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Discipina fiscale dei contributi e dei premi versati

 

n.96 del 25 luglio 2005
N
ell’ipotesi in cui i contributi versati al fondo pensione dal datore di lavoro siano incrementati della quota associativa da versare all’organizzazione sindacale di appartenenza non è corretto qualificare come “contributi di previdenza complementare” quelli destinati alla copertura della predetta quota associativa. Detti contributi non potranno, pertanto, beneficiare della previsione di esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 2, lettera h) del Tuir. Ciò in quanto il maggior importo espressivo della quota associativa da versare all’organizzazione sindacale di appartenenza non risulta inequivocabilmente e unicamente collegato agli obiettivi tipici della previdenza complementare, la cui funzione principale è quella di assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura previdenziale rispetto a quello offerto dal sistema pubblico.
 

n.232 del 29 dicembre 2003
Ai sensi dell’art.70 del TUIR (ora art.105), gli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro a fondi interni sono deducibili dal reddito d’impresa a condizione che il fondo sia costituito in conti individuali del singolo dipendente e vi sia un patrimonio separato con vincolo di destinazione ex art.2117 c.c.
Qualora manchi uno dei predetti requisiti, gli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro a fondi interni sono indeducibili dal reddito d’impresa al momento del loro versamento. La deducibilità compete, invece, al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
In questo caso, peraltro, considerato che la composizione fiscale del fondo risulta non omogenea, comprendendo in parte anche accantonamenti eseguiti ante 2001, come tali non tassati in base alle precedente disciplina fiscale, la deduzione delle somme pensionistiche erogate compete nella misura proporzionale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva dello stesso risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione della prestazione.
 

n.245 del 23 luglio 2002
La risoluzione fa riferimento all'obbligo, sancito dall'art.1, comma 2, del d.lgs.47/2000, in capo all'iscritto alla forma pensionistica, di comunicare entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento ai contributi e premi versati nell'anno precedente (ovvero, se antecedente, entro la data in cui l'iscritto matura il diritto alla prestazione) i contributi e i premi non dedotti dal proprio reddito complessivo (in genere per il superamento dei limiti previsti). Tale adempimento è finalizzato a consentire alla forma pensionistica di escludere i contributi e i premi non dedotti dalla base imponibile, ai fini fiscali, della prestazione erogata. In particolare, l'Agenzia precisa che tale comunicazione deve essere resa obbligatoriamente dall'iscritto, in quanto la determinazione dell'ammontare dei contributi non dedotti dipende da circostanze soggettive e note con certezza soltanto al contribuente che rappresenta l'unico soggetto in grado di conoscere la propria situazione reddituale, anche avuto riguardo agli altri redditi non di lavoro dipendente e degli eventuali contributi versati per i familiari a carico.
In tale contesto, quindi, il fondo pensione, nella propria veste di sostituto d'imposta, non può sostituirsi all'iscritto in tale adempimento, non essendo a conoscenza della precisa situazione reddituale e familiare del contribuente.
 

n.210 del 1° luglio 2002
La risoluzione riguarda il tema della deducibilità dei contributi da parte dei c.d. "vecchi iscritti", per i quali, sino al 1995, il limite di deducibilità è costituito dal minor importo tra il 12% del reddito complessivo ed il maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e 5.164,56 euro.
Ai fini della corretta liquidazione del modello 730/2002, è precisato che, qualora il contribuente si sia avvalso dell'assistenza fiscale prestata dal CAF, la verifica dei limiti di deducibilità è demandata direttamente al CAF il quale deve raffrontare la contribuzione effettivamente versata nell'anno rispetto alla contribuzione versata nel 1999, la quale deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal fondo.
In termini analoghi deve comportarsi, ad avviso dell'Agenzia, anche il datore di lavoro che operi quale sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'assistenza fiscale direttamente prestata dallo stesso datore.
 

