. 252/2005 e riepiloga il regime fiscale
applicabile ai diversi montanti maturati (fino al
31/12/2000, dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e, poi,
dall’1/1/2007) con riferimento al riscatto per mobilità e
per cause diverse.
n.302 del 15 luglio 2008
Il trattamento pensionistico
integrativo erogato dalla Banca d’Italia a favore del
personale assunto fino al 27 aprile 1993 si inquadra nel
settore della previdenza complementare e si configura come
una forma di previdenza integrativa preesistente rientrante
tra le forme previste dall’articolo 18, comma 3 del d.lgs.124/1993.
Pertanto, limitatamente agli importi maturati fino al 31
dicembre 2000, le prestazioni integrative corrisposte dalla
Banca d’Italia, in quanto relative ad una forma di
previdenza complementare, possono beneficiare della
tassazione agevolata su una base imponibile ridotta
all’87,50%.
n.301 del 15 luglio 2008
Le prestazioni pensionistiche erogate
dai Fondi integrativi gestiti dall’INPS quali il Fondo Gas,
Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell’ex Consorzio
Autonomo del Porto di Genova e dell’ex Ente Autonomo del
Porto di Trieste non possono fruire del regime della
tassazione nella misura dell’87,50% in quanto non possono
considerarsi quali “prestazioni comunque erogate in forma di
trattamento periodico ai sensi del d.lgs.124/1993”.
n.186 del 25 luglio 2007
La risoluzione riepiloga il regime di
tassazione applicabile alle prestazioni pensionistiche
erogate dalle forme pensionistiche complementari, con
riferimento ai montanti maturati fino al 31.12.2000, dal 1°
gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.
n.97 del 11 maggio 2007
Istituzione del codice tributo “1018”
per il versamento, mediante modello F24, della ritenuta
sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in
forma di capitale e/o in forma di rendita, ai sensi del d.
lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6.
n.83 del 3 maggio 2007
La locuzione “a seguito di
pensionamento”, utilizzata nell’articolo 17, comma 1 lettera
a-bis) del Tuir (abrogato dal 1° gennaio 2007 per effetto
del decreto n. 252/05) ai fini dell’applicazione della
tassazione separata alle prestazioni pensionistiche
complementari erogate in capitale, va riferita all’effettivo
pensionamento e non alla mera maturazione delle requisiti
per l’accesso e si rende, pertanto, applicabile alle
prestazioni che vengono richieste e percepite dal momento
dell’accesso alle prestazioni del sistema previdenziale
pubblico.
n.8 del 18 gennaio 2005
I rendimenti che dovessero essere
riconosciuti da un fondo negoziale sulla posizione
previdenziale a decorrere dalla data in cui è maturato il
diritto alla prestazione e fino al momento della sua
effettiva erogazione non possono essere considerati come
parte integrante della prestazione previdenziale ed
usufruire del regime fiscale agevolato proprio dei fondi
pensione. Si ritiene, infatti, che il trattamento fiscale
previsto dal d. lgs. n. 124 del 1993 che assoggetta ad
un’imposta sostitutiva ridotta (nella misura dell’11%) il
risultato della gestione dei fondi pensione, debba essere
riferito esclusivamente a quei rendimenti che abbiano natura
previdenziale. La finalità previdenziale cessa, nel caso di
specie, al momento della maturazione del diritto alla
prestazione e non può essere estesa ai rendimenti di natura
prettamente finanziaria che dovessero essere erogati dal
fondo pensioni successivamente; tali rendimenti devono
essere, pertanto, assoggettati al regime proprio dei redditi
di capitale con tassazione ad aliquota ordinaria. Per la
liquidazione in forma di rendita la tassazione progressiva
applicabile è quella vigente al momento della corresponsione
della pensione mentre, in caso di liquidazione in forma di
capitale, la tassazione avviene con riferimento all’anno di
maturazione del diritto e non a quello della percezione.
n.136 del 16 novembre 2004
Le erogazioni effettuate dai fondi
degli enti creditizi pubblici esclusi dall’obbligo del
regime AGO (Banco X e Banco Y), limitatamente alla quota di
trattamento posto a carico degli stessi fondi, devono essere
qualificate come prestazioni di previdenza complementare ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del
Tuir (già articolo 47) e le prestazioni in corso di
erogazione al 1 gennaio 2001 sono assoggettate all'imposta
sui redditi ai sensi dell'articolo 52 dello stesso Tuir (già
articolo 48-bis), nella misura dell'87,5 per cento
dell'ammontare corrisposto.