n.140 del 9 maggio 2002
La risoluzione riguarda il tema della deducibilità dei contributi da parte dei c.d. "vecchi iscritti", per i quali l'art.4, comma 3 del Tuir stabilisce un particolare regime transitorio, valido per un periodo di cinque anni dal gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. Per tali soggetti, fermo restando il limite massimo del 12% del reddito complessivo, il limite assoluto è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e l'importo massimo di 10 milioni di lire (ora 5.164,56 euro).
Nel caso di specie, viene esaminata la situazione di un lavoratore dipendente vecchio iscritto ad un fondo preesistente italiano, il quale, per un certo periodo, è stato distaccato dal proprio datore di lavoro presso una società controllata con sede in Gran Bretagna ed ha, quindi, aderito ad una forma pensionistica complementare di diritto inglese, senza, peraltro, riscattare la posizione individuale maturata in Italia. Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità, l'istante chiede di conoscere se sia possibile tener conto dei contributi versati nel 1999 alla forma di previdenza inglese.
A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate fa presente che le disposizioni di cui al d.lgs.124/93 non appaiono riferibili a fondi pensione non nazionali e che, pertanto, i contributi versati nel 1999 a forme complementari di diritto inglese non rilevano ai fini della maggiore deducibilità dei contributi previdenziali.
 

n.102 del 29 marzo 2002
La risoluzione esamina la tematica della deducibilità dei contributi versati da parte di dipendenti pubblici ad un fondo pensione preesistente.

 

Regime tributario dei fondi pensione

 

n. 131 del 22 ottobre 2004
Tutti gli incrementi di ricchezza dei fondi devono essere tassati esclusivamente attraverso la specifica imposta sostitutiva e non possono essere attratti a qualsiasi altra forma di tassazione diretta. Nel caso di fondi pensione interni, al fine di evitare una doppia tassazione è, pertanto, necessario che tali proventi non concorrano alla determinazione del reddito complessivo della società nel cui ambito i fondi interni sono costituiti, la società sarà, quindi, legittimata ad effettuare le opportune rettifiche fiscali in sede di dichiarazione dei redditi in modo da sterilizzare i ricavi generati dagli investimenti riferibili al fondo interno. L’irrilevanza sul piano fiscale dei rendimenti finanziari attribuibili al fondo interno comporta, inoltre, la loro esclusione anche dalla base imponibile IRAP in ragione di quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del decreto n. 446/1997. Il generico riferimento operato dalla predetta norma ai fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 124/1993 fa infatti ritenere che la disposizione stessa si applichi a tutte le tipologie di fondi disciplinati dal decreto n. 124/1993 e quindi anche ai fondi pensione interni istituiti, ai sensi dell’articolo 2117 c.c. .
 

n.185 del 24 settembre 2003
L’attuale disciplina in materia di tassazione dei fondi pensione, prevedendo che gli stessi debbano essere assoggettati a una specifica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, esclude che ai medesimi siano applicabili altri regimi sostitutivi (ritenute e/o imposte sostitutive) sui singoli redditi percepiti, eccezion fatta per quei proventi la cui imponibilità sia espressamente disposta da specifiche disposizioni di legge.
I rendimenti derivanti da un contratto assicurativo di capitalizzazione di ramo V stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2001 (nel caso di specie si trattava, in particolare, di una polizza a premio unico con rendimento minimo garantito) non sono soggetti alla relativa imposta sostitutiva del 12,50% poiché nessuna norma dispone espressamente l’applicazione del predetto prelievo in capo ai fondi pensione. Tali proventi devono concorrere, invece, alla formazione del risultato della gestione del fondo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11%.
 

n.92 del 23 aprile 2003
Le imposte dovute dai fondi pensione devono ritenersi incidenti su un reddito riconducibile al fondo stesso e non ai suoi partecipanti. Conseguentemente il fondo pensione può definire, le imposte dovute per gli anni pregressi con le modalità stabilite per la definizione delle imposte proprie. Pertanto, le società che gestiscono fondi pensione aperti potranno ricorrere al c.d. “condono tombale” di cui all’art.9 della legge n.289/2002 anche al fine di definire l’imposta sostitutiva dell’11% su rendimenti finanziari dovuta ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n.124/1993, applicando le percentuali di definizione previste sugli importi delle imposte sostitutive dovute da ciascun fondo.
 

n.199 del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il caso di un fondo preesistente gestito mediante convenzione assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le coperture accessorie per i rischi di invalidità e premorienza.
L'Agenzia, nel confermare quanto già precisato nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale dei contributi versati al lordo della quota destinata ad alimentare le prestazione per invalidità e premorienza. Ciò, in linea con le considerazioni già espresse nella circolare 29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene in rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare i contributi raccolti su un conto corrente bancario prima di versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza gli interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari non concorrono, cioè, alla formazione della posizione individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo stesso.
Fermo restando che nei confronti dei fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte del 27% sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14, comma 3 del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi bancari sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta, la risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura in cui non confluiscono nei conti individuali dei singoli iscritti.
Nel caso di specie, inoltre, la banca ha erroneamente applicato la ritenuta del 27% sugli interessi derivanti dal conto corrente. A fronte di tale errore, l'Agenzia, rileva che vi è la possibilità, da parte della banca (sostituto d'imposta) o del fondo (sostituito) di fare istanza di rimborso all'Ufficio delle Entrate o, alternativamente, di richiedere la restituzione degli importi corrispondenti alla ritenuta effettuata e non dovuta alla banca stessa, la quale può effettuare una compensazione "interna" evidenziando il sorgere dell'eccedenza nel modello 770.
 

n.198 del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il caso di un fondo preesistente gestito mediante convenzione assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le coperture accessorie per i rischi di invalidità e premorienza.
L'Agenzia, nel confermare quanto già precisato nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale dei contributi versati al lordo della quota destinata ad alimentare le prestazione per invalidità e premorienza. Ciò, in linea con le considerazioni già espresse nella circolare 29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene in rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare i contributi raccolti su un conto corrente bancario prima di versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza gli interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari non concorrono, cioè, alla formazione della posizione individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo stesso.
Fermo restando che nei confronti dei fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte del 27% sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14, comma 3 del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi bancari sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta, la risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura in cui non confluiscono nei conti individuali dei singoli iscritti.
Nel caso di specie, inoltre, la banca ha erroneamente applicato la ritenuta del 27% sugli interessi derivanti dal conto corrente. A fronte di tale errore, l'Agenzia, rileva che vi è la possibilità, da parte della banca (sostituto d'imposta) o del fondo (sostituito) di fare istanza di rimborso all'Ufficio delle Entrate o, alternativamente, di richiedere la restituzione degli importi corrispondenti alla ritenuta effettuata e non dovuta alla banca stessa, la quale può effettuare una compensazione "interna" evidenziando il sorgere dell'eccedenza nel modello 770.
 

n.197 del 19 giugno 2002
E' qui preso in considerazione il caso di un fondo preesistente gestito mediante convenzione assicurativa, il quale garantisce agli iscritti anche le coperture accessorie per i rischi di invalidità e premorienza. L'Agenzia, nel confermare quanto già precisato nella risoluzione n.192, rileva che, al fine della determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva dell'11%, è corretto sottrarre dal valore del patrimonio netto alla fine dell'anno il totale dei contributi versati al lordo della quota destinata ad alimentare le prestazione per invalidità e premorienza.
Ciò, in linea con le considerazioni già espresse nella circolare 29/E del 20 marzo 2001 relativamente ai fondi disciplinati dall'art.14 del d.lgs.124/93.
Oltre al predetto profilo, viene in rilievo il fatto che il fondo istante fa transitare i contributi raccolti su un conto corrente bancario prima di versarli alla compagnia di assicurazione ed utilizza gli interessi maturati sul conto corrente bancario a copertura delle proprie spese di gestione; gli interessi bancari non concorrono, cioè, alla formazione della posizione individuale degli iscritti, ma sono trattenuti dal fondo stesso.
Fermo restando che nei confronti dei fondi pensione non si applica la ritenuta alla fonte del 27% sugli interessi bancari (come disposto dall'art.14, comma 3 del d.lgs.124/93) e che, pertanto, gli interessi bancari sono percepiti dal fondo pensione al lordo dell'imposta, la risoluzione osserva, inoltre, che gli interessi non concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, nella misura in cui non confluiscono nei conti individuali dei singoli iscritti.
 