n.30 del 2 marzo 2004
I riscatti della posizione individuale
effettuati ai sensi dell’art.10, comma 1 lett. c) del
d.lgs.124/1993, esercitati a seguito della perdita dei
requisiti di partecipazione a forme di previdenza
complementare causati dalla cessazione del rapporto di
lavoro connessa alla fruizione delle prestazioni erogate dal
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente delle imprese di
credito e delle banche di credito cooperativo, rientrano tra
i riscatti per i quali l’imposta sul reddito si applica
separatamente ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
a-bis) del TUIR. Tali ipotesi di riscatto possono, infatti,
farsi rientrare tra le ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro indipendenti dalla volontà delle parti.
n.299 del 12 settembre 2002
La risoluzione attiene al trattamento
fiscale da riservare alle prestazioni in forma di capitale
erogate dai fondi pensione a seguito di riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'art.10, comma 1 lett. c)
del d.lgs.124/93, diverso da quello esercitato per
pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti.
L'Amministrazione, nel ricordare che
tali prestazioni, previa deduzione della parte di reddito
già tassato, sono assoggettate ad imposta IRPEF quale
reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, chiarisce
che sulla componente reddituale in discorso competono le
detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art.13 del Tuir,
in assenza di una norma ad hoc che espressamente le escluda.
I fondi pensione sono, pertanto, tenuti ad operare tali
detrazioni qualora l'iscritto presenti una specifica
richiesta in tal senso. Circa, poi, le modalità di
commisurazione della detrazione, è stato precisato che la
stessa va rapportata al periodo di oermanenza nel fondo
pensione nell'anno in cui sorge il diritto alla prestazione
anziché al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
n.243 del 22 luglio 2002
L'Agenzia delle Entrate interviene per
fornire chiarimenti relativamente al trattamento tributario
da applicare alle prestazioni dei fondi pensione ove vi sia
stata liquidazione di un fondo preesistente gestito mediante
polizza assicurativa e conseguente trasferimento delle
relative posizioni ad un fondo pensione non assicurativo.
Al riguardo, l'Agenzia afferma che il
fondo pensione non assicurativo, nel momento in cui eroga
all'iscritto la prestazione deve tener conto del fatto che
in occasione del trasferimento della posizione è stata già
applicata sulla parte della posizione relativa ai rendimenti
maturati la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (di cui
all'art.6 della legge 482/1985).
Onde evitare una doppia tassazione sui
medesimi importi, la parte della prestazione previdenziale
corrispondente ai rendimenti già assoggettati a tassazione
all'atto del trasferimento non deve essere, quindi,
nuovamente compresa nella base imponibile soggetta a
tassazione in fase di erogazione della prestazione. Qualora,
come nella fattispecie in esame, vi sia stata, invece, una
duplicazione dell'imposta, il contribuente ha diritto al
rimborso dell'imposta versata e non dovuta, presentando
apposita istanza all'Ufficio delle Entrate territorialmente
competente per territorio.
n.30 del 31 gennaio 2002
Nel caso di specie, in
occasione di una fusione per incorporazione di due istituti
bancari, è stata riconosciuta ai pensionati del fondo
pensione interno alla società incorporata la possibilità,
sulla base degli accordi collettivi intercorsi, di
richiedere la trasformazione della rendita in una quota
capitale.
In ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme
derivanti dalla capitalizzazione delle predette pensioni,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattandosi di
pensioni maturate anteriormente all'anno 2001, si rende
applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata
in vigore del d.lgs.47/2000. Le somme da erogare sono
inquadrabili nella categoria delle "altre indennità e
somme"percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei rapporti di lavoro dipendente disciplinata
dall'art.16, comma 1, lettera a) del Tuir. Alle somme da
liquidare va applicata, in mancanza di una correlazione
diretta con le somme erogate a suo tempo come TFR, ai sensi
dell'art.17, comma 2 del Tuir, nella formulazione
previgente, l'aliquota interna determinata secondo i criteri
previsti per la determinazione dell'aliquota del TFR.
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