n.192 del 17 giugno 2002
La risoluzione attiene al meccanismo di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11% per i fondi pensione preesistenti gestiti mediante convenzione assicurativa.
In forza del rinvio contenuto nell'art.14-quater comma 2 del d.lgs.124/93, i vecchi fondi gestiti mediante convenzioni assicurative sono disciplinati, dall'art.14-bis, comma 2, del d.lgs.124/93, secondo il modello previsto per i nuovi contratti individuali di assicurazione a fini previdenziali di cui all'art.9-ter del d.gls.124793. L'imposta sostitutiva dell'11% va applicata, in tali ipotesi, sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
In particolare, il fondo istante chiedeva di conoscere se, ai fini del calcolo del risultato di gestione, debba provvedersi allo scomputo, dal valore attuale della rendita in via di costituzione al termine dell'anno solare, di tutti i contributi versati al fondo medesimo a fronte di ciascuna posizione previdenziale, ovvero soltanto della parte di contributi effettivamente versati dal fondo pensione alla compagnia di assicurazione a titolo di premi. Ciò avendo presente che, nel caso di specie, la contribuzione ricevuta del fondo non è interamente destinata ad alimentare la formazione della posizione previdenziale presso la compagnia assicurativa giacché una minima parte è trattenuta dal fondo per far fronte alle sue spese generali.
La perplessità interpretativa esposta dal fondo trova origine nella formulazione letterale dell'art.14-bis, comma 2 del d.lgs.124/93, laddove il termine "premi" - che, nel linguaggio tecnico assicurativo, costituisce il corrispettivo pagato a fronte della prestazione assicurativa promessa - potrebbe intendersi riferito esclusivamente alle somme che il fondo pensione versa alla compagnia assicurativa per alimentare la posizione previdenziale.
L'Agenzia chiarisce che il paradigma impositivo dei fondi pensione di cui al d.lgs.124/93 è da individuare nell'art.14 del d.lgs.124/93, relativo ai fondi pensione a contribuzione definita, nel quale è chiaramente disposto che la determinazione del risultato di gestione avviene al netto dei contributi versati nell'anno. Come già precisato nella circolare n.29/E del 20 marzo 2001, per contributi devono, cioè, intendersi tutte le somme, sia che provengano dal datore di lavoro sia che provengano dal lavoratore, versate al fondo pensione a favore dell'iscritto alla forma pensionistica complementare, risultando indifferente l'utilizzo delle stesse a copertura delle spese del fondo ovvero a copertura dei premi per le prestazioni di invalidità e premorienza, piuttosto che ad incrementare le singole posizioni individuali.
Il riferimento ai premi, contenuto nell'art.14-bis, va correttamente inteso ed adattato al corrispondente riferimento ai contributi di cui all'art.14 del d.lgs.124/93, posto che il rinvio disposto dall'art.14-quater alla disciplina dell'art.14-bis, è da inquadrarsi come rinvio materiale, a soli fini, cioè, di comodità redazionale, e non già come rinvio formale di recepimento dell'intero disposto della normativa richiamata.
 

n. 80 dell'8 marzo 2002
In considerazione della natura meramente virtuale degli accantonamenti effettuati, per i dipendenti pubblici, a titolo di trattamento di fine rapporto (tanto nel caso in cui siano destinate a previdenza complementare, quanto nel caso che conservino la loro natura di TFR), l'INPDAP ha chiesto chiarimenti relativamente al regime di tassazione applicabile ai rendimenti attribuiti al conto virtuale. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre procedere al calcolo virtuale dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati e alla contabilizzazione nei conti virtuali (quello relativo al TFR e quello relativo alla previdenza complementare) del rendimento al netto dell'imposta sostitutiva.
 

n.169 del 29 ottobre 2001
L'art.14-quater, comma 2-bis del d.lgs.124/93 dispone che per le forme pensionistiche preesistenti gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, autorizzate all'applicazione del regime transitorio di cui all'art.18, comma 8-bis e seguenti del decreto 124/93 l'imposta sostitutiva dell'11% si applica sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. Tale criterio di tassazione vale, peraltro, solo nel caso in cui la forma pensionistica sia costituita in conti individuali dei singoli dipendenti.
Al riguardo, la risoluzione precisa che, nel caso in cui non risulti, invece, individuabile, per ciascun iscritto o il valore finale della prestazione o i contributi accumulati ad esso riferibili o entrambi i parametri, il fondo stesso non sconterà alcuna imposta sostitutiva e conseguentemente le prestazioni erogate dovranno essere tassate per il loro intero ammontare. Fino al termine del periodo transitorio i predetti fondi restano, comunque, soggetti al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1%, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 

n.15 del 15 febbraio 2000
Se una norma non prevede espressamente l’imponibilità di un singolo provento percepito da un fondo pensione (attraverso una ritenuta o un’imposta sostitutiva) tutti gli incrementi di ricchezza del fondo sono tassati esclusivamente attraverso la specifica imposta sostitutiva del fondo e non sono attratti ad altra autonoma forma di imposizione diretta.
 

Disciplina delle prestazioni

 

n.421 del 5 novembre 2008
Con riferimento ad un’operazione di liquidazione di un fondo pensione preesistente, nella quale era stato previsto, oltre al trasferimento, anche la possibilità di riscattare la pozione individuale, l’Agenzia delle Entrate precisa che si tratta di ipotesi di riscatto non rientrante tra quelle agevolate fiscalmente indicate nell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 252/2005, da ricondurre, pertanto, alle cause diverse di cui all’articolo 14, comma 5 del d. lgs. n. 252/2005. E’, poi, riepilogato il regime fiscale applicabile ai diversi montanti maturati (fino al 31/12/2000, dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e, poi, dall’1/1/2007).
 

n.399 del 22 ottobre 2008
La risoluzione ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati secondo le norme recate dal decreto n. 252/2005 e riepiloga il regime fiscale applicabile ai diversi montanti maturati (fino al 31/12/2000, dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e, poi, dall’1/1/2007) con riferimento al riscatto per mobilità e per cause diverse.
 

n.302 del 15 luglio 2008
Il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d’Italia a favore del personale assunto fino al 27 aprile 1993 si inquadra nel settore della previdenza complementare e si configura come una forma di previdenza integrativa preesistente rientrante tra le forme previste dall’articolo 18, comma 3 del d.lgs.124/1993. Pertanto, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni integrative corrisposte dalla Banca d’Italia, in quanto relative ad una forma di previdenza complementare, possono beneficiare della tassazione agevolata su una base imponibile ridotta all’87,50%.
 

n.301 del 15 luglio 2008
Le prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi integrativi gestiti dall’INPS quali il Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell’ex Ente Autonomo del Porto di Trieste non possono fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50% in quanto non possono considerarsi quali “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del d.lgs.124/1993”.
 

n.186 del 25 luglio 2007
La risoluzione riepiloga il regime di tassazione applicabile alle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme pensionistiche complementari, con riferimento ai montanti maturati fino al 31.12.2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.
 

n.97 del 11 maggio 2007
Istituzione del codice tributo “1018” per il versamento, mediante modello F24, della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita, ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6.
 

n.83 del 3 maggio 2007
La locuzione “a seguito di pensionamento”, utilizzata nell’articolo 17, comma 1 lettera a-bis) del Tuir (abrogato dal 1° gennaio 2007 per effetto del decreto n. 252/05) ai fini dell’applicazione della tassazione separata alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale, va riferita all’effettivo pensionamento e non alla mera maturazione delle requisiti per l’accesso e si rende, pertanto, applicabile alle prestazioni che vengono richieste e percepite dal momento dell’accesso alle prestazioni del sistema previdenziale pubblico.
 

n.8 del 18 gennaio 2005
I rendimenti che dovessero essere riconosciuti da un fondo negoziale sulla posizione previdenziale a decorrere dalla data in cui è maturato il diritto alla prestazione e fino al momento della sua effettiva erogazione non possono essere considerati come parte integrante della prestazione previdenziale ed usufruire del regime fiscale agevolato proprio dei fondi pensione. Si ritiene, infatti, che il trattamento fiscale previsto dal d. lgs. n. 124 del 1993 che assoggetta ad un’imposta sostitutiva ridotta (nella misura dell’11%) il risultato della gestione dei fondi pensione, debba essere riferito esclusivamente a quei rendimenti che abbiano natura previdenziale. La finalità previdenziale cessa, nel caso di specie, al momento della maturazione del diritto alla prestazione e non può essere estesa ai rendimenti di natura prettamente finanziaria che dovessero essere erogati dal fondo pensioni successivamente; tali rendimenti devono essere, pertanto, assoggettati al regime proprio dei redditi di capitale con tassazione ad aliquota ordinaria. Per la liquidazione in forma di rendita la tassazione progressiva applicabile è quella vigente al momento della corresponsione della pensione mentre, in caso di liquidazione in forma di capitale, la tassazione avviene con riferimento all’anno di maturazione del diritto e non a quello della percezione.
 

n.136 del 16 novembre 2004
Le erogazioni effettuate dai fondi degli enti creditizi pubblici esclusi dall’obbligo del regime AGO (Banco X e Banco Y), limitatamente alla quota di trattamento posto a carico degli stessi fondi, devono essere qualificate come prestazioni di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir (già articolo 47) e le prestazioni in corso di erogazione al 1 gennaio 2001 sono assoggettate all'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 52 dello stesso Tuir (già articolo 48-bis), nella misura dell'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
 

n.30 del 2 marzo 2004
I riscatti della posizione individuale effettuati ai sensi dell’art.10, comma 1 lett. c) del d.lgs.124/1993, esercitati a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a forme di previdenza complementare causati dalla cessazione del rapporto di lavoro connessa alla fruizione delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito e delle banche di credito cooperativo, rientrano tra i riscatti per i quali l’imposta sul reddito si applica separatamente ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a-bis) del TUIR. Tali ipotesi di riscatto possono, infatti, farsi rientrare tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro indipendenti dalla volontà delle parti.
 

n.299 del 12 settembre 2002
La risoluzione attiene al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art.10, comma 1 lett. c) del d.lgs.124/93, diverso da quello esercitato per pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
L'Amministrazione, nel ricordare che tali prestazioni, previa deduzione della parte di reddito già tassato, sono assoggettate ad imposta IRPEF quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, chiarisce che sulla componente reddituale in discorso competono le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art.13 del Tuir, in assenza di una norma ad hoc che espressamente le escluda. I fondi pensione sono, pertanto, tenuti ad operare tali detrazioni qualora l'iscritto presenti una specifica richiesta in tal senso. Circa, poi, le modalità di commisurazione della detrazione, è stato precisato che la stessa va rapportata al periodo di oermanenza nel fondo pensione nell'anno in cui sorge il diritto alla prestazione anziché al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
 

n.243 del 22 luglio 2002
L'Agenzia delle Entrate interviene per fornire chiarimenti relativamente al trattamento tributario da applicare alle prestazioni dei fondi pensione ove vi sia stata liquidazione di un fondo preesistente gestito mediante polizza assicurativa e conseguente trasferimento delle relative posizioni ad un fondo pensione non assicurativo.
Al riguardo, l'Agenzia afferma che il fondo pensione non assicurativo, nel momento in cui eroga all'iscritto la prestazione deve tener conto del fatto che in occasione del trasferimento della posizione è stata già applicata sulla parte della posizione relativa ai rendimenti maturati la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (di cui all'art.6 della legge 482/1985).
Onde evitare una doppia tassazione sui medesimi importi, la parte della prestazione previdenziale corrispondente ai rendimenti già assoggettati a tassazione all'atto del trasferimento non deve essere, quindi, nuovamente compresa nella base imponibile soggetta a tassazione in fase di erogazione della prestazione. Qualora, come nella fattispecie in esame, vi sia stata, invece, una duplicazione dell'imposta, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata e non dovuta, presentando apposita istanza all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per territorio.
 

n.30 del 31 gennaio 2002
Nel caso di specie, in occasione di una fusione per incorporazione di due istituti bancari, è stata riconosciuta ai pensionati del fondo pensione interno alla società incorporata la possibilità, sulla base degli accordi collettivi intercorsi, di richiedere la trasformazione della rendita in una quota capitale.
In ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme derivanti dalla capitalizzazione delle predette pensioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattandosi di pensioni maturate anteriormente all'anno 2001, si rende applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.47/2000. Le somme da erogare sono inquadrabili nella categoria delle "altre indennità e somme"percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente disciplinata dall'art.16, comma 1, lettera a) del Tuir. Alle somme da liquidare va applicata, in mancanza di una correlazione diretta con le somme erogate a suo tempo come TFR, ai sensi dell'art.17, comma 2 del Tuir, nella formulazione previgente, l'aliquota interna determinata secondo i criteri previsti per la determinazione dell'aliquota del TFR.
 


  © by Fulvio Rubino - 2009